Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30877 del 22/12/2017

Cassazione civile, sez. un., 22/12/2017, (ud. 07/02/2017, dep.22/12/2017),  n. 30877

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il signor L.A. adiva il Tribunale di Bolzano, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dalla moglie F.V. e che fossero adottate le connesse statuizioni relative all’affidamento e al mantenimento della figlia minore A.V..

La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, nonchè la litispendenza rispetto ad un procedimento precedentemente radicato tra le parti in Svizzera, comunque contestando le deduzioni attoree anche nel merito.

2. Con sentenza in data 6 ottobre 2014 il Tribunale di Bolzano dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, essendo entrambe le parti residenti in (OMISSIS), nonchè la litispendenza in relazione al procedimento già pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria svizzera.

3. La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, pronunciando nella causa a seguito di impugnazione proposta dal L., ha preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione italiana in ordine a cause di separazione e divorzio di cittadini italiani residenti all’estero in Paese extra UE ai sensi tanto della L. n. 218 del 1995, art. 32 quanto dell’art. 3 lett. b) del Reg. CE 2201/2003, rilevando, tuttavia, che tale circostanza non comportava l’esclusione della giurisdizione in capo ad altro Stato, precedentemente adito, dove entrambi i coniugi, cittadini italiani, erano residenti.

Quindi, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha accertato e dichiarato la litispendenza internazionale ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 7 in relazione al procedimento già promosso in data 31 luglio 2013 dalla Signora F.V. dinanzi al Kreigericht ST. Gallen, ed ha disposto, di conseguenza, la sospensione del processo.

4. Il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a deducendo due motivi, con il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Trento, così revocandola ed adottando ogni provvedimento di rito anche con rinvio al giudice di merito.

L’intimata si è difesa con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso per tardività e comunque la sua infondatezza.

5. Il Procuratore Generale, nel richiesto parere, ha ritenuto che il ricorso non investisse la giurisdizione, ma assumesse i tratti del regolamento necessario di competenza, avendo ad oggetto il provvedimento di sospensione del procedimento, e, previa conversione del ricorso in istanza di regolamento di competenza, sussistendone i presupposti, ha concluso per il suo rigetto.

6. Con ordinanza interlocutoria in data 2 maggio 2016 la sesta sezione civile di questa Corte rimetteva la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione della questione di giurisdizione sollevata dal ricorrente, ed al contempo per la soluzione della questione di massima di particolare importanza ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, u.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 6,7,14,17 e 19 del Regolamento UE n. 2201 del 2003, sostiene che erroneamente la Corte di appello avrebbe escluso l’applicabilità del citato Regolamento n. 2201, valorizzando la circostanza che i coniugi, ancorchè cittadini italiani, erano entrambi residenti in Svizzera: al contrario, la norma comunitaria, anche in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia si applica ai cittadini dell’Unione europea.

In applicazione del richiamato Regolamento dovrebbe poi ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice italiano, che opererebbe anche in riferimento ai provvedimenti attinenti alla prole.

2. Con la seconda censura si prospetta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: la Corte di appello non avrebbe in alcun modo esaminato la documentazione relativa a una lettera del Tribunale svizzero con allegata decisione con cui detto giudice aveva sospeso il giudizio: a fronte di tale circostanza, la sospensione disposta con l’ordinanza impugnata avrebbe determinato una situazione di stallo, in relazione alla quale maggiormente si imporrebbe la prosecuzione del giudizio davanti al giudice italiano.

3. Queste Sezioni unite sono chiamate a risolvere la questione – la cui soluzione, come si vedrà, è pregiudiziale rispetto all’esame dei motivi di ricorso, interferendo sulla loro ammissibilità – inerente al rimedio di cui le parti dispongono nei confronti di un provvedimento che abbia disposto, come nella specie, la sospensione del giudizio a seguito del rilievo della ricorrenza di litispendenza internazionale.

3.1 L’ordinanza di rimessione ha posto il seguente quesito:

“Se è vero che nel caso di litispendenza internazionale, atteso che il giudice successivamente adito deve sospendere il processo fino a che quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non si disciplini una ipotesi di sospensione necessaria del processo, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest’ultima, in quanto volta a privare il giudice successivamente adito della sua “potestas iudicandi” sino a che non sia compiuto l’accertamento della competenza del giudice preventivamente adito”.

