Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30877 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 26/11/2019), n.30877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19178-2018 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIO SANTESE;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati FRANCESCA SALVATORI, LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 894/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Salerno con la sentenza n. 894 del 2017 accoglieva l’appello dell’INAIL e rigettava la domanda di V.G. intesa ad ottenere il riconoscimento di aver contratto una malattia di natura professionale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.G. con un motivo, al quale ha resistito l’Inail con controricorso. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. – con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte d’appello aveva disposto la rinnovazione della perizia sostenendo, contrariamente al vero, che tale richiesta fosse stata effettuata dall’appellante ed incorrendo così nel vizio di extrapetizione per aver preso in esame capi di sentenza non specificamente impugnati dall’appellante. In ogni caso il giudice del gravame si era limitato, secondo il ricorrente, a recepire acriticamente le risultanze dell’elaborato peritale senza tener conto della precedente perizia di segno contrario e della espletata prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio di primo grado che aveva confermato le mansioni svolte dal ricorrente consistenti in lavori manuali di spostamento di bobine di peso considerevole. Il ricorrente eccepiva inoltre la nullità della CTU laddove nel documento definitivo venivano riportate considerazioni medico-legali inerenti la insussistenza di elementi affinchè le patologie denunciate dal lavoratore potessero essere riconducibili alla malattia professionale, non precipuamente indicati nella bozza inviata alle parti, con evidente lesione del diritto di difesa.

2. – Preliminarmente va disattesa l’eccezione dell’Inail circa l’irritualità Uve, della procura rilasciata dal ricorrente dal momento che quella che compare a margine del ricorso per cassazione conferisce la rappresentanza e la difesa nella presente procedura; e deve ritenersi pertanto una idonea procura speciale ai fini del giudizio di cassazione rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata e precedente alla notifica del ricorso su cui risulta apposta.

3. – Il motivo di ricorso è infondato in quanto l’ammissione di una CTU medico legale rientra nei poteri discrezionali esercitabili d’ufficio dal giudice di appello il quale ai fini dell’esercizio dello stesso potere non necessita di alcuna specifica richiesta da parte dell’appellante; risultando così inconfigurabile il vizio di extrapetizione denunciato, ancorchè fosse vero che nell’atto d’appello la rinnovazione della CTU non era stata richiesta dallo stesso appellante; il quale tuttavia non aveva mancato di indirizzare precise critiche alla CTU svolta in primo grado, critiche che sono state evidentemente valutate dagli stessi giudici d’appello ai fini dell’esercizio del proprio potere di disporre la rinnovazione della perizia (v. Cass. 20626/2016).

4. – Anche la seconda censura è infondata atteso che l’allargamento della relazione finale del CTU a questioni differenti da quelle contenute nella bozza inviata alle parti – in quanto concernente una materia affidata alla disponibilità delle parti e perciò sanabile per acquiescenza – avrebbe dovuto essere impugnato ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, anzitutto davanti al giudice di merito nella prima udienza o difesa successiva a quella del deposito della ctu, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa ovvero del regolare svolgimento della procedura peritale; mentre nel caso in esame non risulta che la parte abbia effettuato tale necessaria impugnazione. (sentenza n. 20829 del 21/08/2018. e n. 19427 del 03/08/2017).

5. – Appare invece inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza la generica censura riferita all’asserita acritica preferenza accordata alla seconda perizia rispetto alla prima.

6. – Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in complessivi 2200 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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