Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30891 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20418/2017 proposto da:

E.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Schera Luca, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 574/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

pubblicata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2018 dal Pres. SCHIRO’ STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso non notificato ad alcuno E.G., cittadino della Nigeria, ha impugnato per cassazione, sulla base di un motivo, la sentenza della Corte di appello di Torino n. 574/2017 del 9 marzo 2017, con la quale era stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 30 marzo 2016, che aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria, nonchè la domanda di accertamento del diritto alla protezione umanitaria.

Con l’unico motivo di censura il ricorrente ha chiesto dichiararsi nulla la impugnata sentenza per manifesta illogicità e carenza di motivazione, essendosi la Corte di appello limitata a “indicare quanto già deciso in primo grado senza considerare la situazione attuale del ricorrente sul territorio nazionale e l’evolversi dei conflitti armati che ad oggi piegano il paese di provenienza del ricorrente”. Il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto difese.

Il procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato di adottare la forma di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, non essendo stato notificato ad alcuno. Infatti l’originale del ricorso per cassazione depositato dal ricorrente non è accompagnato da alcuna relata di notifica e nella nota di deposito e di iscrizione a ruolo del 14 settembre 2017 il ricorso medesimo è indicato come “non notificato”. Va rilevato a tale riguardo che nella giurisdizione civile contenziosa, pur in assenza di una espressa previsione, soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l’esercizio dell’attività giurisdizionale (Cass. S.U. n. 12925/2014) e che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Cass. n. 20893/2015).

In mancanza di attività difensiva di controparte, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.

Poichè l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato è stata revocata con decreto della Corte di appello di Torino in data 31 gennaio 2017, si dà atto, come previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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