Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30881 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 02/07/2018, dep. 29/11/2018), n.30881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IOFRIDA Giulia – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26245/2013 proposto da:

Equitalia Centro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro

Fontane n. 161, presso lo studio dell’avvocato Ricci Sante,

rappresentata e difesa dall’avvocato Cimetti Maurizio, Parente

Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in proprio e

quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei

Crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria

n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso dagli avvocati D’Aloisio Carla, Maritato

Lelio, Sgroi Antonino, De Rose Emanuele, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Avicola Marchigiana – Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione in

Amministrazione Straordinaria;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2018 dal cons. Dott. VELLA PAOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS UMBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. Chiricotto, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento;

udito, per il controricorrente Inps, l’Avvocato C. D’Aloisio che ha

chiesto l’accoglimento del proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con domanda tardiva L. Fall., ex art. 101 del 19/10/2010 (rubricata al n. 625) Equitalia Romagna S.p.a. chiese l’ammissione del credito contributivo previdenziale di Euro 5.073.277,56 (portato da dieci cartelle esattoriali e relativi estratti di ruolo) allo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria di Avicola Marchigiana Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione.

2. Il giudice delegato escluse la maggior parte del credito (Euro 4.804.795,16), ammettendo il residuo in via privilegiata ex art. 2752 c.c., comma 1, artt. 2753 e 2754 c.c. ed in via chirografaria.

3. Con decreto del 26/10/2011 il giudice delegato dichiarò esecutivo lo stato passivo della procedura.

4. In data 03/01/2012 Equitalia Centro S.p.a. propose opposizione L. Fall., ex art. 98 avverso il suddetto provvedimento e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. intervenne in giudizio ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 8, facendo presente che aveva già proposto autonoma opposizione sia con riguardo alla domanda tardiva in esame, sia con riguardo a due ulteriori domande (rubricate al n. 682 e al n. 683) e che in detto giudizio era a sua volta intervenuta la stessa Equitalia.

5. Il Tribunale di Ancona, disattesa l’istanza di riunione avanzata dalle parti – in quanto “ogni singolo procedimento, quale impugnazione dell’atto di esclusione, è relativo ad uno specifico provvedimento del G.D. che incide in modo autonomo sullo stato passivo” – con decreto del 17/10/2013 ritenne inammissibile il ricorso per assoluta mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 3) (essendosi la ricorrente limitata a rilevare la necessità della chiamata in causa dell’ente impositore), inammissibilità ritenuta non sanabile ex post dall’intervento dell’Inps, peraltro a sua volta inammissibile per avere l’Istituto già proposto autonomo ricorso in opposizione allo stato passivo, “non potendo ammettersi la contemporanea pendenza di più impugnazioni avverso il medesimo provvedimento di esclusione”.

6. Avverso detto decreto Equitalia ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui solo l’INPS ha resistito con controricorso, mentre l’intimata Avicola Marchigiana in A.S. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato (testualmente) “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. Fall. c.p.c., artt. 97,98 e 99)” – Equitalia Centro S.p.a. deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione per assoluta mancanza della “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione”, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 3), in assenza di una disposizione espressa analoga alla sanzione di inammissibilità dell’appello ordinario per mancanza dei motivi, ex artt. 342 e 346 c.p.c., mentre la peculiarità del rito fallimentare consentirebbe “di ampliare il thema decidendum anche in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio L. Fall., ex art. 98 e ss. ” e di definire “gli argomenti in fatto ed in diritto oggetto dell’opposizione… anche nel corso del procedimento medesimo, ciò che è effettivamente accaduto nel caso di specie, sia attraverso il deposito di memorie da parte della ricorrente principale Equitalia, sia per i mezzo dell’intervento dell’Ente impositore INPS”.

2. Con il secondo mezzo – rubricato (testualmente) “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 e art. 25)” – la ricorrente si duole che il Tribunale “ha omesso in toto di pronunciarsi su una rilevante questione portata all’attenzione del Collegio sia da Equitalia che dall’intervenuto INPS”, ossia la mancata impugnazione delle cartelle da parte di “Avicola in bonis entro il termine decadenziale di 40 giorni D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5 per cui i ruoli erano definitivi”.

