Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30881 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30881 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 21023-2016 proposto da:
FOGLIA LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
CARSO, 34, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA
COSTANTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA
POTO, PASQUALE CALCE;
– ricorrente contro
D’AMBROSIO CORRADO;
– intimato avverso l’ordinanza n. 1158/2014 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, emessa 1’08/07/2016;

Data pubblicazione: 22/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO

sentenza del 16 aprile 2014, rigettava, ritenendola riferita a crediti
comunque prescritti, la domanda proposta da Lucio Foglia nei
confronti di Corrado D’Ambrosio volta ad ottenere le differenze
retributive asseritamente dovute in ragione delle mansioni superiori di
operaio specializzato muratore espletate nel corso del rapporto di
lavoro intercorso con l’impresa edile di cui il D’Ambrosio era titolare
nel periodo dal 10 giugno 1993 al 13 agosto 2000;
che il gravame interposto avverso tale decisione dal Foglia veniva
dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Salerno, con
ordinanza dell’8 luglio 2016 emessa ex artt. 348 bis e 348 ter cod. proc.
civ., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto
effettivamente si era maturata la prescrizione in assenza di atti
interruttivi ritualmente acquisiti;
che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (notificato
il 6 settembre 2016) il Foglia affidato ad un unico motivo;
che il D’Ambrosio è rimasto intimato;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ, ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

Ric. 2016 n. 21023 sez. ML – ud. 09-11-2017
-2-

che il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, con

che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2648
cod. civ. e dell’art. 437 cod. proc. civ. nonché omessa ed insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte
di Appello erroneamente ritenuto il tentativo obbligatorio di
conciliazione atto non idoneo ad interrompere la prescrizione e per

gennaio 2013, la cui produzione — ove reputata tardiva — ben avrebbe
potuto essere ammessa dalla Corte territoriale ex art. 437 cod. proc.
civ. trattandosi di documento decisivo per la decisione;

che il ricorso è inammissibile non ricorrendo alcuna delle ipotesi in
cui le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n.1914 del 2 febbraio
2016, hanno affermato la ricorribilità diretta – ai sensi dell’art. 111,
settimo comma, Cost. – dell’ordinanza ex art. 348 ter cod. proc. civ.,
non avendo il ricorrente denunziato vizi di natura processuale
dell’ordinanza impugnata né avendo quest’ultima dichiarato
inammissibile l’appello per ragioni processuali;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio
essendo il D’Ambrosio rimasto intimato;

che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) essendo stato ammesso al gratuito patrocinio (Cass.
18523 del 2014);

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso ; nulla per le spese del
presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto

Ric. 2016 n. 21023 sez. ML – ud. 09-11-2017
-3-

non avere considerato neppure un precedente ricorso , notificato il 25

della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017

Il esidente

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