Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30885 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 21/11/2019, dep. 26/11/2019), n.30885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 25346/2017 R.G. proposto da:

B.J. e T.R., coniugi, contitolari del fondo

patrimoniale tra loro costituito, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA BORGNA;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (OMISSIS), quale successore

di Equitalia Servizi di Riscossione spa, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 661/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/03/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO

che:

T.R. e B.J. ricorrono, affidandosi a due motivi e con atto notificato il 23/10/2017, per la cassazione della sentenza n. 661 del 21/03/2017 della Corte di appello di Torino, con cui, in accoglimento dell’appello di Equitalia Nord spa ed in riforma della sentenza del Tribunale di Novara, ha invece respinto l’opposizione all’ipoteca esattoriale iscritta per crediti tributari su beni immobili da loro costituiti in fondo patrimoniale;

notifica controricorso AdER – Agenzia delle Entrate Riscossione;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

i ricorrenti depositano memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p., insistendo infine quanto meno per il rilievo della tardività del controricorso, ai fini dell’esclusione delle spese di lite, per la dedotta ritualità della notifica del ricorso al procuratore ritualmente costituito in appello per la società dante causa della controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i ricorrenti si dolgono: col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Giudice di Appello fondato la propria decisione sulla presunzione che ogni esercizio di attività di impresa verrebbe per ciò stesso intrapreso e svolto per esigenze della famiglia e per avere posto a carico del debitore un onere probatorio in palese violazione dei principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova che avrebbe dovuto comportare l’onere a carico del creditore, importando una erronea applicazione dell’art. 170 c.p.c.”; col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione di norma di diritto per avere il Giudice di Appello errato nell’interpretazione della norma di cui all’art. 170 c.c., applicandola in modo da giungere a conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa, così violando altresì la norma dell’art. 12 preleggi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”;

benchè sul merito possa riscontrarsi il definitivo consolidamento della giurisprudenza di questa Corte a seguito di Cass. 23/08/2018, n. 20998 (ove esaurienti ed articolati riferimenti giurisprudenziali, fra cui Cass. 23876/15, confermata poi già da Cass. 22761/16, oppure Cass. 4011/13 o 5385/13, seguite, tra le altre, da Cass. 1652/16), a seguito della notifica di controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e delle contestazioni dei ricorrenti ad essa svolte in memoria è necessario affrontare questioni preliminari in rito di assoluta novità per la giurisprudenza di questa Corte, indispensabili per la compiuta definizione del ricorso e segnatamente per valutarne la stessa ammissibilità (per essere stata chiesta ed eseguita la notifica ad un unico contraddittore di dubbia persistenza della legittimazione processuale) o almeno la ritualità della notifica (come del controricorso) se non altro, ai fini della pronuncia sulle spese;

in particolare, si prospetta la necessità, dinanzi alla successione ex lege della controricorrente all’originaria intimata (una società agente di riscossione del gruppo Equitalia, indicata in sentenza come Equitalia Nord spa e dalla controricorrente Equitalia Servizi di Riscossione spa, verosimilmente in quanto quest’ultima a sua volta succeduta all’altra), di verificare:

a) se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, sia rituale l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l’estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anzichè alla neoistituita Agenzia delle Entrate – Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l’eccezione, prevista da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295 (seguita, quanto alla prima, dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) e, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista, oppure se debba ritenersi, con l’estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto;

b) se sia poi legittimo e su quali presupposti ed entro quali termini, viepiù ove ne vada confermata la qualificazione di successione a titolo particolare già data dalla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte (nonostante la lettera del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3, conv. con modif. in L. 225 del 2016: Cass. ord. 15/06/2018, n. 15869; Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; Cass. ord. 24/01/2019, n. 1992; Cass. ord. 15/04/2019, n. 10547), il dispiegamento di attività difensiva nel giudizio di legittimità ad opera della detta Agenzia – secondo le regole sul patrocinio in giudizio come precisate da Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008, che nella specie sono comunque rispettate – mediante notifica di controricorso a seguito della notifica del ricorso alla singola società dante causa, agente della riscossione;

va pertanto disposta la rimessione degli atti al Presidente Titolare di questa per l’eventuale assegnazione al Collegio previsto dal punto 46.2 delle tabelle 2016/2019 della Corte di Cassazione, vale a dire al Collegio composto dal Presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni.

P.Q.M.

dispone rinvio a nuovo ruolo e rimette gli atti al Presidente Titolare della Sesta Sezione civile.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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