3. Il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità.

4. Del tutto fuori centro è innanzitutto la censura motivazionale di cui al secondo motivo, in quanto formulata – nonostante il provvedimento impugnato sia stato pubblicato dopo l’11/09/2012 come “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012), il quale ha reso denunziabile per cassazione solo i vizi motivazionali relativi “all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”, donde l’onere del ricorrente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di “indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. U, 07/04/2014 n. 8053; conf. Sez. 1, 23/02/2017 n. 7472; Sez. 6-3, 10/08/2017 n. 19887). Non è più prospettabile, pertanto, la denuncia del vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Sez. U, 23/01/2015 n. 1241), “atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti” (Sez. 6 – 3, 06/07/2015 n. 13928).

4.1. Peraltro, la censura di omessa motivazione è stata altresì sviluppata come omessa pronuncia (error in procedendo, collegato ad un error in iudicando), senza considerare come ciò fosse il naturale portato della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, contestata con il primo motivo.

5. Anche il primo motivo è, come anticipato, inammissibile.

5.1. In primo luogo, esso prospetta un error in iudicando senza la dovuta specificità e autosufficienza, mediante argomentazioni generiche e astratte (“il concessionario della riscossione, quale mandatario ex lege dell’ente creditore… è legittimato ad agire solo ed esclusivamente sulla base del ruolo, e nulla sa in merito ad eventuali fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione contributiva”; sicchè “l’opposizione a stato passivo ex art. 98 legge fallimentare di Equitalia Centro, in perfetta coerenza sistematica, è stata fondata, da un lato, sull’esistenza del ruolo e dell’obbligazione contributiva così come risultante dai titoli esecutivi definitivi nuovamente allegati al fascicolo dell’opposizione a stato passivo e, da altro lato, sull’incontestabile ignoranza in capo all’Agente della riscossione circa esistenza di fatti impeditivi od estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo di Inps”), nelle quali si confonde la mancanza di motivi specifici dell’impugnazione con la più radicale ipotesi – riscontrata dal giudice dell’opposizione – di mancanza della “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione” (prescritta dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 3)), per essersi l’opponente limitata “ad evidenziare la necessità dell’intervento dell’INPS nel giudizio”.

5.2. Del resto, se è vero – come sottolinea il ricorrente – che “il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è pertanto regolamentato integralmente dalla L. Fall., art. 99”, è pur vero che, sotto il profilo probatorio, la norma citata “prevede, al comma 2, n. 4, che l’opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo”, con la conseguenza – per quanto possa rilevare nella fattispecie in esame – “che la mancata indicazione nell’atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell’opponente, comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell’art. 183 c.p.c., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte” (Sez. 1, 06/11/2013, n. 24972, su giudizio parimenti instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona); nè – si è aggiunto – “può invocarsi la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine per memorie conclusive ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 11, che può essere accordato, o meno, dal tribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all’andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un’appendice scritta” (Sez. 6-1, 06/03/2017 n. 5596). Pertanto, la stessa struttura del giudizio in questione, con le richiamate preclusioni, segnala l’irritualità di una opposizione allo stato passivo, per così dire, “in bianco”, priva cioè di qualsivoglia indicazione sul contenuto essenziale del ricorso, a prescindere dalla eventuale mancanza di specifici motivi dell’impugnazione.

6. Anche l’affermazione che “la peculiarità del rito fallimentare consente di ampliare il thema decidendum anche in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio L. Fall., ex art. 98 e ss.” è sostenuta da un generico riferimento al deposito di non meglio precisate “memorie” (delle quali non si indica nè il contenuto nè il momento del deposito) e all’intervento dell’ente creditore (parimenti privo di indicazioni sul contenuto e sul momento processuale). Nè il generico rinvio alla “parte narrativa” del ricorso risulta idoneo ad ovviare a tale difetto, trattandosi di una gran mole di pagine (prive di numerazione) che contengono il mero assemblaggio dei precedenti atti di causa, ivi foto-riprodotti ed intervallati da brevi frasi di raccordo cronologico.

