Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30887 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su ricorso nr. 16304/2017 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA Via degli Scipioni

268/A presso lo studio dell’Avv.to Gianluca Caporossi rappresentato

e difeso dall’Avv.to Lucia Paolinelli del Foro di Ancona giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ANCONA domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e

difende ex lege;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1538/2016 emessa dalla Corte di Appello di

Ancona, in data 7/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da K.S., nato in Pakistan il 11/4/1980, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal Pakistan, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva subito un attentato ad opera dei parenti che volevano impossessarsi dei terreni della sua famiglia. Temendo per la propria incolumità dopo l’uccisione dello zio si era allontanato da casa per timore di ulteriori attentati.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso in appello e successivamente ha impugnato la sentenza sfavorevole di secondo grado della Corte di Appello di Ancona davanti a questa Corte di Cassazione con ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,commi da 1 a 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 ed 11 e art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Ancona avrebbe dovuto accogliere la domanda di protezione internazionale proposta e riconoscere quantomeno la protezione sussidiaria o umanitaria al ricorrente a cagione degli atti di persecuzione o di violenza fisica e psichica e grave danno che egli potrebbe subire in caso di suo rimpatrio per la situazione di conflitto generalizzato esistente nel paese di origine nell’ambito della guerra per i terreni diffusa in tutto il Pakistan.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e cioè la gravità dei pericoli gravanti sulla vita del ricorrente in caso di ritorno in patria e l’assenza di tutela da parte dello Stato di origine incapace di arginare la violenza diffusa nel territorio e di offrire adeguata tutela e protezione al K. ed ai suoi congiunti che in ragione del loro status sociale erano bersaglio degli autori delle violenze.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine ai due motivi proposti.

La Corte di Appello di Ancona ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale ritenendo che le affermazioni del ricorrente fossero comunque relative ad un fatto meramente privato e familiare che non giustificava la richiesta di protezione internazionale.

I motivi di ricorso, pur rubricati sotto il solo profilo della violazione di legge il primo (art. 360 c.p.c., n. 3) e sotto il profilo di vizio di motivazione il secondo (art. 360 c.p.c., n. 5), contengono in realtà ambedue una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. A tal riguardo il giudice di primo grado ha escluso l’esistenza di “un serio e fondato timore di subire atti di persecuzioni personali nel paese di origine per ragioni politiche, di razza, di nazionalità o di appartenenza ad una classe sociale”.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che le minacce a carattere meramente privatistico e l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludano il diritto alla protezione sussidiaria. La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In ordine poi ai motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano (art. 5, comma 6, cit.), in costanza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il legislatore ha inteso apprestare tale tutela residuale per situazioni di vulnerabilità inerenti a diritti umani fondamentali alle quali lo straniero sarebbe esposto in caso di suo rimpatrio (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n. 5059/2017). Occorre precisare che nella fattispecie la Corte territoriale non è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.

Anche alla luce della nuova normativa senz’altro più restrittiva la sentenza impugnata non può che essere riconfermata non avendo il ricorrente affermato alcuno dei fatti previsti dal legislatore nel d.l. 113/2018 che potrebbero giustificare la concessione di un permesso speciale di soggiorno.

Infine infondata appare altresì la censura avanzata al giudice di secondo grado il quale non avrebbe valutato, secondo il ricorrente, l’assenza di tutela da parte dello stato incapace di arginare la violenza perpetrata sul territorio e di offrire adeguata protezione interna da pericoli derivanti da soggetti non statuali. Al contrario la sentenza impugnata ha motivato sul punto affermando che il K. non aveva nemmeno dedotto di aver denunciato i fatti lamentati alle autorità.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione nei confronti del controricorrente che si liquidano in Euro 2.200,00 oltre spad.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Prima della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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