Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30888 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su ricorso nr. 21349/2017 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Torino Via Guicciardini 3

presso lo studio dell’Avv.to Lorenzo Trucco che lo rappresenta e

difende giusta procura su foglio separato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 292/2017 della CORTE DI APPELLO DI TORINO, in

data 9/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Lorenzo Trucco che si riporta e

chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 9/2/2017, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Torino in ordine alle istanze avanzate da A.F. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, proveniente dal Bangladesh, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino di essere fuggito dal proprio paese per ragioni esclusivamente economiche non essendo in grado di saldare il debito contratto dalla famiglia per consentire ad una delle sue sorelle di sposarsi. Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il ricorrente ha proposto ricorso in appello rigettato dalla Corte di Appello di Torino con sentenza e successivamente, avverso questa ultima pronuncia, ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, per mancanza totale di motivazione in quanto la Corte di Appello di Torino ha richiamato la motivazione del Tribunale di Torino senza nulla aggiungere in ordine al profilo della integrazione sociale e della attività lavorativa svolta dal ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 286 del 1998, art. 5,comma 6 e art. 19 ed art. 10 Cost., comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice territoriale di Torino ha confermato il provvedimento di primo grado, nonostante il rientro nel paese di origine esporrebbe il ricorrente alla lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione o da atti internazionali.

Deve essere precisato che il presente ricorso riguarda esclusivamente il rigetto alla domanda di protezione umanitaria avendo il ricorrente espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda di protezione sussidiaria.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In ordine al primo motivo di ricorso risulta infondata la censura di omessa motivazione in quanto, la Corte di Appello di Torino ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria “per le ragioni già ampiamente espresse dal primo giudice che la Corte integralmente richiama”. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, “La sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata “per relationem” ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze” (Sez. Lavoro, Sentenza n. 21037 del 23/08/2018).

In riferimento poi alla circostanza della avvenuta integrazione nel paese di accoglienza nonchè dello svolgimento di attività lavorativa da parte del richiedente asilo, trattasi di circostanze assiomatiche che tuttavia non costituiscono da sole un parametro che possa giustificare la concessione della protezione umanitaria. Infatti questa Corte ha più volte chiarito che in materia di protezione umanitaria, “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d’origine. (Cass. sez. 1 nr. 4455/2018 Pres. Tirelli).

Per quanto riguarda i motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano (art. 5, comma 6, cit.), in costanza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n. 5059/2017), il legislatore ha inteso apprestare tale tutela residuale per le situazioni di vulnerabilità inerenti a diritti umani fondamentali alle quali, in base ad un giudizio prognostico, lo straniero sarebbe esposto in caso di suo rimpatrio. Anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine.

Nella specie, la Corte territoriale non è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali tenuto anche conto della concreta possibilità di accesso alla protezione interna da pericoli derivanti da soggetti non statuali, non risultando dimostrata la sua assenza.

Miglior sorte, infine, nemmeno toccherebbe, eventualmente, al motivo in esame alla stregua del testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, come recentemente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, tuttora in fase di conversione in legge, non recando la prospettazione dell’odierno motivo di ricorso alcun riferimento alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 1.1, come modificato dal citato D.L. n. 113 del 2018.

La censura in ogni caso si risolve comunque in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato in ordine ad entrambi i motivi con condanna alle spese in favore del controricorrente. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1300,00 complessivi oltre spad. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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