Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30882 del 22/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.22/12/2017),  n. 30882

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 20 luglio 2016, la Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, dichiarava la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio proposto da S.E.S. nei confronti della C.A. Eredi s.n.c. di C.G. e, per l’effetto, la nullità della sentenza n. 129/2014 del Tribunale di Tempio Pausania emessa nella contumacia della convenuta;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il S. affidato ad un unico motivo;

che la C.A. Eredi s.n.c. di G.C. è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui dissente dalla proposta (di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell’autosufficienza) evidenziando come, nel caso in esame, la trascrizione della “relata” della notifica non sia necessaria dovendosi scrutinare della validità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio eseguita nei confronti di una società di persone secondo le modalità dell’art. 145 c.p.c., comma 1, e art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890 e non, come affermato nella impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte di appello ha ritenuto che la notifica alla società fosse stata effettuata a norma dell’art. 140 c.p.c. invece che ex art. 145 c.p.c. e, quindi, non essendo avvenuta presso la sede legale della società, fosse nulla; si evidenzia, infatti, che detta notifica eseguita a mezzo posta L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 8 presso l’indirizzo ove la C.A. Eredi s.n.c. di G.C. aveva la sede sociale quale risultante dalla visura camerale – in (OMISSIS) – con l’inserimento dell’avviso nella cassetta postale della società era rituale;

che il motivo è infondato avendo il giudice del gravame correttamente applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui “E’ valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale; l’art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell’avviso dell’udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell’ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l’ufficio postale ed all’avviso relativo con lettera raccomandata).” (Cass. n. 22957 del 13/12/2012; Cass. n. 18762 del 13/09/2011). E’ stato infatti chiarito che tema di notificazione degli atti alle persone giuridiche “..l’art. 145 c.p.c. nella formulazione attualmente vigente ed applicabile alla fattispecie de quo, prevede, due modalità alternative da tentarsi prioritariamente: la notificazione nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede; la notificazione, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Solo nel caso in cui la consegna dell’atto non possa essere effettuata con tali modalità è previsto, sempre che nello stesso risultino l’identità e la qualità della persona fisica che rappresenta l’ente nonchè uno dei luoghi indicati, che la notifica possa essere fatta a quest’ultimo con le modalità di cui all’art. 140 o 143. Risulta dunque evidente dalla lettera della disposizione che allorquando nell’atto sono contenuti gli elementi indicati circa il legale rappresentante la notifica non può essere effettuata alla società con modalità diverse dalla consegna materiale dell’atto ad una delle persone a ciò legittimate e quindi non è consentito procedere con quelle previste dagli artt. 140 o 143, riservate esclusivamente alla notifica al legale rappresentante. Naturalmente è possibile anche la notifica a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa, ma il procedimento non può non tener conto della specifica disciplina sopra esaminata, essendo indubitabile che il legislatore ha ritenuto maggiormente probabile che la notifica con modalità diverse dalla consegna a persona legittimata possa raggiungere lo scopo se indirizzata ad una persona fisica investita di particolari responsabilità piuttosto che in relazione ad un luogo dimostratosi scarsamente presidiato. Ne consegue che la notifica a mezzo posta alla persona giuridica può essere effettuata, se dall’atto risultino gli indicati elementi identificativi del legale rappresentante, soltanto mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi che costituiscono formalità equivalenti alla equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c..” E’ appena il caso di osservare che il precedente di questa Corte posto a fondamento del ricorso (Cass. n. 9798 del 23 aprile 2013) era riferito ad una notifica eseguita ad una società in epoca antecedente alla modifica dell’art. 145 c.p.c. ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263 (in vigore dal 1 marzo 2006);

che, pertanto il ricorso va rigettato;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo la C.A. Eredi s.n.c. di C.G. rimasta intimata;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017 e, a seguito di riconvocazione del Collegio, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

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