Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30885 del 22/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30885 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 27620-2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO C.F./P.I.0471800650, in
persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati EMMA TORTORA, e
WALTER MARIA RAMUNNI;
– ricorrente contro
DE CESARE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II n.154, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO SPARANO, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– controricorrente avverso la sentenza n. 4152/2016 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,
depositata il 5/09/2016;

Data pubblicazione: 22/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha proposto ricorso per

sentenza del Giudice di pace di Salerno n. 4152/2016, depositata il 5
settembre 2016, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta
dalla medesima Azienda nei confronti dell’avv. Vincenzo De Cesare e
avverso il d.i. n. 745/2015, emesso da Giudice di pace di Salerno e
con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
115,21, oltre interessi, a titolo di spese e competenze in favore del
predetto legale, quale procuratore nella procedura esecutiva RGE
4939/2013, a seguito di dichiarazione di incapienza.
Ha resistito l’avv. Vincenzo De Cesare con controricorso illustrato
da memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art.
380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, come questa Corte ha già avuto da tempo modo di
affermare più volte, a seguito dell’entrata in vigore, in data 2 marzo
2006, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze
pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione
secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di
impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause dopo tale
data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse in
giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del decreto).
Ric. 2016 n. 27620 sez. M3 – ud. 25-10-2017
-2-

cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, avverso la

Ne consegue che tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse
pronunciate secondo equità o secondo diritto) che non siano state
pubblicate entro la data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo, ma successivamente, come nel caso in esame, sono
suscettibili solo di appello e l’eventuale circostanza che siano
pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai
motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione, che, nel caso indicato

cassazione (v. in particolare, Cass., sez. un. 18/1/2008, n. 27339;
Cass., ord., 24/04/2008, n. 10774 e successive conformi).
Ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ., nella formulazione
applicabile, ratione temporis, al caso all’esame, quindi, la sentenza
del Giudice di Pace di Salerno n. 4152/2016, pubblicata in data 5
settembre 2016, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma
con l’appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell’art. 341 cod.
proc. civ..
3. L’esame di ogni ulteriore questione proposta dalle parti resta
assorbito.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata alla memoria del
controricorrente, il quale nulla ha chiesto a titolo di esborsi.
5.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-

quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in euro 645,00 per compensi, oltre

Ric. 2016 n. 27620 sez. M3 – ud. 25-10-2017

per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per

alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2017.

di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA