Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30888 del 22/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30888 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21398-2016 proposto da:
RAGONE avv. ENRICO, difensore di se stesso, con domicilio eletto
in Napoli via Ferrara n. 20;

– ricorrente contro
CONDOMINIO PARCO ANTONIO P MIADINO, elettivamente
domiciliato in Napoli piazza Francesco D’Ovidio 6 presso l’avv.
RAFFAELE SALZANO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 237/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI
NORD, depositata il 24/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO) ORILIA;

Data pubblicazione: 22/12/2017

RICORSO N. 21398/2016

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
1

L’avvocato Enrico Ragone ricorre per cassazione contro la

sentenza 24.2.2016 del Tribunale di Napoli Nord che ha dichiarato
inammissibile (per ragioni attinenti alla notifica) il suo appello contro la
decisione di primo grado (Giudice di Pace di Casoria 2.12.2013) che
aveva a sua volta respinto l’opposizione da lui proposta contro un

Condominio “Parco Antonio Palladino”.
Denunziando col primo motivo violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 82 RD n. 37 del 22.1.1934 e 170 cpc e col secondo motivo
falsa applicazione degli artt. 170, 156 e 121 cpc. il ricorrente si duole
della declaratoria di inesistenza della notifica dell’atto di appello da lui
effettuata alla parte presso la cancelleria.
Resiste con controricorso il Condominio e in via preliminare
eccepisce l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza ai
sensi dell’art. 329 cpc.
Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità per
acquiescenza ai sensi dell’art. 329 cpc.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio – lette le osservazioni contenute nella memoria del
ricorrente – ritiene che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 375
c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
PQM
rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla seconda sezione
civile.
Roma, 26.10.2017.

decreto ingiuntivo per oneri condominiali emesso su istanza del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA