Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30895 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 26/11/2019), n.30895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34141/2018 R.G. proposto da:

C.R., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Baldi,

con domicilio eletto in Roma, Via Cicerone n. 28.

– ricorrente –

contro

LA MOSTACCIANO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Maria Aversa, con domicilio eletto

in Roma alla Via Panama n. 88.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15083/2018, depositata

il 19.7.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.7.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 12.3.2013, la Mostacciano s.r.l. ha convenuto in giudizio C.R. dinanzi al Giudice di pace di Roma, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 4167,00 quale saldo dei servizi funerari oggetto della commissione di ordine versata in atti.

Il convenuto ha chiesto la chiamata in causa degli altri coeredi A., F. e Co.Ro. ed ha sostenuto che il corrispettivo spettante alla società era pari complessivamente ad Euro 5900,00, di cui Euro 4150,00 già versati, residuando un saldo di Euro 1750,00.

Il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda ed ha condannato il C. al pagamento di Euro 1750,00, escludendo la spettanza delle spese per il loculo.

La sentenza è stata integralmente riformata dal Tribunale.

Il giudice di appello ha rilevato che il prezzo per il servizio, fissato in Euro 5900,00, non includeva anche le spese del loculo, poichè queste ultime non erano ricomprese tra le singole voci contemplate nella commissione ed inoltre la società non era in grado di determinarle sin dal momento del perfezionamento del contratto. Ha stabilito che solo successivamente il Comune di Roma ne aveva fissato l’importo in Euro 2099,19, oltre ai costi di tumulazione (Euro 303,41), somme che erano state versate direttamente dalla società resistente, cui competeva quindi il rimborso.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.R. sulla base di tre motivi di ricorso.

La Mostacciano s.r.l. ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 157 e 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile, poichè non indicava le parti della sentenza di cui si chiedeva la riforma, le modifiche alla ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui derivava la violazione di legge. Il motivo è infondato.

Premesso che, tenuto conto della data di notifica dell’impugnazione (2015), l’appello ricadeva nella previsione dell’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 82 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012, deve ribadirsi che, secondo l’insegnamento di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.u. 27199/2017).

Non erano quindi necessarie la formale indicazione delle parti della sentenza impugnata, l’espressa individuazione delle modifiche di apportare alla ricostruzione in fatto o in diritto operata dal primo giudice o la predisposizione di un progetto di decisione alternativo, e inoltre, come si evince dall’esame dell’atto di appello, la società aveva chiaramente sostenuto che il ricorrente era tenuto a rimborsare alla società (che li aveva anticipati) i costi del loculo dovuti al Comune, trattandosi di somme non contemplate nella commissione e nel prezzo pattuito per i servizi specificamente elencati nell’ordinativo.

L’impugnazione, per come strutturata e per le doglianze proposte, investiva quindi l’intera decisione, sollecitando un nuovo apprezzamento del contenuto del contratto, con argomentazioni conformi ai requisiti di contenuto richiesti dall’art. 342 c.p.c..

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362-1371 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla sentenza di aver interpretato il contratto valorizzando un dato letterale tutt’altro che chiaro, omettendo di ricercare la reale volontà delle parti in applicazione del canone di interpretazione secondo buona fede e di equo contemperamento degli interessi delle parti, non tenendo conto che la commissione conteneva la dicitura “loculo (OMISSIS), fila (OMISSIS) interno a rimborso” e l’indicazione del totale in parentesi, a conferma del fatto che non era dovuto alcun ulteriore importo, come poteva desumersi anche dalla mancata menzione dei costi del loculo tra le voci elencate nell’atto di commissione.

In ogni caso, in assenza di ulteriori elementi probatori, la società avrebbe dovuto quantificare il prezzo globale già al momento dell’incarico, in osservanza delle regole di correttezza e buona fede nella conclusione del contratto.

Il motivo è inammissibile.

Il tribunale ha rilevato che il prezzo complessivo (Euro 5900,00) corrispondeva alla somma degli importi relativi alle voci specificamente contemplate nella scrittura, osservando che però i costi del loculo non vi erano inclusi e non erano inizialmente quantificabili, dovendo essere successivamente liquidati dal Comune di Roma (cfr. sentenza, pagg. 2 e 3).

Nel ricercare la reale volontà delle parti, la sentenza ha – quindi – esplicitamente preso in esame la clausola di determinazione del prezzo senza fermarsi al solo dato letterale, ma valorizzando l’intero contenuto della commissione e le circostanze della stipulazione, pervenendo ad un risultato interpretativo tutt’altro che illogico o implausibile, dato inoltre che – come in effetti è avvenuto – le spese del loculo erano esplicitamente indicate a rimborso.

Per altro verso il ricorso, pur lamentando la violazione degli artt. 1366 e 1371 c.c., non chiarisce quali circostanze oggettive, tempestivamente dedotte nei gradi di merito, occorreva prendere in esame e perchè i canoni di interpretazione secondo buona fede e la necessità di contemperare le contrapposte esigenze delle parti consentirebbero di confutare le conclusioni cui è giunta la Corte distrettuale.

Giova ricordare che l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti, costituisce attività esclusiva del giudice di merito, censurabile solo ove siano disattesi i canoni legali di ermeneutica contrattuale.

A tal fine non è però sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che, benchè genericamente riferibile alla violazione denunciata, si riduca, come nella specie, alla mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (Cass. n. 25728/2013; Cass. 1754/2006).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1325,1418 e 1474 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che il corrispettivo, relativamente al loculo, fosse determinabile per relationem, non avvedendosi che, in tal modo, il contratto doveva considerarsi nullo per la mancata determinazione del prezzo, non potendosi applicare i criteri residuali indicati dall’art. 1374 c.c..

Il motivo è infondato.

La sentenza non ha ravvisato alcuna lacuna contenutistica del contratto, nè tantomeno ha ritenuto che l’indicazione del prezzo fosse stata compiuta per relationem, avendo stabilito che il corrispettivo indicato nella commissione d’ordine era stato chiaramente indicato con la specificazione delle singole voci, che però non menzionavano anche costi del loculo, i quali non potevano essere determinati già al momento della commissione d’ordine.

Il saldo da versare era comunque destinato a gravare sul cliente, quale esborso aggiuntivo che competeva al Comune quantificare ai sensi dell’art. 1349 c.c., e di cui era proprio perciò il contratto ne prevedeva espressamente il rimborso.

Non era consentito prefigurare – quindi – alcuna lacuna del regolamento negoziale riguardo ad un elemento essenziale del contratto, idonea ad inficiarne la validità, e pertanto la sentenza non è censurabile per non aver rilevato d’ufficio una causa di nullità evincibile dagli atti.

Il ricorso è – in definitiva – inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2500, 00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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