Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30891 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 26/11/2019), n.30891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

B.A., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura a margine del

ricorso, dall’avv. Carla Telatin che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax n. 049/5940526 ovvero

all’indirizzo di posta elettronica certificata

carla.telatin.ordineavvocatipadova.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio

Quirino Visconti 103, presso lo studio dell’avv. Luisa Gobbi (p.e.c.

luisagobbi.ordineavvocatiroma.org), dalla quale è rappresentato e

difeso, unitamente all’avv. Luciano Gazzola del foro di Treviso (fax

n. 0423/421777, p.e.c. lucianogazzola.pec.ordineavvocatitreviso.it)

per mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la ordinanza n. 3856/17 della Corte di appello di Venezia

emessa in data 12.6.2017 e depositata in data 19.6.2017 R.G. n.

88/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La sig.ra B.A. ricorre per cassazione avverso la ordinanza della Corte di Appello di Venezia che ha accolto il reclamo del sig. A.E. avverso il provvedimento presidenziale emanato nella causa di separazione.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 156 c.c., comma 1, in quanto la Corte di appello ha disatteso i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in tema di assegno di mantenimento applicando invece quelli in materia di assegno divorzile. La ricorrente rileva anche che spetta al giudice istruttore adeguare i provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale dopo la comparizione personale dei coniugi.

3. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame da parte della Corte di appello di un fatto decisivo e cioè di tutti documenti prodotti nel giudizio di primo grado.

4. Propone controricorso e deposita memoria difensiva il sig. A. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

5. Il ricorso è inammissibile. Come è già stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. I n. 1841 del 26 gennaio 2011, n. 26202 del 22 novembre 2013; Cass. civ. sez. VI-1 n. 20763 del 4 settembre 2017), avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., dal Presidente del Tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708 c.p.c., comma 4, continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità Alla luce del principio che precede, dunque, le parti possono sempre chiedere al giudice istruttore la modificazione del provvedimento presidenziale.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del presente giudizio e la presa d‘atto dell’obbligo di versare somma corrispondente al contributo unificato, se dovuto, a mente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.600, di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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