Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30884 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 26/11/2019), n.30884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 17320-2017 proposto da:

C.D., in proprio e quale titolare unica dell’omonima

Farmacia elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso

lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI PULVIRENTI;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

TRAPANI, in persona del Direttore Generale, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE ROMEO;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA UFFICIO

TERRITORIALE DI CATANIA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. cronol.

4422/2017, R.G. 2355/2015 del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il

27/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE RENZIS LUISA che chiede alla

Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di annullare il

decreto di sospensione in data 27/05/2017, ordinando la prosecuzione

del giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, previa assegnazione

dei termini per la riassunzione ai sensi e per gli effetti dell’art.

50 c.p.c..

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione, notificato in data 19 febbraio 2015, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59, la Dott.ssa C.D. convenne in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania e Riscossione Sicilia S.p.a. – sede provinciale di Catania – per sentire: a) previo accertamento della responsabilità delle convenute, condannare le stesse alla restituzione, in favore dell’attrice, della somma di Euro 14.443,13; b) condannare le convenute alla corresponsione della somma dovuta a titolo di interessi alla SOFAD S.r.l. dal 28 gennaio 2015 al tasso del 9.20% sino al soddisfo; c) condannare le convenute al risarcimento del danno all’immagine subito dall’attrice in proprio e quale titolare della farmacia omonima, pari a Euro 7.000,00 o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale, morale ed esistenziale subito dall’attrice in proprio e nella predetta qualità, pari a Euro 3.000,00 o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, d) il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle predette somme dalla domanda al soddisfo;

rappresentò l’attrice che: 1) in data 23 maggio 2014, su istanza di Riscossione Sicilia S.p.a., le erano state notificate, nella qualità di titolare dell’omonima farmacia, due cartelle di pagamento (nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)), per il complessivo importo di Euro 14.413,13, che aveva impugnato in data 11 luglio 2014, proponendo anche istanza D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 17-bis; 2) nelle more della definizione del procedimento di reclamo/mediazione (e precisamente dopo quarantanove giorni dalla presentazione del reclamo/istanza di mediazione ex art. 17-bis citato), la Riscossione Sicilia S.p.a. aveva provveduto al recupero forzoso – nei confronti del terzo debitore della Farmacia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – delle somme portate da dette cartelle di pagamento, mediante atto di pignoramento presso terzi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 48 bis e 72 bis, notificatole in data 28 agosto 2014, e tanto – secondo l’attrice – in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, norma che, nel testo applicabile ratione temporis, al comma 9-bis, prevede la sospensione del pagamento delle somme nell’attesa della decisione del reclamo da parte dell’ente impositore e, comunque, non oltre il termine di giorni novanta dalla data di presentazione del reclamo; 3) soltanto in data 17 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania, le aveva notificato il rigetto dei reclami proposti;

si costituirono entrambe le convenute, contestando la domanda;

con decreto del 27 maggio 2017, il Tribunale di Catania, dopo avere già trattenuto in decisione la causa, la rimise sul ruolo, disponendo la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato delle sentenze con le quali la Commissione tributaria provinciale di Catania avrebbe definito i ricorsi proposti avverso le cartelle di pagamento già indicate;

avverso il predetto provvedimento, la parte ricorrente, deducendo la violazione ed errata applicazione dell’art. 295 c.p.c., nonchè la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59, e degli artt. 24 e 113 Cost., ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., basato su tre motivi, chiedendo che, previo l’annullamento del decreto di sospensione ex art. 295 c.p.c. emesso dal Tribunale di Catania, sia ordinata la prosecuzione del giudizio innanzi al predetto Tribunale, con fissazione del termine per la riassunzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 c.p.c.;

Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani, ha depositato memoria difensiva;

l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania non ha svolto attività difensiva in questa sede, anche dopo l’avvenuta rinnovazione della notifica del ricorso all’esame, disposta con O.I. n. 25915/18, depositata il 16 ottobre 2018;

il P.M. ha concluso chiedendo a questa Corte, in accoglimento del regolamento di competenza, di annullare il decreto di sospensione in parola, ordinando la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, previa assegnazione dei termini per la riassunzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ritiene di rimettere la causa alla Terza Sezione Civile di questa Corte, mancando precedenti specifici sulle questioni che il ricorso per regolamento di competenza all’esame pone, con particolare riferimento all’esegesi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59 e potendosi profilare l’eventuale possibilità dell’applicazione dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

la Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 14 febbraio 2019, riconvocata, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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