Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30880 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 02/07/2018, dep. 29/11/2018), n.30880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IOFRIDA Giulia – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26243/2013 proposto da:

Equitalia Centro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro

Fontane n. 161, presso lo studio dell’avvocato Ricci Sante,

rappresentata e difesa dagli avvocati Parente Giuseppe, Ometti

Maurizio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in proprio e

quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei

Crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria

n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso dagli avvocati D’Aloisio Carla, Maritato

Lelio, Sgroi Antonino, De Rose Emanuele, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Avicola Marchigiana – Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione in

Amministrazione Straordinaria;

– intimata –

e sul ricorso proposto da:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in proprio e

quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei

Crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria

n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso dagli avvocati D’Aloisio Carla, Maritato

Lelio, Sgroi Antonino, De Rose Emanuele, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente successivo –

contro

Avicola Marchigiana – Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione in

Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari

straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del

Forte Tirburtino n. 160, presso lo studio dell’avvocato Sammarco

Annunziato, che la rappresenta e difende, giusta procure in calce al

controricorso;

– controricorrente successivo –

contro

Equitalia Centro S.p.a.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2018 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. Chiricotto, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento;

udito, per la controricorrente Avicola, l’Avvocato A. Sammarco che ha

chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per il ricorrente INPS, l’Avvocato C. D’Aloisio che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con domanda tardiva L. Fall., ex art. 101, del 19/10/2010 (rubricata al n. 625) Equitalia Romagna S.p.a. chiese l’ammissione allo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria di Avicola Marchigiana – Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione, del credito contributivo previdenziale di Euro 5.073.277,56 portato da dieci cartelle esattoriali e relativi estratti di ruolo.

2. Il giudice delegato escluse la maggior parte del credito (per Euro 4.804.795,16) ammettendo il residuo, parte in via privilegiata ex art. 2752 c.c., comma 1, artt. 2753 e 2754 c.c. e parte al chirografo.

3. Due successive ed analoghe istanze di Equitalia cd. ultratardive del 10/06/2011 (rubricate al n. 682 e al n. 683) vennero invece dichiarate inammissibili per imputabilità del ritardo ai sensi della L. Fall., art. 101, u.c..

4. Con decreto del 26/10/2011 il giudice delegato dichiarò esecutivo lo stato passivo della procedura.

5. In data 19/12/2011 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. propose opposizione L. Fall., ex art. 98, contro i tre provvedimenti negativi resi sulle domande presentate nel proprio interesse – quale ente impositore titolare dei relativi crediti dall’Agente della riscossione, che intervenne in giudizio ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 8.

6. Il Tribunale di Ancona, disattesa l’istanza congiunta di INPS ed Equitalia per la riunione al giudizio di opposizione allo stato passivo proposta dall’INPS sulla domanda n. 625, nel quale era specularmente intervenuto l’INPS (in quanto “ogni singolo procedimento, quale impugnazione dell’atto di esclusione, è relativo ad uno specifico provvedimento del G.D. che incide in modo autonomo sullo stato passivo”), con decreto del 17/10/2013 respinse l’opposizione per inammissibilità del ricorso, in quanto proposto cumulativamente nei confronti dei tre distinti provvedimenti del giudice delegato.

7. Il suddetto decreto è stato impugnato con separati ricorsi per cassazione – affidati ad un unico motivo – sia da Equitalia S.p.a. che dall’INPS, cui hanno resistito con controricorso, rispettivamente, lo stesso INPS (in via adesiva) e la Avicola Marchigiana – Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva dell’INPS, sollevata nel controricorso di Avicola Marchigiana in Amministrazione straordinaria, sull’assunto che “del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, prevede l’esclusiva legittimazione dell’Agente di Riscossione ad insinuarsi al passivo e, specularmente, contempla ab origine la sua legittimazione attiva a proporre l’opposizione allo stato passivo L. Fall. ex art. 99, con ciò imponendogli l’onere di allegare tempestivamente anche le eventuali difese di merito che provengano dall’Ente Impositore”, fatto salvo il suo intervento ad adiuvandum nei limiti posti dalla L. Fall., art. 99, comma 8.

1.1. L’eccezione, sebbene ammissibile – stante la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del difetto di legitimatio ad causam in quanto afferente la regolarità del contraddittorio e non l’effettiva titolarità del rapporto, che costituisce al contrario questione di merito (ex multis, Sez. 1 27/03/2017, n. 7776), con il solo limite del giudicato interno (Sez. 3, 20/10/2015, n. 21176), purchè espresso e non implicito, cioè formatosi sui rapporti tra questioni di merito e questioni pregiudiziali o preliminari, di rito o di merito (Sez. 5, 31/10/2017 n. 25906) – è però infondata.

