Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30879 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28474/2014 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n.

87, presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vassalle Roberto,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Bertoloni n. 44, presso lo

studio dell’avvocato Formaro Antonio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Ferrini Giovanni, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1551/2014 emessa dalla Corte d’appello di

Venezia, depositata in data 1/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2018 dal Cons. Dott. Rosario Caiazzo.

Fatto

RILEVATO

che:

P.R., premesso che il Tribunale di Verona aveva emesso nei suoi confronti, su ricorso dell’Unicredit Banca s.p.a., un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 300.000,00, quale passività di conto corrente, propose opposizione avverso tale decreto.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva emessa il 5.9.07, revocò il decreto opposto perchè emesso in assenza di prova scritta dei contratti di conto corrente di negazione di titoli (mediante operazioni confluite nel conto corrente), e di apertura di credito, in quanto privi della firma dell’opponente, rilevando tuttavia che gli ordini d’acquisto dell’opponente e le comunicazioni di riscontro inducevano a ritenere sussistente il conto corrente almeno dal 3.6.96, nonchè il rapporto di deposito dei titoli negoziati che facevano riferimento al modulo del 4.11.88 e al contratto-quadro del 30.6.92, mentre mancava del tutto la prova scritta per i contratti di apertura di credito; rilevò quindi che avrebbe dovuto essere rideterminato il tasso degli interessi sullo scoperto di conto corrente.

Il P. appellò la sentenza non definitiva; con sentenza del 12.1.2010, il Tribunale, recependo una perizia della banca non contestata dall’appellante, condannò quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 300,000; tale sentenza fu impugnata dal P. in un giudizio d’appello riunito a quello riguardante la sentenza non definitiva del 2007.

La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello, confermando la due sentenze (non definitiva e definitiva).

Il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Resiste l’Unicredit con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo è stata denunziata la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un’eccezione risolutiva, non avendo la Corte d’appello pronunciato sulla riliquidazione del rapporto di conto corrente per l’intera durata del medesimo, bensì solo per gli ultimi quattro anni, i soli documentati con estratti-conto.

Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla prova del credito della banca, avendo la Corte d’appello condannato il P. sulla base di un conteggio basato solo sugli estratti-conto degli ultimi quattro anni (peraltro prodotti dallo stesso ricorrente) e dunque su documentazione incompleta.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, poichè la critica della statuizione del giudice di primo grado, che già aveva calcolato il saldo del conto corrente sulla base degli estratti conto parziali, è stata formulata tardivamente nella comparsa conclusionale in appello (come dichiarato dallo stesso ricorrente) e non con l’atto introduttivo del gravame, nel quale soltanto devono essere contenuti i motivi d’impugnazione.

Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione del giudicato interno e dell’art. 112 c.p.c.. Osserva il ricorrente che con la sentenza non definitiva di primo grado il tribunale, pur avendo escluso la nullità dei contratti di conto corrente e d’intermediazione finanziaria per difetto di sottoscrizione della banca, aveva espressamente dichiarato non applicabile il principio della equipollenza tra la mancata sottoscrizione e la produzione del documento in giudizio e irrilevante la produzione degli estratti conto, a loro volta non sottoscritti. Tali statuizioni non erano state impugnate dalla banca, che non aveva proposto appello incidentale, onde su di esse si era formato il giudicato interno; la sentenza di appello violava perciò tale giudicato interno nella parte in cui, nel confermare la decisione di primo grado, rimetteva tuttavia in discussione dette statuizioni.

Il motivo è inammissibile poichè la Corte d’appello non si è affatto discostata dalle indicate statuizioni del giudice di primo grado, avendo invece accertato la sussistenza della forma scritta dei contratti in questione non già in base all’avvenuta produzione in giudizio dei relativi moduli sottoscritti dal solo cliente o degli estratti conto privi di sottoscrizione della banca, bensì in base agli stessi documenti valorizzati anche dal Tribunale nella sentenza non definitiva, ossia gli ordini d’acquisto e le comunicazioni della banca recanti tutti la sottoscrizione di quest’ultima.

Con il quarto motivo è stata denunziata la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1983, art. 117, D.Lgs. n. 53 del 1998, art. 23, nonchè degli artt. 1325,1350,1418 c.c., lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto validamente perfezionati i contratti di conto corrente e d’intermediazione finanziaria, pur in mancanza della firma della banca.

