Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30889 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 29/10/2021), n.30889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28508-2016 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA ROSSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5902/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Dott. D.M.A., ex dirigente dell’ENEL, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma il silenzio – rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso delle somme che l’ENEL aveva, a suo tempo, indebitamente a suo dire trattenuto a titolo di ritenute d’imposta, in occasione della corresponsione, a seguito della cessazione della sua attività in data 30 novembre 2000, del capitale maturato in virtù di polizza integrativa aziendale stipulata in base all’accordo ENEL/FNDAI attuativo del c.c.n.l. del 16 maggio 1985.

La CTP adita accolse il ricorso, ritenendo applicabile la ritenuta del 12,50%, sul presupposto che la somma riscossa avesse sostanzialmente la natura d’indennizzo assicurativo.

La decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, con sentenza n. 85/10/09, rigettò il ricorso del contribuente.

Avverso detta sentenza il ricorrente propose ricorso per cassazione che fu parzialmente accolto con sentenza Cass. sez. 5, 12 febbraio 2014, n. 3127, che nel richiamare il principio di diritto formulato in materia dalle Sezioni Unite della Corte (Cass. SU 22 giugno 2011, n. 13642, secondo cui “(i)n tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del “rendimento netto” si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16 T.U.I.R., comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R.”, nel cassare con rinvio la decisione impugnata, demandò al giudice di merito di provvedere al conseguente accertamento in fatto.

Riassunta la controversia dinanzi alla CTR del Lazio in diversa composizione quale giudice di rinvio, la causa fu da questa decisa con sentenza n. 5902/9/2015, depositata il 13 novembre 2015, non notificata, che accolse l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, ritenendo che non fossero stati provati dal contribuente gli investimenti operati dal Fondo sul mercato finanziario.

Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Rimessa la controversia con ordinanza interlocutoria della sesta sezione alla sezione ordinaria, anche a seguito di memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c. dall’Amministrazione finanziaria, la causa viene dunque all’esame della sezione ordinaria in adunanza camerale, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1, c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia violazione della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 42, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, T.U. sulle assicurazioni private n. 449 del 1959, art. 33, in relazione all’art. 384 c.p.c., e all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il contribuente lamenta che la CTR, utilizzando comunque documenti illegittimamente prodotti dall’Amministrazione finanziaria in sede di giudizio di rinvio, non abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto posto dalla succitata sentenza di questa Corte n. 3127/14 in relazione a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la menzionata pronuncia n. 13642/11, rilevando che, in relazione al periodo primo aprile 1998 – 31 dicembre 2000, relativo alla gestione (OMISSIS), emergeva la prova dei rendimenti maturati attraverso gli investimenti operati sul mercato finanziario, mentre riguardo al periodo precedente l’aliquota della ritenuta doveva ritenersi applicabile al 12,50% in ragione dell’art. 42 TUIR, comma 4, ratione temporis applicabile, secondo il ricorrente, alla fattispecie in esame.

1.1. Il ricorso, nel quale in effetti, nell’unico motivo formulato, si cumulano due ordini di censure, l’una in cui si denuncia un error in procedendo, l’altra un error iudicando, è infondato.

1.2. Riguardo al profilo processuale, la doglianza del ricorrente è riferita al fatto che la decisione da ultimo assunta dalla CTR del Lazio, qui oggetto di ricorso per cassazione, sarebbe stata assunta in base a documenti, le note ENEL rispettivamente del (OMISSIS) e del (OMISSIS), che in quanto documenti nuovi, non avrebbero potuto essere prodotti in sede di rinvio, attesa la natura di giudizio “chiuso” di quest’ultimo.