6.1. Al riguardo si richiama l’insegnamento di questa Corte per cui “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi)” (Sez. U, 11/04/2012 n. 5698; conf. Sez. 63, 11/01/2013 n. 593).

6.2. Anche più di recente è stato ribadito che “Il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, composto di quasi duecento pagine, perchè, eliminati gli atti ivi inseriti, costituiti essenzialmente dal processo verbale di constatazione, dall’avviso di accertamento e dalla sentenza impugnata, finiva con il contenere solo una breve indicazione dei motivi di ricorso e la formulazione delle conclusioni, precedute da una esposizione dei fatti processuali estremamente sintetica, che non consentiva alla Corte di avere una completa cognizione della controversia, mediante l’individuazione delle specifiche censure formulate contro le argomentazioni della sentenza impugnata)” (Sez. 5, 04/04/2018 n. 8245).

6.3. Alla medesima conclusione si perviene tenendo conto dei principi del diritto Eurounitario – segnatamente della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 6, p. 1, sul diritto di “accesso alla giustizia” (v. Corte EDU 15/09/2016, Trevisanato c/ Italia in causa n. 32610/07; Corte EDU 18/10/2016, Miessen c/ Belgio, in causa n. 31517/12) – avendo questa Corte osservato che, per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 3, pur non essendo necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, è comunque necessario (e sufficiente) che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, quand’anche inserita nell’illustrazione dei motivi (Sez. 3, 28/06/2018 n. 17036), mentre nel caso di specie quella esposizione non è contenuta nei motivi e non è per nulla chiara nella parte illustrativa del ricorso, ove, proprio a causa dell’impropria tecnica redazionale dell’assemblaggio, ne risulta abdicata la funzione, risolvendosi come detto nella pedissequa riproduzione di una serie di atti dai quali il lettore dovrebbe autonomamente desumerla.

7. Infine, con riguardo alla funzione asseritamente “suppletiva” dell’intervento dell’INPS, parte ricorrente ha omesso di censurare la seconda ratio decidendi del decreto impugnato, ove si afferma che l’inammissibilità dell’opposizione non sarebbe sanabile tramite il successivo intervento dell’INPS, sia perchè “l’inammissibilità del ricorso principale inficia il procedimento, precludendo in maniera assorbente l’esame dell’impugnazione”, sia perchè lo stesso intervento dell’ente impositore doveva a sua volta ritenersi inammissibile, avendo questi “già precedentemente proposto autonomo ricorso in opposizione allo stato passivo… non potendo ammettersi la contemporanea pendenza di più impugnazioni avverso il medesimo provvedimento di esclusione”.

7.1. Sul punto, al di là dell’ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso che ne discende, merita di essere richiamato l’orientamento di questa Corte per cui ciascuno dei rimedi impugnatori contemplati dalla L. Fall., art. 98 “può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui alla L. Fall., art. 99, restando concettualmente inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l’impugnazione a sè spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo” (Sez. 1, 11/05/2016 n. 9617; Sez. 6-1, 30/11/2017, n. 24489).

7.2. Nel caso di specie, lo stesso ente impositore era certamente legittimato a proporre (come in effetti ha separatamente proposto) opposizione allo stato passivo per far valere il merito della pretesa creditoria di cui è titolare, nonostante il credito – iscritto a ruolo fosse stato originariamente insinuato al passivo dall’agente della riscossione, stante la valenza processuale della sua concorrente legittimazione attiva, sia nella fase di accertamento del passivo (Sez. U, 15/03/2012, n. 4126) che nella successiva fase impugnatoria (Sez. 1, 13/09/2017, n. 21201; Sez. 6-1, 26/11/2015, n. 24202).

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento delle osservazioni svolte nel controricorso dell’INPS, dichiaratamente presentato “per aderire al ricorso”.

9. L’esito del giudizio e la posizione ivi assunta dalle parti costituite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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