Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30880 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 26/11/2019), n.30880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4101-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI

SPA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

S.E., C.M.R., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIALE PAOLO ORLANDO, 58, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PETRUCCI, rappresentate e difese dall’avvocato GIOMMARIA UGGIAS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 261/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 02/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza pubblicata in data 2/8/2016 la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – ha rigettato l’appello proposto dall’Inps, anche per conto della Società di cartolarizzazione dei crediti, contro la sentenza resa dal Tribunale di Sassari che aveva parzialmente accolto le opposizioni proposte da C.M.R. e S.E. contro gli avvisi di addebito emessi per la riscossione dei contributi dovuti alla gestione commercianti relativi al periodo 2006-2012;

la Corte territoriale ha ritenuto non provato l’esercizio di attività commerciale da parte della società in nome collettivo Alcar di cui le opponenti erano socie e amministratrici, in quanto l’attività sociale era consistita nella locazione di immobili di proprietà della società medesima;

contro la sentenza ha proposto ricorso l’INPS – anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. – articolato in due motivi, avverso il quale le originarie opponenti si sono difese con controricorso;

la proposta del relatore è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; le conto ricorrenti hanno depositato memoria adesiva alla proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’INPS ha denunziato:

con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966 n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, della L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313 e 2318 c.c. (il riferimento per il vero deve intendersi riferito agli artt. 2291 e 2298) e 2697 c.c. -, l’Inps censura la sentenza assumendo che la forma sociale prescelta determinava una presunzione di esercizio di attività commerciale e che non era stato provato che la società svolgesse esclusivamente la attività di riscossione dei canoni di locazione di immobili; aggiunge che anche la percezione di canoni di locazione, ove svolta da una società, rientra tra le attività commerciali; con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202 e della L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d), l’Istituto ricorrente assume che, anche in assenza dell’esercizio di attività commerciale da parte della società, le intimate erano comunque tenute ad iscriversi alla gestione commercianti, come lavoratrici autonome, poichè la attività di locazione di beni immobili poteva essere ricompresa in quella di intermediazione e prestazione di servizi; il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; questa Corte (da ultimo Cass. 24 maggio 2018, n. 12985; Cass. 21/08/2017, n. 20236; Cass. 29/12/2016 n. 27376, Cass. 17/11/2016, n. 23439; Cass. 06/09/2016, n. 17643; Cass. 11/02/2013, n. 3145;) ha già chiarito, con orientamento consolidato, che l’attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi nè ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti;

presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è invece, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1), lo svolgimento di un’attività commerciale;

è stato accertato in fatto – con un giudizio in fatto in questa sede non censurato – che la società di cui le odierne controricorrenti erano socie si limitava alla riscossione dei canoni di locazione dell’immobile di cui era proprietaria e non esercitava, pertanto, attività di prestazione di servizi in favore di terzi nè di compravendita o di costruzione, e nemmeno l’attività artigianale in precedenza esercitata;

l’attuale ricorso non offre elementi di novità che inducano a rimeditare i predetti orientamenti e, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo; sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per spese e Euro 3.00000 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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