1.2. Invero, in tema di giudizio di opposizione a stato passivo riguardante crediti previdenziali si registrano difformi orientamenti di questa Corte circa la configurabilità o meno di un litisconsorzio necessario tra l’agente (o concessionario) della riscossione e l’ente impositore. In senso affermativo si sono pronunciati, di recente, Sez. L, 16/06/2016, n. 12450 e Sez. 1, 12/12/2017 n. 29806, valorizzando il carattere “obbligatorio” della chiamata in causa dell’ente impositore prevista dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 (per cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) e, in epoca più risalente, Sez. 1, 16/10/1976 n. 3513, che con riguardo all’allora vigente D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 77, ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio, anche nell’ambito del giudizio di opposizione a stato passivo, ogniqualvolta l’ente impositore abbia interesse a contrastare la pretesa del contribuente, ossia quando venga in questione la sussistenza del rapporto d’imposta o la validità del titolo esecutivo. In senso contrario si sono espressi di recente Sez. 1, 05/05/2016, n. 9016 – per cui è configurabile un’ipotesi di autorizzazione ex art. 106 c.p.c., rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado e incensurabile in sede d’impugnazione e, in tema di contenzioso tributario, Sez. 5, 28/04/2017, n. 10528, per cui il contribuente può impugnare la cartella esattoriale indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, essendo rimessa a quest’ultimo “la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore”.

1.3. In ogni caso, è stato giustamente evidenziato come, anche ad escludere che il giudizio proposto contro il solo concessionario debba necessariamente svolgersi anche nei confronti dell’ente creditore, ciò non impedisce a quest’ultimo di spiegare intervento nonchè, in caso di effettiva partecipazione, di impugnare la relativa sentenza, “non essendo la sua posizione assimilabile a quella di un mero interventore ad adiuvandum, avuto riguardo alla titolarità sostanziale della situazione soggettiva che costituisce oggetto della controversia ed alla natura concorrente della legittimazione processuale spettante al concessionario” (Sez. 1, 13/09/2017 n. 21201).

1.4. Merita dunque conferma l’orientamento di questa Corte per cui, con riguardo alla domanda di ammissione al passivo L. Fall., ex art. 93, “alla legittimazione del concessionario a far valere il credito tributario nell’ambito della procedura fallimentare deve essere attribuita una valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’Amministrazione finanziaria, la quale conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo” (Sez. U, 15/03/2012 n. 4126) e, con riguardo alla fase delle impugnazioni L. Fall., ex art. 98, “l’iscrizione a ruolo del credito contributivo e l’attribuzione al concessionario della legittimazione a farlo valere nell’ambito della procedura fallimentare, hanno valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo a tal fine attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’INPS, il quale conserva la titolarità del credito azionato e può, come tale, agire per la revocazione dei crediti ammessi a norma della L. Fall., art. 98” (Sez. 6-1, 26/11/2015, n. 24202).

1.5. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo attribuito all’agente della riscossione e l’onere di quest’ultimo, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l’ente creditore interessato, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, non escludono la concorrente legittimazione dell’ente creditore medesimo (nella specie INPS) a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi della L. Fall., art. 98, anche quando sia stato l’agente della riscossione a presentare domanda ai sensi della L. Fall., art. 93, in quanto esso conserva la titolarità del credito così azionato”.

2. Passando all’esame dei motivi di ricorso, la ricorrente Equitalia Centro S.p.a. deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., artt. 97, 98 e 99 e art. 104 c.p.c.”.

2.1. Sulle stesse basi, il ricorrente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53 e del R.D. n. 267 del 1942, artt. 93,98 e 99 (quest’ultimo così come modificato, prima, dal D.Lgs. n. 51 del 1998, poi dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs.n. 169 del 2007), (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

3. Le censure, che in quanto sostanzialmente coincidenti possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

4. Il giudice a quo, “attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo”, ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta “avverso tre provvedimenti di esclusione in sede di insinuazione del credito vantato da INPS”, tramite un “ricorso cumulativo avverso una pluralità di provvedimenti emessi in procedimenti distinti”, come tale “ammissibile solo nell’ipotesi in cui si tratti di provvedimenti emessi tra le stesse parti, relativi al medesimo rapporto giuridico e la soluzione dipenda da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause”, mentre nel caso di specie “i provvedimenti e i motivi di opposizione trattano problematiche diverse”; con riguardo alla L. Fall., artt. 97 e 98,ha aggiunto che “appare chiaro dunque il chiaro riferimento delle norme alla possibilità di impugnare il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ma con specifico riferimento alla mancata ammissione della propria domanda di insinuazione”; ha poi opinato che “la possibilità di un’unica impugnazione relativa a più domande di crediti non ammessi deve intendersi preclusa anche in ragione del fatto che il novellato L. Fall., art. 99, non consente più… la riunione delle opposizioni e la pronuncia sulle stesse, con unica sentenza”; ed ha infine escluso di poter esaminare – come pure richiestogli – quantomeno l’opposizione relativa alla prima domanda, sostenendo che “l’inammissibilità del ricorso proposto travolge il ricorso tutto” e “il criterio di scelta per così dire cronologico… suggerito dall’Ente non appare rispondente ad alcun principio di diritto, con la conseguenza che sarebbe del tutto arbitrario da parte del tribunale scegliere di esaminare la domanda relativa ad un credito piuttosto che ad un altro”.

