Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30883 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 29/11/2018), n.30883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24196/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, al viale Europa n. 175, presso la

Direzione affari legali, rappresentata e difesa dall’avvocato

Gaetano Stefano Pesante, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.G.;

– intimata non costituita –

avverso la sentenza n. 2232/2011 del Tribunale di Foggia depositata

il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

luglio 2018, dal cons. CAIAZZO ROSARIO;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Dott. CARDINO ALBERTO, il quale ha concluso per

l’accoglimento dell’unico motivo;

sentito l’avv. A.M. Ursino per il ricorrente, per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

d.M.G. citò innanzi al giudice di pace di S. Giovanni Rotondo la Poste Italiane s.p.a. per la relativa condanna al pagamento della somma di Euro 397,73 a titolo d’integrazione di quanto corrisposto alla scadenza del buono postale fruttifero a termine emesso il 26.2.96.

Il giudice adito accolse la domanda; la Poste Italiane s.p.a. propose appello. Il Tribunale di Foggia dichiarò estinto il giudizio in quanto l’appellante si era costituita oltre il termine di 10 gg. dalla notificazione dell’appello.

La società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo con cui è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., art. 347 c.p.c., comma 1, art. 348 c.p.c., comma 1, avendo il giudice di secondo grado errato nel far decorrere il termine per la costituzione dell’appellante dalla consegna dell’atto di appello all’ufficiale notificante e non dalla consegna dell’atto al destinatario. La ricorrente ha altresì riproposto i motivi di merito.

Con ordinanza interlocutoria del 30.1.17, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, assegnando 60 gg. dalla comunicazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, non avendo la ricorrente provveduto al rinnovo della notifica del ricorso disposto con l’ordinanza interlocutoria sopra menzionata In mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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