Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3089 del 06/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 05/07/2016, dep.06/02/2017), n. 3089
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29474-2015 proposto da:
G.T.L., in proprio, quale difensore della
ITALCOSTRA ITALIANA COSTRUZIONI STADE SRL, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso il proprio studio;
– ricorrente –
contro
ITALCOSTRA ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL IN LIQUIDAZIONE, COMUNE DI
FRASCATI, M.F., B.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9126/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA dell’11/3/2015, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;
udito l’Avvocato G.T.L. che si riporta agli
scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 29474/15 proposto da G.T.L. nei confronti di Italcostra Italiana Costruzioni Strade Srl in Liquidazione + 1 il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.
“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO:
che G.T.L. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 9126/15 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale non essendo prevista nel dispositivo la distrazione delle spese in suo favore, quale legale rappresentante pur avendone fatto richiesta dichiarandosi antistatario;
che l’intimata non hanno resistito;
Considerato:
che la richiesta in questione risulta proposta nel ricorso; Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M.;
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 8 aprile 2016.
Il Cons.rel.”.
Vista la memoria del ricorrente;
Considerato:
che comunque la richiesta di distrazione è stata correttamente formulata nel corso del processo;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che va disposta la correzione della sentenza di questa Corte n. 9126/15 disponendosi che al temine della parte motiva nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv. to G.T.L. dichiaratosi antistatario”.
Nulla per le spese (v. Cass 10203/09).
PQM
Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 9126/15 disponendo che al temine della parte motiva nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv.to G.T.L. dichiaratosi antistatario”.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017