La sesta sezione civile, invero, a fronte delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, nelle quali si sosteneva che nel ricorso proposto dal L. dovesse ravvisarsi un’istanza di regolamento di competenza, avente ad oggetto il provvedimento di sospensione del procedimento, ha ritenuto, al contrario, che la questione posta dal ricorrente riguardasse proprio la giurisdizione, ed ha in proposito richiamato il principio affermato da queste Sezioni unite con le ordinanze in data 8 giugno 2011, n. 12410 e 2 agosto 2011, n. 16862, secondo cui la previsione della sospensione necessaria del processo nell’ipotesi di litispendenza internazionale disciplina una questione di giurisdizione, con conseguente proponibilità del regolamento preventivo disciplinato dall’art. 41 c.p.c..

Ha poi rilevato che “tale riflessione non appare adeguatamente esaminata nella giurisprudenza successiva delle stesse Sezioni uniti civili, onde sembrerebbe utile e necessario un più meditato esame dell’overruling compiuto dalle stesse Sezioni unite nel 2011, ma successivamente apparentemente non confermato”.

4. In linea generale tanto la normativa di carattere convenzionale, quanto la disciplina di diritto comune posta dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 7 preordinate principalmente ad ovviare alla formazione di giudicati incompatibili, si fondano sul criterio della prevenzione temporale.

5. I vari meccanismi previsti per dirimere la questione in merito alla competenza internazionale in caso di litispendenza prevedono, in termini sostanzialmente analoghi, che al riguardo debba pronunciarsi il giudice preventivamente adito: singolarmente, tuttavia, l’attività dello stesso non è disciplinata. Infatti le norme convenzionali, così come la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 7 regolano il comportamento del giudice successivamente adito, prevedendo, sostanzialmente, che egli debba sospendere il processo, in attesa della decisione del giudice straniero. Per il vero, l’art. 33 del Regolamento n. 1215 del 2012 – nella specie non applicabile – prevede ora, in tema di litispendenza extraeuropea, alcune deroghe, fra le quali la più significativa è costituita dall’ipotesi di revoca della sospensione nel caso in cui l’autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole.

6. Seri problemi interpretativi ha posto la questione dei rimedi esperibili dalle parti sia nella mera pendenza del giudizio innanzi al giudice prevenuto, sia avverso il provvedimento del giudice italiano che, successivamente adito, abbia disposto la sospensione, sia, infine, nell’ipotesi inversa di diniego della sospensione.

7. In un primo momento venne affermata l’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione: tale soluzione si fondava sul rilievo che la litispendenza internazionale opererebbe come fonte di un vero e proprio difetto di giurisdizione nei confronti della causa proposta davanti al giudice italiano (Cass., Sez. U, 12 dicembre 1988, n. 6756; Cass., Sez. U, 15 ottobre 1992, n. 11262).

8. Intervenne poi un radicale mutamento di indirizzo: si ritenne che l’impugnazione del provvedimento di sospensione del procedimento per litispendenza internazionale non ponesse una questione di giurisdizione, essendo viceversa ammissibile il regolamento di competenza previsto dall’art. 42 c.p.c..

Venne infatti affermato – sia pure in riferimento alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, la quale tuttavia all’art. 21 reca una disciplina analoga alla corrispondente disposizione della Convenzione di Bruxelles del 1968 – che in relazione alla disciplina dell’istituto ricorresse un’ipotesi di sospensione necessaria, da aggiungersi a quelle di cui all’art. 295 c.p.c. e che “accertare la litispendenza è questione di merito, non di giurisdizione”.

Si aggiunse che, in linea generale, avverso il provvedimento con il quale il giudice italiano dichiara la sospensione del procedimento, potesse proporsi il regolamento necessario di competenza ex art. 42 novellato c.p.c., e che “tale rimedio sembra estensibile anche contro il provvedimento che nega la sospensione” (Cass., Sez. U, 13 febbraio 1998, n. 1514).