Il motivo è infondato. Al riguardo, occorre rilevare che, con recente sentenza di questa Corte, a SU, n. 898/18, è stato affermato il principio secondo cui “in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Inoltre, con successiva pronuncia di questa Corte (ord. n. 14243/18), tale principio è stato esteso a tutti i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117 e, dunque, anche al contratto di conto corrente.

Nel caso in esame, la Corte d’appello ha appunto accertato, con statuizione in fatto non censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che dagli atti successivi della banca era dato ricavare, appunto, il suo pieno consenso alla stipula dei contratti di conto corrente e d’intermediazione finanziaria.

Con il quinto e sesto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si denuncia, rispettivamente, violazione di norme di diritto ed extrapetizione. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello abbia posto a debito dell’appellante, a titolo di scoperto di conto corrente, le somme messe a sua disposizione e da lui utilizzate nonostante l’accertata nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, e ciò abbia fatto pur in assenza di una domanda di ripetizione d’indebito.

La complessiva censura è infondata perchè la Corte di merito ha osservato che: a) la mancanza di un valido contratto di apertura di credito non esimeva il cliente, che aveva fatto uso delle somme comunque messe a sua disposizione dalla banca, dall’obbligo di restituirle, non avendo alcun titolo per farle definitivamente proprie; b) era del tutto irrilevante la mancanza di una domanda d’indebito.

Entrambe le osservazioni sono corrette. La prima, anzi, non è neppure contestata, ma non meno esatta è la seconda, atteso che, essendo pacifici i fatti rilevanti, ciò che residuava era semplicemente un problema di qualificazione della fattispecie (quale indebito oggettivo, appunto), che ben poteva il giudice di merito risolvere d’ufficio anche in mancanza di una corretta qualificazione di parte.

Con il settimo motivo, denunciando violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4 e art. 132 c.p.c., si censura la statuizione di genericità della domanda attinente alla violazione degli obblighi informativi della banca in relazione al contratto d’intermediazione finanziaria, assunta dalla Corte d’appello sul rilievo che “nel caso, non si sa nemmeno quali titoli siano stati acquistati e perchè l’appellante abbia subito un danno dagli investimenti o perchè questi erano per lui inadeguati”. Il ricorrente contesta in fatto tale valutazione della Corte d’appello, riproducendo anche ampi passaggi dell’atto d’appello e dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il motivo è fondato.

Va premesso che, essendo denunciato un error in procedendo, questa Corte ha poteri di diretto esame e valutazione degli atti di causa ai fini dell’individuazione dell’effettivo contenuto della domanda (per tutte, Cass. Sez. U. n. 8077/2012) e che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (oltre alla già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, cfr., ex multis, Cass. n. 11751/20131 n. 17023/2003).

Tanto premesso, si rileva che le ragioni di indeterminatezza della domanda individuate dalla Corte d’appello sono smentite dall’esame degli atti dal quale risulta che l’attuale ricorrente, dolutosi del totale inadempimento della banca ai propri obblighi d’informazione “attiva” e “passiva” dell’investitore (e la deduzione del totale inadempimento di tali obblighi è sufficiente a rendere chiara la causa petendi, fermo restando, ovviamente, il diritto della controparte di offrire al giudice la prova del contrario), aveva chiesto dichiararsi risolto per colpa della banca il contratto d’intermediazione finanziaria, nonchè la condanna della banca stessa, anche in caso di mancata risoluzione, al risarcimento del danno; e che aveva individuato i titoli acquistati facendo rinvio ai relativi documenti contabili allegati sin dall’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo; e che aveva dedotto di aver subito un danno costituito dall’esito negativo degli investimenti, del pari puntualizzato mediante rinvio alla documentazione predetta, nella misura in cui registrerebbe appunto tale esito (la cui verificazione in fatto è, ovviamente, questione di fondatezza della domanda, non già di determinatezza della stessa), mentre le ragioni d’inadeguatezza degli investimenti sono insite già nell’inadempimento, da parte della banca, degli obblighi d’informazione “passiva” (consistenti nell’acquisizione dall’investitore delle informazioni necessarie per la definizione del suo profilo di rischio, che sarebbe dunque mancata), rispetto alle caratteristiche (del pari, in tesi, non indicate dalla banca al cliente) dei titoli acquistati.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale esaminerà le domande di risoluzione e risarcimento sopra indicate e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il quarto, il quinto e il sesto e accoglie il settimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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