Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30893 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30893 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 21505-2016 proposto da:
MAVI S.R.L. C.F./P.I.01159790136, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ARNO n.47, presso 1,o studio dell’avvocato BRUNO
BOTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA
CAMPANA;
– ricorrente contro

LOFT & VILLA S.R.L. P.I./C.F.06070030967, in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI
n.27, presso lo studio dell’avvocato FABIO QUOJANI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA TERESA
ZAVANELLA;
– controricorrente contro

FALLIMENTO MAVI S.R.L. (C.F.01159790136), in persona del
curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO
CONTI ROSSINI n.95, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
RUFFINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANGELO CASTAGNOLA;

Data pubblicazione: 22/12/2017

- con troricorrente contro

LODOMARIA S.R.L.;
– intimataavverso la sentenza n. 3227/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Con sentenza del 18 agosto 2016 la Corte d’appello di
Milano ha respinto il reclamo proposto da MA.VI . S.r.l. nei
confronti del Fallimento MA.VI . S.r.l. nonché di Loft& Villa S.r.l.
e Lodomaria S.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo
fallimento.

2. — Per la cassazione della sentenza MA.VI . S.r.l. ha proposto
ricorso affidato ad un solo motivo.
Il Fallimento MA.VI . S.r.l. e Loft& Villa S.r.l. hanno resistito con
controricorseyllustrato da memoria.ck „.ea, A.ce F-J2e-e •- ■-L,–,A9 Lo doma ri a S.r.l. non ha spiegato difese.

CONSIDERATO CHE

3. — Il solo motivo di ricorso denuncia: «Nullità della sentenza
per omesso esame e pronunzia su argomentazioni svolte dal
reclamante del giudizio di reclamo in violazione dell’articolo
112 c.p.c. (articolo 360 comma 1, n. 4, c.p.c.)», lamentando la

mancata pronuncia da parte della Corte d’appello sulla
doglianza concernente l’insussistenza in capo a Loft& Villa

Ric. 2016 n. 21505 sez. MI – ud. 07-11-2017
-2-

MILANO, depositata il 18/08/2016;

S.r.l., ricorrente per la dichiarazione di fallimento, nella qualità
di creditrice di MA.VI . S.r.l..

RITENUTO CHE

4.

— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

5. —Il ricorso è inammissibile.
Nel dichiarare il fallimento il Tribunale aveva tra l’altro
dichiarato sussistente

«la legittimazione della ricorrente

avendo parte resistente riconosciuto il debito nei confronti di
Loft& Villa S.r.l., seppure per un importo più modesto».

Nel proporre reclamo WIECTICI3 S.r.l. non ha in proposito
spiegato alcuna censura, sicché sulla qualità di creditrice di
detta società, per i fini della legittimazione a richiedere il
fallimento, è ormai sceso il giudicato in applicazione del
secondo comma dell’articolo 329 c.p.c..
Ed invero, questa corte ha già avuto modo di chiarire che il
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento,
limitatamente ai procedimenti in cui trovi applicazione la
riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è
caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente
inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c.,
sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non
affrontate nel giudizio innanzi al tribunale, fermo restando che,
se il devolvibile non incontra i limiti previsti dalle predette
norme, il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dal
reclamo (Cass. 19 marzo 2014, n. 6306). Al reclamo avverso la
sentenza dichiarativa di fallimento non si applicano, dunque,
per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli

Ric. 2016 n. 21505 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-3-

motivazione semplificata.

artt. 342 e 345 c.p.c. ed il relativo procedimento è quindi
caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, pur attenendo ad
un provvedimento decisorio, emesso all’esito di , un
procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e
suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata: tuttavia,

già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del
primo grado di giudizio, né implicare che il reclamo possa
assumere le forme di una semplice richiesta di riesame, senza
formulazione dei motivi (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26771;
Cass. 16 novembre 2016, n. 23393).
Il che precludeva alla Corte d’appello di riesaminare d’ufficio la
questione della titolarità in capo alla creditrice istante di detta
qualità.
Né rileva alcunché la circostanza che MA.VI . S.r.l. abbia
evidenziato l’asserita inesistenza di un titolo esecutivo in capo
a Loft& Villa S.r.l. all’udienza collegiale del 9 giugno. Difatti, il
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è sì
caratterizzato, come si è detto, da un effetto devolutivo pieno,
ma tale affermazione non implica che sia sufficiente ed idonea
a provocare il secondo giudizio la mera richiesta di riesame,
perfino senza enunciazione dei motivi: ne consegue che, pur se
risulti attenuato il requisito dell’art. 342 c.p.c., nondimeno è
inammissibile la deduzione di motivi di impugnazione nuovi e
diversi rispetto a quelli tempestivamente addotti con l’atto
introduttivo (Cass. 13 giugno 2014, n. 13505).

6. — Le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi

Ric. 2016 n. 21505 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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tale effetto devolutivo non può estendersi all’ipotesi in cui si sia

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
rimborso, in favore dei contro ricorrenti, delle spese sostenute
per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto a ognuno di
essi, in complessivi C 8100,00, di cui C 100,00 per esborsi,
oltre spese generali nella misura del 15% e quant’altro dovuto

articolo 13, comma 1

quater, -“~-

che sussistono i

presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13,
comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 novembre-2017.

per 1-egge, dichiarando, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002,

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