5. Le suddette affermazioni non sono condivisibili.

6. In primo luogo, è lo stesso Tribunale a dare atto che l’opposizione aveva ad oggetto “tre provvedimenti di esclusione in sede di insinuazione del credito vantato da INPS nei confronti di Amministrazione Straordinaria di Avicola marchigiana soc. coop. a r.l. (n. 1/2009) pronunciati dal GD in data 26.10.2011”, sicchè è evidente che non si trattava in realtà di tre “procedimenti distinti”, bensì di tre provvedimenti resi contestualmente dallo stesso giudice, in un’unica udienza, sulle corrispondenti istanze aventi ad oggetto il complessivo credito di Euro 5.073.277,56 (portato da dieci cartelle esattoriali) vantato da un’unica parte (l’INPS) a titolo di contributi previdenziali e sanzioni.

7. Del resto, l’intero procedimento di accertamento del passivo disciplinato dalla legge fallimentare (richiamato nell’amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53) è effettivamente improntato ad una spiccata unitarietà, poichè le domande di ammissione proposte dai singoli creditori ai sensi della L. Fall., art. 93, vengono dapprima riunite nel progetto di stato passivo predisposto dal curatore (L. Fall., art. 95, comma 1), quindi sottoposte all’esame del giudice delegato nel cd. contraddittorio incrociato con tutti i ricorrenti (L. Fall., art. 95, commi 2 e 3), in un’udienza di discussione tendenzialmente unica (L. Fall., art. 96, comma 4), per essere ivi decise singolarmente, con decreto succintamente motivato (L. Fall., art. 96, comma 1) e poi di nuovo considerate unitariamente nello stato passivo reso esecutivo unico actu dal giudice delegato (L. Fall., art. 96, comma 5), di cui il curatore trasmette “copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda” (L. Fall., art. 97); infine, la L. Fall., art. 98, comma 1, prevede testualmente la possibilità di proporre opposizione (così come l’impugnazione dei crediti ammessi o la revocazione) “contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo”, non già – si noti contro il decreto succintamente motivato che decide su ciascuna domanda L. Fall., ex art. 95, comma 3 e L. Fall., art. 96, comma 1 (tra l’altro, è lo stesso Tribunale ad aver espressamente confermato non già i singoli provvedimenti impugnati, bensì – unitariamente – “il decreto emesso dal G.D. in data 26.10.2011”).

8. Non vi è dunque alcun dato normativo espresso che precluda al singolo creditore di proporre un ricorso cumulativo L. Fall., ex art. 99, per l’esame dei motivi di opposizione proposti contro i vari decreti succintamente motivati emessi nei suoi confronti dal giudice delegato nel corso dell’udienza di discussione e confluiti nello stato passivo dichiarato esecutivo con unico decreto, dalla cui comunicazione decorre il termine perentorio di impugnazione L. Fall., ex art. 99,comma 1; nè a diverse conclusioni induce l’abrogazione della previgente disciplina, che ammetteva la decisione del tribunale su tutte le opposizioni, con unica sentenza (L. Fall., vecchio art. 99, comma 3), in quanto la riforma del 2006 ha introdotto un sistema di verifica del passivo fallimentare talmente diverso dal precedente da rendere inconferente (e quindi inutilizzabile) l’interpretazione dell’uno alla luce dell’altro.

9. Tale conclusione è del resto coerente con l’orientamento, ormai consolidato, di questa Corte, che ammette sia l’impugnazione cumulativa avverso più sentenze, civili o tributarie, riguardanti situazioni giuridiche formalmente distinte ed emesse in procedimenti formalmente distinti (Sez. 6-2, 26/03/2015, n. 6063), ovvero in diverse fasi o gradi di un medesimo procedimento (Sez. 6-L, 15/09/2014 n. 19470) – purchè pronunziate tra le stesse parti e aventi ad oggetto identiche questioni di diritto (Sez. 5, 22/02/2017 n. 4595) o la medesima ratio (Sez. U, 16/02/2009, n. 3692; Cass. 4445/1997) – sia la riunione di simili impugnazione per ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia (Sez. 2, 25/03/2011, n. 6993; Cass. 21349/2004), il tutto in funzione di fondamentali esigenze di economia processuale e coerenza dei giudicati, tali da giustificare la scelta del simultaneus processus (Sez. 5, 24/10/2014 n. 22657).

10. Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento del passivo fallimentare, non è precluso al singolo creditore proporre opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, con un unico ricorso cumulativo volto a contestare i vari decreti succintamente motivati emessi nei suoi confronti dal giudice delegato e confluiti nello stato passivo dichiarato esecutivo, dalla cui comunicazione decorre il termine perentorio di impugnazione di cui alla L. Fall., art. 99, comma 1”.

11. Poichè il provvedimento impugnato risulta in contrasto con gli esposti principi, esso merita di essere cassato con rinvio, affinchè il Tribunale, in diversa composizione, proceda all’esame dell’opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria proposta dall’INPS con ricorso cumulativo, statuendo anche sulle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie entrambi i ricorsi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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