Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30884 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 29/11/2018), n.30884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6419/2016 proposto da:

PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a., quale procuratrice speciale della

INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY s.r.l., in persona del legale rappres.

p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Marco Amore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosaria Torelli, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.; MA.AN.; MA.CO.;

MA.MA.; elett.te domic. in Roma, alla via Portuense n. 104 presso

Antonia de Angelis, rappres. e difesi dall’avv. Giuseppina Parrilli,

con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 675/2015 emessa dalla Corte d’appello di

Salerno depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

luglio 2018, dal cons. CAIAZZO ROSARIO;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CARDINO ALBERTO, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso;

sentito l’avv. G. Pinto per i controricorrenti, per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.C., in proprio e nella qualità di procuratore di M.F., An. e MA.Ma., propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza della BNL s.p.a. nei confronti della Agricola Boscariello coop. a r.l., quale debitrice principale, e degli stessi opponenti e di altri soggetti, quali fideiussori, per la somma di circa Lire 4.847.414.025, sulla base di titoli cambiari scaduti.

Il Tribunale di Salerno rigettò l’opposizione; proposero appello Co., An. e Ma.Ma. e M.F. formulando vari motivi, attraverso cui tu anche sollevata l’eccezione di giudicato opponibile ai creditore a norma dell’art. 1306 c.c., per aver il Tribunale, con sentenza passata in giudicato, accolto l’opposizione proposta da altro condebitore solidale avverso il medesimo decreto ingiuntivo. Si costituì la BNL s.p.a. eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.

La Corte d’appello di Salerno ha accolto l’appello, ritenendo fondata l’eccezione sollevata a norma dell’art. 1306 c.c., poichè gli appellanti avevano dichiarato di avvalersi del giudicato formatosi con altra sentenza del Tribunale che aveva affermato la liberazione dei fideiussori per effetto dello jus superveniens di cui alla L. n. 273 del 1993 che all’art. 1 aveva previsto l’assunzione a carico dello Stato delle garanzie concesse in favore della cooperativa fallita (il cui curatore aveva presentato l’istanza anche nell’interesse degli altri debitori solidali).

La Prelios Credit Servicing s.p.a., quale procuratrice speciale della International Credit Recovery s.r.l. – cessionaria della BNL- ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono An., Co., Ma.Ma. e M.F. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non avendo la corte di merito considerato altre sentenze emesse dalla stessa corte, in giudizi proposti da condebitori solidali avverso lo stesso decreto ingiuntivo, che avevano rigettato l’opposizione.

Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per non aver il giudice d’appello rilevato la contrarietà della decisione, di cui ha esteso il giudicato ex art. 1306 c.c., ad altre sentenze di rigetto dell’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo per cui è causa proposte da condebitori solidali, lamentando che avrebbero dovuto prevalere i giudicati formatisi successivamente sulla questione, rilevabili d’ufficio, cui era stato fatto riferimento nella comparsa di costituzione in appello.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente, poichè tra loro connessi, e respinti in quanto l’art. 1306 c.c., comma 2 consente soltanto al condebitore di avvalersi del giudicato favorevole inter alios, non anche al creditore. Al riguardo, la tesi difensiva secondo cui il giudicato formatosi con le altre sentenze escluderebbe l’efficacia dell’art. 1306 c.c. non è suffragata da nessun dato normativo, poichè quest’ultima norma subordina l’estensione del giudicato favorevole al condebitore solidale al solo presupposto dell’intento del condebitore di avvalersene, e non è invece condizionata dalla mancanza di eventuali altri giudicati di segno diverso, favorevoli al creditore.

La natura di norma speciale dell’art. 1306 c.c., dunque, spiega l’efficacia riflessa del giudicato favorevole al solo condebitore solidale che intenda avvalersene, mentre il creditore non può trarre alcun vantaggio da un giudicato a lui favorevole conseguito in altro giudizio svoltosi nei confronti di un condebitore solidale.

Pertanto, i giudicati invocati dalla società ricorrente nei confronti di altri condebitori solidali sono del tutto irrilevanti.

Nè coglie nel segno il richiamo all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in quanto la norma dell’art. 1306 c.c., comma 2, ne costituisce una deroga.

Ne consegue altresì l’erroneità del riferimento alla regola della prevalenza del giudicato successivo su quello anteriore, anche considerando che essa vale soltanto per il giudicato diretto mentre, nella fattispecie, viene in rilievo un giudicato formatosi in altro giudizio, cui non ha partecipato il condebitore solidale che se ne è avvalso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 10000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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