Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30895 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30895 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 23034-2016 proposto da:
FRANCESCHI EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO BONAIUTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA
FRIZZI;
– ricorrente contro
FALLIMENTO NUOVA SUPERLANA SRL IN LIQUIDAZIONE, in
persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE LIEGI 34, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DELLA
BELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO
CAVALIERE;
– controricorrente avverso il decreto n. 4903/2016 del TRIBUNALE di PRATO,
depositato il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 22/12/2017

Il Tribunale di Prato, con decreto del 19 luglio 2016, ha
rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Nuova
Superlana srl, dal quale era stato escluso un credito vantato da
Edoardo Franceschi per attività professionale, consistente nella
redazione dei bilanci della società fallita per gli anni dal 2008 al

Il Tribunale ha ritenuto l’attività professionale non
dimostrabile a mezzo di testimoni e generiche le prestazioni
indicate nell’email prodotta dall’opponente (come doc. 8) con la
quale la società aveva proposto il pagamento di una somma
cospicua in suo favore.
Il Franceschi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi e a una memoria; il Fallimento Nuova Superlana ha
presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e
falsa applicazione degli artt. 1988, 2697 e 2730 c.c., per non
avere qualificato come riconoscimento di debito l’indicata
email, la quale comportava l’inversione dell’onere della prova,
con l’effetto che gravava sul Fallimento debitore l’onere di
provare l’inesistenza o l’estinzione dell’obbligazione, in
mancanza il credito azionato doveva essere ammesso al
passivo.
Il motivo è inammissibile, essendo il mezzo proposto ex art.
360 n. 3 c.p.c. non idoneo a censurare l’apprezzamento di fatto
compiuto dal giudice di merito nell’accertamento del contenuto,
del significato e, quindi, della portata della dichiarazione
contestata. Infatti, l’indagine sul contenuto e sul significato
della dichiarazione al fine di stabilire se essa importi una
ricognizione di debito – la quale non costituisce autonoma fonte
di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un
Ric. 2016 n. 23034 sez. MI – ud. 28-11-2017
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2010 e in operazioni di consulenza per la vendita di immobili.

preesistente rapporto fondamentale, ai sensi dell’art. 1988*c.c.
– rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui
decisione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di
motivazione (Cass. n. 2205/2007, n. 9054/2004, n.
1653/1975), ipotesi quest’ultima ora confinata negli stretti

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, a norma
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di documenti che
dimostravano l’attività professionale svolta, cioè le ricevute di
eseguito invio agli uffici competenti dei bilanci e dei modelli
unici redatti per gli anni dal 2008 al 2010.
Il motivo è inammissibile, non condividendo il Collegio la
proposta di fondatezza formulata dal relatore. Esso si risolve
nella richiesta di rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dal
Tribunale in ordine alla rilevanza probatoria dei predetti
documenti e, quindi, di un’autonoma valutazione delle
risultanze di causa, mentre il controllo di legittimità non
equivale alla revisione del ragionamento decisorio né
costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare
valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass.,
sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alÌe spese,
liquidate in C 3100,00, di cui C 100,00 per esborsi.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Roma, 28 novembre 2017.

Il Presidente

limiti del novellato art. 360 n. 5 c.p.c.

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