Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30879 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30879 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 2518-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F.
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
RUSSO DOMENICO;
– intimato avverso la sentenza n. 3677/2014 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 17/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 22/12/2017

RILEVATO CHE:

1.1a Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo
grado, ha riconosciuto il diritto dell’attuale intimato, dipendente del
Ministero dell’Istruzione, a percepire l’indennità di vacanza
contrattuale dalla scadenza del CCNL 2000-2001 fino al successivo

2.

i giudici di merito riconoscevano dunque la fondatezza della

pretesa, argomentando che il diritto a percepire l’indennità di
vacanza contrattuale sorge con il decorso infruttuoso di tre mesi
dalla scadenza del contratto collettivo senza che sia stato raggiunto
dalle parti sociali l’accordo di rinnovo e che il riconoscimento degli
aumenti retributivi con effetto retroattivo non può avere effetto
estintivo di un diritto già maturato, che conserva la sua autonomia e
funzione.

3. avverso la sentenza ricorre il Ministero formulando unico motivo;

4. l’intimato non ha svolto attività difensiva;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO CHE:

1.Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Difetta, infatti, la prova
del perfezionarsi del procedimento notificatorio, avvenuto a mezzo
posta, non essendo rinvenibile in atti l’avviso di ricevimento ad esso
inerente e in mancanza della costituzione del destinatario dell’atto;

2.Vale in proposito richiamare l’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità, secondo il quale (Cass. n. 26108 del 30/12/2015,
conforme a Cass. 5 U n. 627 del 14/01/2008);

3.nessun provvedimento deve essere disposto in ordine alle spese di
giudizio, in mancanza di espletamento di attività difensiva ad opera
della parte intimata;

4. non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni
dello Stato l’art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1 , comma 17 legge 24 dicembre 2012
n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della
prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma 1’8/11/2017

deposito dell’avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone,

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