Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30887 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30887 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 6706-2017 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dagli avvocati WALTER MARIA RAMUNNE,
EMMA TORTORA;
– ricorrentecontro

DE CESARE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II n.154, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO SPARANO, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– con troricorrente –

avverso il provvedimento n. 6387/2016 del GIUDICE DI PACE di
SALERNO, depositata il 23/12/2016;

Data pubblicazione: 22/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha proposto ricorso per

sentenza del Giudice di pace di Salerno n. 6387/2016, depositata il
23 dicembre 2016, con la quale è stata rigettata l’opposizione
proposta dalla medesima Azienda nei confronti dell’avv. Vincenzo De
Cesare e avverso il d.i. n. 890/15, emesso da Giudice di pace di
Salerno e con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore del
predetto legale, della somma di euro 314,13, oltre interessi, a titolo
di residuo spese e competenze, riconosciute con ordinanza di
assegnazione nella procedura esecutiva n. 6394/13 RGE del Tribunale
di Salerno, a seguito di dichiarazione di incapienza.
Ha resistito l’avv. Vincenzo De Cesare con controricorso illustrato
da memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art.
380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, come questa Corte ha già avuto da tempo modo di
affermare più volte, a seguito dell’entrata in vigore, in data 2 marzo
2006, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze
pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione
secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di
impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause dopo tale

Ric. 2017 n. 06706 sez. M3 – ud. 25-10-2017
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cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, avverso la

data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse in
giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del decreto).
Ne consegue che tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse
pronunciate secondo equità o secondo diritto) che non siano state
pubblicate entro la data di entrata in vigore del citato decreto

suscettibili solo di appello e l’eventuale circostanza che siano
pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai
motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione, che, nel caso indicato
per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per
cassazione (v. in particolare, Cass., sez. un. 18/1/2008, n. 27339;
Cass., ord., 24/04/2008, n. 10774 e successive conformi).
Ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ., nella formulazione
applicabile, ratione temporis, al caso all’esame, quindi, la sentenza
del Giudice di Pace di Salerno n. 6387/2016, pubblicata in data 23
dicembre 2016, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma
con l’appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell’art. 341 cod.
proc. civ..
3. L’esame di ogni ulteriore questione proposta dalle parti resta
assorbito.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata alla memoria del
contro-ricorrente, il quale nulla ha chiesto a titolo di esborsi.
5.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma
quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.

Ric. 2017 n. 06706 sez. M3 – ud. 25-10-2017
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legislativo, ma successivamente, come nel caso in esame, sono

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in euro 645,00 per compensi, oltre
alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.

dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2017.
Il Presidente

115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24

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