Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30883 del 22/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30883 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: ROSSETTI MARCO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1985-2016 proposto da:
BINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSTANTINO MOIUN, 27, presso lo studio dell’avvocato FABIO
COLUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO
MIRACOLO;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 80224030587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
avverso la sentenza n. 2056/2014 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 17/12/2014;
–
\m-/
Data pubblicazione: 22/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.
Rilevato che:
il ricorso solleva il problema della esistenza, dell’ambito applicativo e
tale questione con ordinanza interlocutoria n. 15537 del 2017 è stata
sottoposta dalla terza sezione di questa Corte al vaglio delle Sezioni
Unite;
p.q.m.
rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni
Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
dei limiti dell’istituto della compensatio lucri cum damno;