Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30884 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30884 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21961-2016 proposto da:
FABBROCINO PAOLA, FABBROCINO PASQUALE, in qualità di
unici eredi in comune ed indiviso del sig. Di Lorenzo Mario,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo
studio dell’avvocato NIASSINIO LAURO, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIUSEPPI DII i NGIT1′,;

– ricorrenti contro
COMUNE DI BOSCORI.\LI;

– intimato avverso la sentenza n. 1457/2016 del TRIBUNALE di TORRE
..\NNUNZIATA, emessa il 17/05/2016;

Data pubblicazione: 22/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 21961 sez. M3 – ud. 12-10-2017
-2-

21961/2016

La Corte

rilevato che Paola e Pasquale Fabbrocino, quali eredi di Mario Di Lorenzo, convenivano davanti
al giudice di pace di Torre Annunziata il Comune di Boscoreale adducendo che I’ll maggio
2006 il de cuius, guidando in Boscoreale la sua vettura, “finiva in una grossa buca” stradale
coperta d’acqua, “non visibile, non prevedibile e non segnalata”, e quindi “perdeva il controllo”
dell’auto, “andando a impattare contro un bidone” della nettezza urbana, “così danneggiando”
l’auto e “procurandosi lesioni personali” come da documentazione del pronto soccorso datata

“ex art. 2043 e/o 2051 c.c.” il risarcimento dei danni; essendo poi agli deceduto, i suoi eredi
chiedevano quindi la condanna del Comune a risarcire loro i “danni tutti, a cose ed alla salute”,
subìti in tale sinistro dal Di Lorenzo;
rilevato che, essendosi il Comune di Boscoreale costituito resistendo, il giudice di pace, con
sentenza n. 1715/2011, dichiarava improponibile la domanda;
rilevato che Paola e Pasquale Fabbrocino proponevano appello, cui il Comune di Boscoreale
resisteva, e che il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva in parte con sentenza del 17-20
maggio 2016, dichiarando il sinistro imputabile al Comune nella misura del 60% e al Di
Lorenzo nella misura del 40%, e rigettando la domanda di risarcimento dei danni;
rilevato che Paola e Pasquale Fabbrocino hanno presentato ricorso per cassazione, articolato in
tre motivi, e che l’intimato Comune di Boscoreale non si difende;
rilevato che il primo motivo del ricorso lamenta, sia come violazione di legge sia come vizio
motivazionale, che il Tribunale ha ritenuto la domanda proposta soltanto ai sensi dell’articolo
2043 c.c., mentre era stata presentata anche ex articolo 2051 c.c.;
rilevato che la questione appare meritevole di trattazione in pubblica udienza;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rimesso alla Terza Sezione Civile ai sensi
dell’articolo 380 bis, terzo comma, c.p.c.;

P.Q.M.
Rimette la causa alla Terza Sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017

Il Presidente

appunto 11 maggio 2006; il de cuius con raccomandata 19 maggio 2006 chiedeva al Comune

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