Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30889 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18232/2017 proposto da:

O.N., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Froldi Luca, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata il 02/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2018 dal Pres. Dott. SCHIRO’ STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Con ricorso notificato il 30 giugno 2017 O.N., cittadino della Nigeria, ha impugnato per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno, sulla base di un motivo, la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 2/2017 in data 2 gennaio 2017, con la quale è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona in data 18 dicembre 2015, che aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria, nonchè la domanda di accertamento del diritto alla protezione umanitaria.

2) A fondamento della sentenza qui impugnata, la Corte di appello premesso che il ricorrente aveva riferito di essere entrato in contatto con un uomo politico del suo Paese, che lo aveva ospitato nella sua dimora e che, candidato successivamente alla carica di Chairman nelle elezioni amministrative del 2013, gli aveva intimato con minacce di trafugare l’urna elettorale, reato che egli effettivamente commetteva il 22 ottobre 2013, per poi fuggire in un altro villaggio, dove apprendeva dell’ avvenuto annullamento delle elezioni e dell’imputazione penale che gli era stata rivolta a causa del reato commesso – escludeva, sulla base del racconto dello straniero, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento sia della protezione internazionale, che di quella sussidiaria e umanitaria, dando altresì atto che la competente Commissione internazionale aveva ritenuto non credibile la narrazione del ricorrente a causa di plurime inverosimiglianze del racconto, della sua complessiva genericità e della mancanza di riscontri probatori, anche per quanto riguardava la sussistenza di una ipotesi di danno grave.

3) Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

Nell’odierna Camera di consiglio il collegio ha deliberato di adottare la forma di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4) Con un unico motivo di censura il ricorrente – denunciando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza impugnata, perchè la Corte di appello, dopo riconosciuto che “il reato commesso dal Sig. O. prevede infatti la pena di 24 mesi di prigione come emerge dalle fonti in materia di legge Nigeriana”, non ha tenuto conto delle argomentazioni difensive da lui svolte sia in primo che in secondo grado “circa le condizioni inumane e degradanti delle carceri nigeriane; circostanze acclarate dagli osservatori internazionali le cui conclusioni sono state allegate nei precedenti gradi di giudizio”. Soggiunge il ricorrente di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti in ordine alle motivazioni e alle circostanze che hanno determinato la sua migrazione e sulle condizioni delle carceri nigeriane “essendo tali argomenti trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nei precedenti gradi di giudizio, i cui atti sono parte del fascicolo depositato in giudizio” ed essendo “ben sufficiente la sintetica descrizione che ne fa il Giudice di primo grado nella sentenza impugnata”.

5) Il ricorso è inammissibile.

Esso, in primo luogo, non contiene una sia pur sommaria esposizione dei fatti di causa rilevanti e dedotti a fondamento della prospettata doglianza, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Infatti, “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (Cass. n. 10072/2018).

Inoltre il ricorrente fa un generico riferimento alle argomentazioni difensive da lui svolte sia in primo che in secondo grado circa le condizioni inumane e degradanti delle carceri nigeriane, circostanze acclarate dagli osservatori internazionali le cui conclusioni sono state asseritamente allegate nei precedenti gradi di giudizio, soggiungendo di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti in ordine alle motivazioni e alle circostanze che hanno determinato la sua migrazione e sulle condizioni delle carceri nigeriane, in quanto tali argomenti sarebbero stati trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nei precedenti gradi di giudizio, i cui atti sono parte del fascicolo depositato in giudizio. In tal modo il ricorrente ha omesso, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali si fonda il ricorso. Infatti “Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19048/2016)”.

6) In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Poichè il ricorrente è stata ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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