1.2.1. La censura è infondata. Fermo restando quanto ulteriormente di seguito precisato sulla natura dell’azione e sugli oneri di allegazione e prova sui fatti costitutivi della domanda (si veda infra, par. 2), il riferimento operato dalla CTR ai due documenti succitati, nei quali si evidenzia che il fondo (OMISSIS) non ha svolto, né in effetti poteva svolgere, quale fondo interno con accantonamento a bilancio ENEL, attività d’investimento sui mercati, deve intendersi riferito a documenti senz’altro ammissibili, essendo riferiti all’allegazione di fatti (l’omesso investimento sul mercato da parte del fondo (OMISSIS)) giustificati dalla statuizione della sentenza di rinvio (cfr., tra le altre, Cass. sez. lav. 11 maggio 2018, n. 11411; Cass. sez. 5, 11 aprile 2011, n. 8171; Cass. sez. 3, 8 giugno 2005, n. 11962).

1.3. In relazione all’altro profilo, ugualmente la censura è infondata, essendo conforme la pronuncia resa dal giudice di rinvio al principio di diritto sopra trascritto, reso dalla citata sentenza (n. 13642/11) delle Sezioni Unite di questa Corte e fatto proprio dalla citata pronuncia n. 3127/14, resa tra le parti nel primo giudizio di legittimità.

Come altresì precisato dalla giurisprudenza successiva della Corte largamente prevalente, il concetto di “rendimento netto” è stato riferito agli importi rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato, assoggettati al più favorevole trattamento impositivo previsto dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 – ove la più favorevole aliquota del 12,50% è commisurata alla differenza tra il capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotti del due per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione – non in forza di una diretta riconduzione a detta norma della fattispecie, bensì in ragione della equiparazione tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dall’art. 41 T.U.I.R. (ora 44 T.U.I.R.), comma 1, lett. g-quater), e art. 42 T.U.I.R. (ora art. 45 T.U.I.R.), comma 4.

1.3.1. Più specificamente, si è ritenuto che integrano il c.d. rendimento netto “le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate” (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, ord. 23 novembre 2020, n. 26543; Cass. sez. 6-5, ord. 19 novembre 2018, n. 29717; Cass. sez. 5, 2 marzo 2018, n. 4941; Cass. sez. 5, 26 aprile 2017, n. 10285).

1.3.2. Si è altresì puntualizzato che, da un lato, il “rendimento” è configurabile pure in relazione ai capitali maturati ed agli investimenti effettuati anteriormente alla trasformazione (avvenuta nell’anno 1998) del fondo da (OMISSIS) a (OMISSIS) e che, dall’altro, il requisito del “rendimento” non va circoscritto ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario (valori mobiliari, strumenti finanziari), potendo assumere rilievo in tal senso anche altri tipi di mercato quale quello immobiliare (già la citata Cass. n. 3127 del 2014 resa inter partes evidenziava come nella parte motiva, par. 6.1. della succitata sentenza delle Sezioni Unite, si facesse riferimento al “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato”, senza ulteriori specificazioni, “da parte del Fondo, del capitale accantonato”).

1.3.3. Resta in ogni caso esclusa l’operatività della minore tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente a fondi previdenziali che non abbiano mai investito sul mercato; del pari, non può qualificarsi come “rendimento” quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito), poiché tale coerenza rappresenta il risultato di un predeterminato calcolo di matematica attuariale e non già il frutto dell’investimento di accantonamenti sul libero mercato.

2. Dal punto di vista processuale, il contribuente che impugna il rigetto dell’istanza di rimborso è attore in senso sostanziale, onerato, come tale, di provare il fondamento della pretesa azionata, è tenuto cioè a dimostrare se il fondo abbia impiegato sul mercato il capitale accantonato, quale (e quanto) sia stato il rendimento di gestione conseguito da tale impiego, in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole quote individuali del fondo attribuite al dipendente, individuando così la parte dell’indennità ricevuta da ascrivere a rendimenti da investimenti sul mercato.

2.1 Questa Corte ha più volte chiarito come detto onere non possa considerarsi assolto sulla base di certificazioni provenienti dall’ENEL che espongano conteggi privi di specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, che non chiariscano, quindi, se il rendimento indicato si riferisca effettivamente all’incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (cfr., ex multis, oltre alla già citata Cass. ord. n. 26543/20, Cass. sez. 5, ord. 28 febbraio 2020, n. 5494; ed ancora le ordinanze coeve Cass. sez. 6-5, nn. 16117, 16118 e 16123 pubblicate tutte in data 19 giugno 2018).

