Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30890 del 22/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30890 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DI MARZIO MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 18121-2016 proposto da:
FIORELLI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO
BORGOGNONI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANDREA DE ROSA;
– ricorrente contro
ALITALIA
SPA
SERVIZI
IN
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA;
– intimata –
avverso il decreto n. 445/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.
RILEVATO CHE
1. — Con decreto del 15 luglio 2016 il Tribunale di Roma ha
accolto in parte l’opposizione allo stato passivo proposta da
Fiorelli Bruno nei confronti di Alitalia Servizi S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria, ammettendolo per l’importo di
Data pubblicazione: 22/12/2017
C 75.535,98 a fronte di quello richiesto di C 81.163,27, parte
del quale, per C 71.720,27, era già stato ammesso nella
precedente fase, il tutto _con compensazione di spese
giustificata dal fatto che
«parte ricorrente ha prodotto
nell’istanza di ammissione buste-paga illeggibili o parzialmente
2. — Per la cassazione del decreto Fiorelli Bruno ha proposto
ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.
L’intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
3. — Il primo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazione
degli articoli 91 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5, per non aver il Tribunale di Roma posto la spese di
giudizio a carico dell’amministrazione straordinaria risultata
soccombente all’esito finale del giudizio», censurando il decreto
impugnato per non aver considerato che l’amministrazione
straordinaria era da ritenere totalmente soccombente e, in
breve, che la fondatezza della domanda svolta dal Fiorelli era
evidente alla luce dell’assetto giurisprudenziale concernente il
calcolo del TFR invocato in giudizio, mentre la compensazione
delle spese non poteva vanificare totalmente il vantaggio
economico conseguito per effetto del giudizio.
Il secondo motivo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione
articoli 92 e 112 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3
e 5, per avere il Tribunale di Roma compensato le spese del
giudizio in assenza dei presupposti oggettivi e senza tener
conto del fatto che fin dalla domanda di ammissione al passivo
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illeggibili».
il ricorrente aveva depositato nel fascicolo di causa tutte le sue
buste-paga (10 sole delle quali parzialmente leggibili) , dalle
quali risulta che i compensi sono stati percepiti in modo
continuativo e non occasionale e senza tenep. conto del fatto
che la questione trattata non ha rappresentato una novità
del TFR è granitica nello sposare la tesi dell’opponente»,
censurando il decreto impugnato per aver violato il secondo
comma dell’articolo 92 c.p.c, a norma del quale «se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni di atenti, il giudice può compensare le spese in
parte o per intero», dal momento che il Tribunale non aveva
fatto alcun riferimento ad una possibile parziale soccombenza e
che non ricorrevano le altre due condizioni oggettive previste
dal codice.
RITENUTO CHE
4.
— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di
motivazione semplificata.
5. — Il ricorso è inammissibile.
È inammissibile il primo motivo per le distinte ragioni che
seguono.
Il presupposto da cui il motivo muove, ossia la totale
soccombenza dell’Amministrazione Straordinaria, è destituito di
fondamento, dal momento che, ferma la pregressa ammissione
del credito del Fiorelli per C 71.720,27, questi ha chiesto in
sede di opposizione -allo stato passivo di essere ammesso per il
maggior importo di C 81.163,27, mentre gli è stata
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assoluta e che la giurisprudenza in materia di base di calcolo
riconosciuta la minor somma di C 75.535,98, ricorrendo
pertanto una situazione di accoglimento parziale e conseguente
soccombenza reciproca, avuto riguardo al principio ribadito da
questa Corte secondo cui la nozione di soccombenza reciproca,
che consente la compensazione parziale o totale delle spese
causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o
rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo
processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale
dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata
-in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli
altri, ovvero — qu’esta la regola che qui interessa — «una
parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa,
riguardante una domanda articolata in unico capo» (Cass. 23
settembre 2013, n. 21684; Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381),
soccombenza reciproca di per se stessa idonea, peraltro, a
giustificare la pronuncia di integrale compensazione ai sensi
dell’articolo 92 c.p.c., nelle diverse formulazioni che la norma,
nel corso del tempo, ha avuto.
Va da sé che la doglianza proposta, per quanto attiene al vizio
di violazione di legge, si infrange contro il principio secondo
cui: «In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di
cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è
limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo
il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere
discrezionale del giudice di merito, la valutazione
dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia
nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso
di altri giusti motivi» (Cass. 31 marzo 2017, n. 8421, da ult.).
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processuali, sottende – anche in relazione al principio di
D’altro canto, con riguardo al numero 5 dell’articolo 360, la
doglianza, avuto riguardo alla disposizione nel testo applicabile
non è riferita ad alcuno spec-ifico «fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti»,
dovendosi
intendere per fatto un preciso accadimento storico-naturalistico
Non è inoltre richiamata a proposito l’autorità di Cass. 11
agosto 2015, n. 16704, secondo cui «la compensazione delle
spese, in assenza di ogni dovuta esplicazione delle ragioni
giustificanti una deroga al principio generale della
soccombenza valutato con riferimento all’esito globale del
processò, non può mai vanificare totalmente il vantaggio
economico conseguito per effetto del giudizio»,
per l’ovvia
considerazione che, in questo caso, il decreto contiene
l’esplicazione delle «ragioni giustificanti una deroga al principio
generale della soccombenza»,
ragioni individuate nella
produzione, a fondamento della k domanda, di
«buste-paga
illeggibili o parzialmente illeggibili». A quest’ultimo -;riguardo
vale d’altronde osservare che la decisione adottata &n punto di
spese trova altresì fondamento nel principio di causalità,
essendo stata determinata la lite dalr ggibilità di parte
delle buste-paga.
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso è stato prospettato in relazione al testo attuale del
secondo comma dell’articolo 92 c.p.c., come sostituito
dall’articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n.
162. Detta disposizione, tuttavia, a norma del secondo comma
del medesimo articolo 13, si applica ai procedimenti introdotti
a decorrere dal 30 0 giorno successivo all’entrata in vigore della
Ric. 2016 n. 18121 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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(p. es. Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152).
legge di conversione, sicché, nel caso in esame, avuto riguardo
all’epoca di introduzione del giudizio di opposizione allo stato
passivo •(che R ricorso non indica, come pure il decreto
impugnato, ma che si desume dal numero di ruolo generale
44104/2012 risultante da detto provvedimento), trova
compensazione in presenza di
«altri gravi ed eccezionali
ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». Ed a ciò
occorre soltanto aggiungere che, pertanto, la compensazione
non è stata censurata in relazione alla
regula iuris
effettivamente applicabile.
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D’altro canto il motivo non è autosufficiente laddove asserisce
che le buste-paga illeggibili sarebbero state soltanto 10, e
comunque si contrappone ad un accertamento di fatto
insindacabile in questa.sede.
Neppure sono richiamate a proposito le ordinanze nn. 17414 e
17415 del 2017 di. questa Corte, citate dal ricorrente della
memoria illustrativa
.
avrebbero difformemente detiso casi
identici: in entrambi i casi, difatti, la compensazione — senza
che risulti sì versasse in ipotesi di accoglimento parziale della
domanda — era stata disposta
«in ragione della natura
interpretativa della controversia»,
mentre la Corte di
cassazione ha fatto applicazione del testo vigente dell’articolo
92 c.p.c., come si è detto non applicabile nel caso in esame.
6. — Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il
raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
Ric. 2016 n. 18121 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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applicazione la norma nel diverso testo che consentiva la
rigetta il ricorso; nulla per le spese; dichiara, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.p.r. numero 115 del
-2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.
1 bis dello stesso articolo 13.