Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30878 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 26/11/2019), n.30878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20735-2018 proposto da:

B.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati LIDIA CORALLO, GAETANO BARONE;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO) NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1414/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Catania con sentenza n. 1414/2017 accogliendo in parte l’appello dell’Inail condannava lo stesso Istituto a corrispondere le prestazioni spettanti per legge a B.A.G., tenuto conto di un grado di inabilità permanente pari all’8% derivata dall’infortunio occorsogli in data 27 giugno 2009, oltre accessori.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.A.G. con due motivi ai quali si è opposto l’Inail con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

1. – Col primo motivo viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che la sentenza impugnata aveva escluso il nesso di causa tra alcune patologie da cui è affetto il ricorrente (gravi disturbi riguardanti l’apparato genito-urinario Incontinenza con vescica urologica (rectius neurologica), impotenza erettile, incontinenza fecale) e l’incidente sul lavoro subito dallo stesso per il fatto che il ricorrente non aveva subito delle fratture meliche associate paralisi degli arti inferiori bensì soltanto un trauma alla colonna vertebrale che non ha provocato lesioni fratturate; l’affermazione che le suddette lesioni fossero caratteristiche delle fratture meliche associate alla paralisi degli arti inferiori era però palesemente non corrispondente al vero in quanto radicalmente smentita dalle nozioni correnti della scienza medica come risultava da pacifica letteratura scientifica riprodotta e indicata in ricorso.

2. – Col secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 360 numero quattro c.p.c. in quanto, avendo recepito l’affermazione del CTU radicalmente smentita dalle correnti nozioni di carattere medico emergenti dalla letteratura scientifica mondiale, l’affermazione sostenuta in sentenza non poteva minimamente assurgere a motivazione della censurata statuizione con la conseguente nullità della stessa sentenza.

3. – I motivi da esaminarsi unitariamente per connessione sono infondati.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire anche di recente che, “in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivane della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da nozioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità”, (Cass. sez. I, sent. 3.6.2016, n. 11482).

A questi precisi canoni di contestazione non si è attenuto l’odierno ricorrente. Egli, infatti, ha totalmente omesso di indicare in ricorso in quale atto avesse tempestivamente proposto le censure in questione (che sarebbero fondate su correnti nozioni di carattere medico emergenti dalla letteratura scientifica mondiale) davanti al giudice di merito.

Deve invero ricordarsi che nel corso del giudizio di merito il giudice ha la possibilità di riconvocare il consulente d’ufficio per domandargli l’integrazione del proprio elaborato. Sicchè ove la parte abbia trascurato di provvedere alla richiesta di integrazione o chiarimento, non può poi contestare una carenza della consulenza, anche documentale, nel corso del giudizio di legittimità (in questo senso Cass. sez. VI-I, ord. 9.9.2013, n. 20636).

In proposito questa Corte ha pure affermato da tempo che “le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo pertanto dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al deposito” (Cass. sez. I, sent. 25.2.2014, n. 4448).

4. – Esistono dunque una serie di elementi ostativi all’accoglimento dei motivi proposti i quali prospettano questioni nuove relative alla CTU (che possono essere procedurali o di contenuto), soggette a sanatoria ed acquiescenza ai sensi dell’art. 157 c.p.c. e che non risultano decisive nè discusse tra le parti in quanto non sollevate del giudizio di merito. Questioni che, in definitiva, in mancanza di tali necessari presupposti, si risolvono in una richiesta di mero riesame del merito.

5. – Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in complessivi Euro 2200 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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