2.2. Orbene, entrambe le certificazioni ENEL riprodotte dal ricorrente tra i documenti sui quali si fonda l’odierno ricorso per cassazione, sia la prima del 3 ottobre 2005, riferita alla posizione previdenziale del ricorrente alla data del 31 marzo 1998, trasferita dal Fondo (OMISSIS) a (OMISSIS), sia la successiva certificazione del 17 ottobre 2005, relativa alla composizione del capitale erogato da (OMISSIS) al D.M., cessato dal servizio il primo dicembre 2000, non specificano se l’importo indicato come “rendimento” si riferisca effettivamente all’incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato.

2.3. A ciò consegue che debba ritenersi legittima la decisione impugnata che ha fatto corretta applicazione, anche in tema di onere della prova, dei principi affermati in materia dalla succitata giurisprudenza di questa Corte.

3. Per completezza espositiva, deve altresì rilevarsi come detta conclusione non possa ritenersi in alcun modo inficiata dalla difesa invero ondivaga – assunta dall’Amministrazione finanziaria nel presente giudizio di legittimità, riguardo alla determinazione del rendimento nel periodo di gestione (OMISSIS) (primo aprile 1998 primo dicembre 2000, data di cessazione del ricorrente dal servizio).

3.1. A fronte dell’iniziale richiesta di rigetto integrale dell’avverso ricorso, di cui alle conclusioni rassegnate nel controricorso depositato in atti, l’Agenzia delle Entrate ha fatto seguire il deposito di memoria nel giudizio in camera di consiglio dinanzi alla sesta sezione, ex art. 380-bis c.p.c., con la quale ha chiesto accogliersi parzialmente l’avverso ricorso con decisione nel merito di statuizione dell’applicabilità dell’aliquota del 12.50%, limitatamente ai rendimenti in (OMISSIS) nel periodo primo aprile 1998/31 dicembre 2000, cui è seguito ancora, nel giudizio dinanzi alla sezione ordinaria cui la causa è stata rimessa dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 8110/18, il deposito di ulteriore memoria, ex art. 380-bis1 c.p.c., ove la controricorrente Amministrazione finanziaria è tornata a chiedere l’integrale rigetto dell’avverso ricorso.

3.2. Premesso che alla prima memoria depositata in atti, d’altronde espressamente contraddetta dalla seconda, non può attribuirsi natura di confessione giudiziale sui fatti costitutivi dell’avversa domanda nei limiti dell’ultimo periodo indicato, vertendo peraltro la controversia su diritti indisponibili, deve ritenersi che alla prima memoria non possa farsi neppure conseguire l’operatività del principio di non contestazione e, dunque, la relevatio del contribuente dall’onere probatorio, atteso che il principio di non contestazione postula che la parte che intenda beneficiare degli effetti favorevoli dello stesso abbia per prima ottemperato all’onere processuale, posto a suo carico, di una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione (si vedano, tra le altre, Cass. sez. 2, 29 settembre 2020, n. 20525; Cass. sez. 3, 17 febbraio 2016, n. 3023).

3.3. Come si è avuto modo di esporre in precedenza, neppure in sede di giudizio di rinvio, pur a fronte del principio di diritto espresso dalla citata Cass. n. 3127/14, in continuità col principio reso dalla Sezioni Unite di questa Corte nella citata Cass. SU n. 13642/11 (e in altre pronunce coeve), parte ricorrente ha chiarito che l’importo qualificato come rendimento in ciascun periodo di gestione dei rispettivi fondi summenzionati sia stato conseguito in ragione dell’impiego sul mercato del capitale accantonato.

4. In conclusione il ricorso del contribuente deve essere pertanto rigettato.

5. Il consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte solo in epoca successiva al deposito del ricorso e la non univocità delle difese spiegate in giudizio dall’Amministrazione controricorrente giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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