Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30894 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 26/11/2019), n.30894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25690/2018 R.G. proposto da:

G.C., Q.E., Q.M.,

rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Colica e dall’avv. Caterina

Cuneo, con domicilio eletto in Roma, Via Orti della Farnesina n.

116.

– ricorrenti –

contro

F.D..

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1149/2017,

depositata il 20.9.2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.7.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 19.10.2007, Q.D. ha convenuto in giudizio F.D., chiedendo di dichiarare l’intervenuta usucapione del terreno sito in (OMISSIS), in catasto al fl. (OMISSIS), part. (OMISSIS).

Il convenuto ha resistito alla domanda, instando, in via riconvenzionale, per la consegna delle chiavi di accesso ad un cancello apposto dal Q. all’altezza della Via (OMISSIS), per la demolizione di un manufatto realizzato dal convenuto nella sua proprietà esclusiva e per il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Chiavari ha dichiarato l’intervenuta usucapione del fondo da parte dell’attore, ordinando la consegna delle chiavi del cancello di accesso al tratto asservito, con rigetto di ogni altra domanda.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Genova, che, respingendo sia l’appello principale spiegato dal Q., sia quello incidentale del F., ha stabilito che: a) il diritto di passaggio a favore del fondo del resistente aveva titolo nel rogito stipulato in data 28.9.1973 dai proprietari originari dei fondi e che la sussistenza della servitù era stata confermata dalle prove testimoniali, da cui era emerso che il F. aveva esercitato il passaggio anche dopo l’apposizione dei cancelli all’accesso della striscia asservita e ciò benchè la sua proprietà beneficiasse di un ulteriore ingresso; b) era provata anche l’usucapione della proprietà del mappale (OMISSIS), poichè la suddetta particella, derivante da un frazionamento, aveva un’ampiezza maggiore dello stradello gravato esclusivamente da un servitù di passaggio ed era stata utilizzata dal Q. sia come deposito di attrezzature che come giardino.

La cassazione della sentenza è chiesta da Q.M. e Q.E. nonchè da G.C., quali eredi di Q.D., deceduto dopo la sentenza di secondo grado, sulla base di due motivi di ricorso, illustrati con memoria.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1058 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia dichiarato la sussistenza della servitù di passaggio in favore della porzione di proprietà del resistente, benchè il diritto fosse stato oggetto di una dichiarazione unilaterale contenuta nel rogito del 28.9.1973, avente una valenza meramente ricognitiva del diritto, trascurando inoltre che la servitù non era menzionata nei titoli di provenienza.

Il motivo è inammissibile.

La questione concernente la valenza meramente ricognitiva ed unilaterale della dichiarazione contenuta nel rogito del 28.9.1973, non è stata esaminata dalla sentenza di appello ed il ricorso non indica dove e quando sia stata discussa nel corso del giudizio di merito, risultando oggetto di una deduzione nuova, come tale inammissibile in sede di legittimità, presupponendo un accertamento di fatto circa il contenuto e l’interpretazione del contratto che è riservata al giudice di merito (Cass. 15430/2018; Cass. 23675/203). La Corte di merito ha comunque accertato in fatto che il diritto di passaggio era stato costituito per contratto, senza affatto ricondurre la servitù ad una dichiarazione unilaterale del venditore di uno dei fondi interessati.

La pronuncia impugnata non contiene, quindi, affermazioni in diritto suscettibili di incorrere nella denunciata violazione di legge, la quale può invece consistere o in un’errata individuazione della norma applicabile al caso concreto o in un vizio di sussunzione della fattispecie esaminato, ipotesi che, per quanto detto, non sussistono nel caso di specie (Cass. 22912/2012; Cass. 18782/2005; Cass. 15499/2004; Cass. 11936/2003).

Non era comunque decisiva la formula impiegata dai contraenti, posto che la volontà delle parti di dar luogo ad una servitù non esige formule sacramentali (Cass. 3914/1980), e neppure occorreva che il diritto fosse menzionato nei titoli di provenienza, stante la ritenuta natura costituiva del rogito del 28.9.1973, posto a fondamento della riconvenzionale.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il resistente, nel corso dell’interrogatorio formale, aveva dichiarato che il cancello era stato apposto a servizio dei Condomini di Via (OMISSIS), sicchè per costituire il diritto di passaggio, che era unico per entrambi gli edifici, occorreva il consenso di tutti i condomini e non del solo venditore ( B.G.), il quale, peraltro, non era all’epoca titolare del fondo servente.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha omesso di riportare il contenuto delle dichiarazioni rese dal resistente in sede di interrogatorio formale, impedendo a questa Corte di apprezzarne la valenza e comunque il fatto che la servitù fosse stata costituita originariamente a favore dei due distinti Condomini appare deduzione nuova, non esaminata nella sentenza impugnata, al pari del fatto che il fondo asservito fosse di proprietà anche di terzi, avendo la pronuncia accertato la costituzione del diritto tra le due proprietà esclusive in virtù della scrittura del 28.9.197, non anche a favore e a carico di edifici condominiali.

Le deduzioni svolte in questa sede, richiedendo accertamenti di fatto preclusi nel giudizio di cassazione, andavano sollevate nei gradi di merito, sicchè, in mancanza, devono giudicarsi, come detto, inammissibili.

In conclusione, l’intero ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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