Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30877 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17550-2017 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il

13 giugno 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

l’avv. B.V., con ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, del 05 gennaio 2017, impugnava il decreto di liquidazione emesso nell’ambito del procedimento recante R.G. n. 6040 del 2015, GOT dott. N., e, per l’effetto, liquidare in proprio favore il compenso pari ad Euro 6.350,00, ovvero nella misura di Euro 3.325,00 o in quella ulteriormente inferiore di Euro 2.426,50, il tutto, oltre IVA e CPA e spese. A sostegno della domanda, il ricorrente precisava di aver assunto la veste di difensore di I.D., parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (giusta Delib. del 6 ottobre 2014 prot. N. 1834 del 2014 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata) nella controversia ex art. 447 bis c.p.c. contro I.R. e Io.De., la propria attività professionale sia nella fase stragiudiziale, sia nella fase studio ed introduttiva del giudizio, fino alla revoca del mandato in suo favore, avvenuta in data 6 luglio 2016. Precisava che all’esito della revoca, chiedeva la liquidazione per l’attività fino a quel momento prestata, quantificandola nella somma di Euro 7.650,00, ma che il giudicante liquidava in suo favore la somma di Euro 920,00, applicando, erroneamente, il criterio di liquidazione di cui al D.M. n. 55 del 2014, in particolare, non applicando correttamente lo scaglione relativo al valore della controversia.

Il Ministero della Giustizia, nonostante, la regolarità della notifica, non si costituiva.

Il Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 16 maggio 2017 conclusiva del giudizio iscritto al RGA n. 90 del 2017, accoglieva il ricorso e per l’effetto liquidava in favore dell’avv. B. la somma di Euro 3.137,50 per compensi professionali, disponendo che il pagamento fosse imputato al capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia, essendo la parte I.D. ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato, dichiarava irripetibili le spese del presente giudizio. Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, l’attività (giudiziale e stragiudiziale) prestata dall’avv. B. in favore di Io.Do. andava liquidata sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 18,19,20 e 21, tenendo conto del valore medio con riduzione alla metà, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, e considerata la natura dell’impegno. La contumacia del resistente Ministero della Giustizia, sempre secondo il Tribunale adito, era ragione sufficiente per compensare le spese di lite nei suoi confronti, attesa la natura oppositiva del giudizio.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta dall’avv. B.V. con ricorso affidato a due motivi: a) per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 111 Cost., comma 7 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).; 2) per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in particolare, sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (art. 111 Cost., comma 7 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Secondo il ricorrente, la disposta compensazione delle spese giudiziali sarebbe in aperto contrasto con la normativa di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. considerato che non vi è stata alcuna parziale soccombenza perchè il caso sottoposto non presentava alcuna particolare complessità tale da ritenere la questione sottoposta all’esame del Tribunale, affetta da novità assoluta e/o oggetto di contrasto giurisprudenziale.

Osserva ancora il ricorrente (con il secondo motivo) che la contumacia del Ministero della Giustizia che il Giudice del merito avrebbe posto a giustificazione della disposta compensazione, non integra gli estremi di una causa giustificativa. A sua volta, sempre secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcuna norma che prevede la compensazione delle spese nell’ipotesi di qualsivoglia giudizio di opposizione.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati fondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso, con riferimento a tutte e due le avanzate censure, deve essere ritenuto fondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..

1.a) Va qui premesso che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del Codice di Procedura Civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (art. 91 e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2) (Cass. n. 17247 del 2011).

Va, altresì, osservato che il disposto dell’art. 92 c.p.c. (così come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) la compensazione, tra le parti, delle spese giudiziali può essere disposta dal giudice (previa debita motivazione) solo in tre specifiche ipotesi: a) laddove vi sia soccombenza reciproca; b) laddove la questione sia di assoluta novità; c) laddove vi sia un mutamento nell’orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. In altri termini il giudice può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge.

Ora, nel caso in esame non ricorre nessuna delle ipotesi qui indicate e, dunque, la disposta compensazione risulta illegittima.

1.2.) E, comunque, il Tribunale ha errato nel ritenere giustificata, la disposta compensazione, dalla contumacia del Ministero della Giustizia e dalla natura oppositiva del giudizio, perchè tali ragioni non integrano neppure ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”, come richiedeva la normativa precedente, permanendo la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632) ed essendo, rispetto alla liquidazione delle spese, ininfluente la natura del giudizio.

In definitiva, il ricorso va accolto l’ordinanza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Torre Annunziata in persona di altro magistrato, anche, per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-Seconda di questa Corte di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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