Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3089 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 05/07/2016, dep.06/02/2017),  n. 3089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29474-2015 proposto da:

G.T.L., in proprio, quale difensore della

ITALCOSTRA ITALIANA COSTRUZIONI STADE SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

ITALCOSTRA ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL IN LIQUIDAZIONE, COMUNE DI

FRASCATI, M.F., B.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9126/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA dell’11/3/2015, depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito l’Avvocato G.T.L. che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 29474/15 proposto da G.T.L. nei confronti di Italcostra Italiana Costruzioni Strade Srl in Liquidazione + 1 il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO:

che G.T.L. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 9126/15 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale non essendo prevista nel dispositivo la distrazione delle spese in suo favore, quale legale rappresentante pur avendone fatto richiesta dichiarandosi antistatario;

che l’intimata non hanno resistito;

Considerato:

che la richiesta in questione risulta proposta nel ricorso; Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.;

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 8 aprile 2016.

Il Cons.rel.”.

Vista la memoria del ricorrente;

Considerato:

che comunque la richiesta di distrazione è stata correttamente formulata nel corso del processo;

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che va disposta la correzione della sentenza di questa Corte n. 9126/15 disponendosi che al temine della parte motiva nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv. to G.T.L. dichiaratosi antistatario”.

Nulla per le spese (v. Cass 10203/09).

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 9126/15 disponendo che al temine della parte motiva nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv.to G.T.L. dichiaratosi antistatario”.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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