Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3089 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14689-2005 proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato FOGLIANI ENZO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUZZINI LORENZO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADA TORINO MILANO SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato PORPORA

RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOTTA

PIER GIORGIO con delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 85/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 14/05/2004; depositata il 26/01/2005; R.G.N. 72/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato ENZO FOGLIANI;

udito l’Avvocato RAFFAELE PORPORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 14 maggio 2004-26 gennaio 2005, la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione del locale Tribunale, rigettava la domanda di risarcimento di danni proposta da S.D. contro la società Autostrada Torino-Milano s.p.a..

Osservavano i giudici di appello che non vi era alcuna prova che il S. si fosse effettivamente infortunato nelle circostanze da lui riferite (cadendo in una buca, non visibile, collocata in una zona erbosa al di là del guardrail della autostrada). In ogni caso, anche a voler ritenere per vere tali circostanze, era da precisare che nessuna responsabilità poteva essere imputata alla società autostradale considerato che l’incidente si sarebbe verificato in una zona non destinata al traffico di automobili nè al passaggio di pedoni.

Avverso tale decisione il S. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.

Resiste la società autostrada Torino-Milano (ora SATAP) con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla insussistenza del nesso di causalità materiale dell’evento.

L’attore aveva spiegato, nell’atto introduttivo, che a seguito del guasto della autovettura, egli si apprestava a raggiungere a piedi la più vicina colonnina s.o.s., percorrendo la zona erbosa oltre il guard-rail, quando – nottetempo – era caduto nella buca coperta da una fitta vegetazione, procurandosi gravi lesioni.

La mancanza di testimoni oculari della caduta del S. nella buca non era sufficiente a negare il fatto della caduta. Del resto lo stesso giudice di appello aveva dato atto che era perfettamente credibile che il S., quella sera, avesse riportato le lesioni in questione.

I testimoni sentiti avevano confermato che il S., da loro soccorso, aveva subito dichiarato di essere accaduto in una buca che non aveva visto. Era, quindi, del tutto logico che “il S. non poteva che essersi procurato le lesioni nel punto in cui fu visto ferito”.

Era stato confermato che la autovettura del S. aveva bisogno di essere riparata.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2729 e 2697 c.c.), ex art. 360 c.p.c., n. 3.

I giudici di appello avrebbero dovuto considerare i numerosi indizi che deponevano a favore della descrizione della dinamica dei fatti, così come esposta dal S.. Infatti, gli indizi erano gravi, precisi e concordanti.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, sotto altro profilo, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla mancanza di un comportamento colpevole della società Autostrada Torino-Milano.

Nel punto in cui era successo l’incidente, la autostrada, in mancanza di corsia di emergenza è priva di banchina, sicchè il S. non poteva che percorrere il ciglio erboso oltre il guard-rail, per raggiungere la colonnina dei soccorsi.

Da ultimo, con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2043 c.c..

S. era caduto nella buca situata in prossimità della colonnina s.o.s., doveva ritenersi che incidenti del genere fossero facile te prevedibili. Donde una responsabilità della società autostradale anche sotto il profilo dell’art. 20543 c.c..

Osserva il Collegio:

i quattro motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro non sono fondati.

Con motivazione ampia che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno esaminato tutte le risultanze processuali ed hanno concluso che mancava qualsiasi prova del fatto che l’incidente si fosse verificato proprio nelle circostanze indicate dal S..

Inoltre, come ha accertato la Corte, il luogo nel quale si sarebbe verificata la caduta del S. era interdetta al passaggio di autovetture e di pedoni Sicchè nessuna responsabilità poteva essere imputata alla società autostradale. Il ciglio erboso, ha concluso la stessa Corte, situato oltre la banchina e la sede stradale autostrada non, non è ricompreso negli obblighi di manutenzione e segnalazione e dunque l’ente proprietario, secondo quanto questo giudice di legittimità ha già precisato (Cass., n. 4533/93), non risponde dei danni derivati a colui che imprudentemente lo abbia invaso. (Cass. N. 203 del 2002).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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