Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30891 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 29/10/2021), n.30891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12987/2016 R.G. proposto da:

P.M. e S.Z., rappresentati e difesi dall’Avv.

Sandro Lungarini e dall’Avv. Marco Lungarini, con domicilio eletto

presso il loro studio, cito in Civitavecchia, via A. Cialdi 3/d;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 6440/35/15, depositata il 4 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2021

dal Consigliere Dott.ssa Mele Maria Elena.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

P.M. e S.Z. impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate, sulla base di una perizia di stima redatta dall’Agenzia per il territorio, aveva rideterminato il valore dichiarato dell’immobile oggetto di compravendita ed irrogate le relative sanzioni.

In particolare, tale valore veniva rideterminato con criterio comparativo, confrontandolo con due terreni siti nel medesimo Comune e censiti nel medesimo foglio di mappa e tenendo conto della potenzialità edificatoria del terreno.

I contribuenti impugnavano l’atto impositivo avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, in parziale accoglimento, riduceva il valore accertato.

La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dai contribuenti avverso tale sentenza atteso che il terreno ricadeva in zona che, ai sensi dello strumento urbanistico, nella quale era consentita l’edificazione, previa adozione di piano di lottizzazione.

Il P. e lo S. hanno proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia, affidato a 4 motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 226 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in L. n. 248 del 2006, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR avrebbe erroneamente affermato il carattere edificabile del terreno compravenduto sulla base delle risultanze del certificato urbanistico rilasciato dal Comune. In realtà essa non avrebbe considerato la circostanza che il PRG prevede che, previo piano particolareggiato, si possano creare nuclei edilizi a carattere turistico purché con comprensorio non inferiore a 20.000 mq. Poiché il terreno dei ricorrenti ha una dimensione inferiore, pari a 9.960 mq, esso non potrebbe mai divenire edificabile, con conseguente inapplicabilità del D.L. n. 223 del 2006, art. 36.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata su tutti i punti della domanda. In primo luogo, non avrebbe motivato sul valore attribuito al bene non avendo valutato gli elementi istruttori versati in atti dai ricorrenti, ma si sarebbe limitata a considerare la perizia dell’Ufficio che avrebbe preso a raffronto accertamenti relativi a beni per niente affatto similari, in quanto situati in zone diverse del territorio comunale e diversamente classificati: un immobile ricadeva in zona “C5”, zona di completamento a carattere prevalentemente residenziale, con indice di edificabilità pari a 2,50 a fronte di quello dei ricorrenti avente un indice di 0,20; l’altro immobile ricadeva in zona N2 verde privato, zona destinata alla costruzione di volumi connessi alla fruibilità degli impianti sportivi di proprietà privata. Il giudice d’appello non avrebbe invece considerato gli elementi dedotti dai contribuenti senza illustrarne le ragioni, né si sarebbe pronunciato sulla richiesta di disporre una consulenza d’ufficio.

La CTR, inoltre, non si sarebbe pronunciata sul motivo d’appello con cui si deduceva la mancata allegazione e l’illustrazione del contenuto degli atti presi a raffronto e neppure sul motivo con il quale si contestava il valore attribuito al terreno in ragione della presenza di vincoli idrogeologici e paesistici che ne limitavano i diritti di godimento.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza impugnata, rigettando la domanda dei contribuenti, avrebbe ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota del 15% sul valore accertato, relativa al trasferimento dei terreni agricoli mentre, avendo qualificato il terreno come edificabile, avrebbe dovuto essere applicata l’aliquota dell’8% prevista per tali terreni.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il giudice d’appello avrebbe condannato i contribuenti al pagamento delle spese del giudizio nonostante che l’Agenzia delle entrate non avesse presentato la nota spese e si fosse difesa tramite un proprio dipendente.

Il primo motivo è infondato.

La questione prospettata dai ricorrenti attiene alla qualificabilità del terreno oggetto della compravendita come edificabile o meno ai fini della determinazione dell’imposta di registro.

In proposito questa Corte ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. Si ritiene, infatti, che l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. f). Nella determinazione della base imponibile, è tuttavia necessario tener conto della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (Cass., Sez. 5, n. 6702 del 10/03/2020; Sez. un., n. 25506 del 2006).

Si è altresì precisato che deve escludersi la natura edificabile di un’area che tale sia in base al PRG, ma per la quale il piano paesaggistico regionale preveda vincoli di inedificabilità assoluti (Cass., Sez. 5, n. 34242 del 20/12/2019; n. 33012 del 14/12/2019). Si è tuttavia chiarito che è necessario verificare in concreto la portata del vincolo al fine di accertare se esso determini o meno un limite assoluto, ovvero se, a fronte di tale vincolo, siano previste compensazioni, “ossia lo scambio e maggiorazione degli indici di fabbricabilità riconosciuti a favore di terreni limitrofi che tornino dunque utili anche al cedente?” (Cass., Sez. 5, n. 3243 del 10 febbraio 2021).

Nella specie, il terreno oggetto di compravendita non risulta gravato da un vincolo di inedificabilità assoluta. Esso – secondo quanto accertato dal giudice di merito – ricade in zona classificata dal PRG “H2 agricola di riserva turistica” nella quale è consentito l’utilizzo a scopo edificatorio con creazione di nuclei edilizi organizzati a carattere turistico, previo piano di lottizzazione. L’edificazione in detti nuclei organizzati potrà essere autorizzata con comprensori non inferiori ai 20.000 mq.

La circostanza che l’immobile cui si riferisce l’atto impugnato abbia un’estensione pari a 9.960 mq non ne esclude affatto l’edificabilità, essendo sempre possibile l’accorpamento con fondi vicini della medesima zona al fine di raggiungere le dimensioni indicate dal PRG. Inoltre, come affermano gli stessi ricorrenti, è comunque consentita l’edificazione necessaria per la conduzione agricola.

Il secondo motivo è inammissibile.

Benché abbiano censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in realtà i ricorrenti hanno dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 della citata disposizione.

Questa Corte ha infatti chiarito che il vizio di omessa pronuncia implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, mentre il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione (Sez. 5, n. 6150 del 05/03/2021, Rv. 660696 – 01).

Nella specie, i ricorrenti, pur denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, hanno in effetti contestato l’omessa motivazione da parte della CTR sul valore attribuito al terreno, nonché l’omessa considerazione degli elementi istruttori versati in causa dai ricorrenti, contestando la valutazione operata dal giudice d’appello.

Così riqualificato il motivo di ricorso, esso è inammissibile, stante l’applicabilità alla sentenza impugnata della regola della pronuncia c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348 ter c.p.c.. In particolare, la doglianza è inammissibile in quanto contravviene al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell’ipotesi, come quella che ci occupa, di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., sez. un., n. 8053 del 2014), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014; Cass. n. 26774 del 2016: Sez. 5, n. 30902 del 2019). Adempimento che i ricorrenti, nel caso di specie, non hanno svolto, emergendo comunque dal contenuto del ricorso che la quaestio facti era già stata esaminata sia dalla CTP, la quale aveva infatti rideterminato il valore dell’immobile, sia dalla CTR che aveva confermato le valutazioni del giudice di primo grado.

In ogni caso, l’omesso esame di elementi istruttori denunciato dai contribuenti non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il terzo motivo è inammissibile.

Trattasi, infatti, di censura dedotta per la prima volta nel ricorso per Cassazione dal momento che né dal ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, né dalla sentenza impugnata risulta che nei gradi di merito i contribuenti abbiano mai contestato l’aliquota applicata dall’Ufficio.

Il quarto motivo resta assorbito.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Visto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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