Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30890 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 29/10/2021), n.30890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13598/2015 R.G. proposto da:

S.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Mirra,

con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Sezione

tributaria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 11190/47/2014 depositata il 19 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2021

dal Consigliere Dott.ssa Mele Maria Elena.

 

Fatto

Ritenuto

che:

S.V. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle entrate in relazione all’atto di compravendita di un terreno con il quale veniva rideterminato il valore del medesimo in misura superiore a quello dichiarato.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli avanti alla quale tale atto era impugnato, dichiarava inammissibile il ricorso per il mancato preventivo espletamento della mediazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17 bis.

La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente riducendo del 25% il valore dell’immobile oggetto di compravendita in ragione della presenza nella zona ove lo stesso era ubicato di discariche ad alto inquinamento che ne comportavano il deprezzamento.

Lo S. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006 (Testo unico Ambiente) e al decreto sanità D.M. 5 settembre 1994 (Testo unico delle leggi sanitarie)”.

Secondo il contribuente, la CTR, pur affermando che la destinazione agricola del suolo sarebbe gravemente compromessa in ragione dell’inquinamento dell’area su cui esso insiste, avrebbe ridotto il valore stabilito dall’Ufficio in modo arbitrario, in violazione della normativa ambientale e sanitaria e senza tener conto della perizia depositata dal ricorrente. La collocazione del terreno in area fortemente inquinata ne determinerebbe infatti il deprezzamento in misura superiore alla metà del valore accertato, sicché il valore dichiarato dal contribuente sarebbe stato senz’altro congruo.

In subordine il contribuente deduce l’incongruità del valore accertato dal giudice di appello rispetto ai valori di mercato, come risulterebbe dalla perizia di parte prodotta in giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha dedotto la violazione di norme ambientali e sanitarie in modo del tutto generico, senza specificare quali siano le disposizioni evocate. Inoltre, avendo il giudizio ad oggetto la determinazione dell’imposta di registro, esse sono di per sé inconferenti.

Anche laddove si volesse interpretare il richiamo di tale normativa come teso a dimostrare l’incidenza della sua violazione sul valore del terreno deprezzandolo, in realtà la parte ricorrente, sotto le spoglie della violazione di legge, intende chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già considerato dal giudice di merito ed una nuova formulazione del giudizio di fatto la quale è invece preclusa a questa Corte.

Si deve altresì aggiungere che la CTR non ha affatto ignorato gli elementi che il ricorrente ha addotto a fondamento della propria pretesa, ed anzi ha specificamente affermato di aver valutato le risultanze della perizia di parte e di avere su queste basi rideterminato il valore dell’immobile, sia pure non nei medesimi termini invocati dal contribuente, senza che ciò tuttavia possa costituire ragione di violazione delle norme dal medesimo vagamente invocate (Cass., n. 11439 del 11/05/2018, Rv. 648075-02).

Da tali rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Visto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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