Tale orientamento venne confermato negli anni successivi, con numerose decisioni nelle quali si ribadì che l’applicazione delle norme sulla litispendenza internazionale non costituiva una questione di giurisdizione, con conseguente inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, potendo dar luogo a un’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio (Cass., Sez. U, 298 aprile 1999, n. 274, in relazione all’art. 21 della Convenzione di Bruxelles, come modificato dalla Convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989; Cass., 15 dicembre 2000, n. 15843, in cui si affermò, per altro, l’esperibilità del regolamento di competenza solo nell’ipotesi di emissione dell’ordinanza di sospensione nel processo e non nel caso di prosecuzione del giudizio; Cass., Sez. U, 17 ottobre 2002, n. 14769; Cass., Sez. U, 7 maggio 2004, n. 8748; Cass., Sez. U, 15 febbraio 2007, n. 3364; Cass., Sez. U. 15 maggio 2007, n. 11185).

9. In seguito queste Sezioni unite (con la decisione 8 giugno 2011, n. 12410) hanno ritenuto ammissibile un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto in relazione all’applicazione dell’art. 27 del Regolamento n. 44 del 2001, ed hanno quindi disposto che il processo pendente davanti al giudice del merito rimanesse sospeso fino all’accertamento sulla competenza da parte del giudice tedesco preventivamente adito.

E’ stato rilevato preliminarmente che la dottrina aveva criticato la soluzione secondo cui la questione era afferente alla disciplina del processo, e, quindi, alla possibilità di proseguirne o meno la trattazione, definendola come “il frutto di un errore metodologico che configurava la litispendenza internazionale come una nuova ipotesi di sospensione necessaria, senza rendersi conto che, invece, si trattava di una questione di giurisdizione, perchè finiva con il sottrarre potere decisorio ad un giudice che, in tesi, avrebbe potuto pronunciarsi sul merito delle domande proposte dalle parti che, in tal modo, venivano oltretutto private della facoltà di provocare un controllo sulla mancata sospensione del processo, cui potevano avere indubbiamente interesse per le più svariate ragioni”.

Ribadita l’esigenza di superare il precedente orientamento fondato su un’interpretazione restrittiva, ispirata da concezioni tradizionaliste oramai superate dall’evolversi dei tempi e della sensibilità socio- giuridica, si è ritenuto che, “alla luce di tale mutato assetto normativo, economico e culturale, in cui si avverte sempre più maggiormente l’appartenenza ad una comunità sovranazionale, il primato del suo diritto e l’esigenza di darvi pronta e fedele attuazione” il precedente indirizzo dovesse essere rimeditato, attribuendo all’art. 27 del Regolamento CE n. 44/2001 il senso di una disposizione sulla giurisdizione, della quale comporta una sorta di difetto temporaneo, in quanto sostanzialmente diretta a privare il giudice successivamente adito della sua potestas iudicandi per tutto il tempo necessario all’accertamento della competenza del giudice preventivamente adito.

10. Tale orientamento è stato in seguito confermato, comportando, anzi, una serie di significativi sviluppi.

Vale bene richiamare, sotto tale profilo, la decisione (Cass., Sez. U, 2 agosto 2011, n. 16862) con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in un procedimento nel quale il giudice preventivamente adito – come nel presente caso, l’autorità giudiziaria svizzera – si era già pronunciato con sentenza nelle more passata in giudicato, mentre il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione era stato proposto a seguito del rigetto, da parte della Corte di appello, del reclamo proposto avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva disatteso l’eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto.

Il principio secondo cui la sospensione disposta in relazione alla litispendenza internazionale pone una questione di giurisdizione è stato poi ribadito in una decisione emessa a seguito di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c. avverso il provvedimento – che è stato confermato – con il quale la Corte di appello aveva disposto la sospensione di un procedimento in materia di affidamento di minori per essere stata preventivamente proposta domanda, di analogo contenuto, davanti all’autorità giudiziaria brasiliana (Cass., Sez. U, 28 novembre 2012, n. 21108).

11. Deve preliminarmente rilevarsi come alla risoluzione della questione debba pervenirsi prescindendo dall’analisi dei vantaggi o degli inconvenienti che ciascuno dei rimedi finora suggeriti comporta: le valutazioni in termini di mera opportunità confliggono con il rigore che si impone nella individuazione degli strumenti che l’ordinamento pone a disposizione delle parti in relazione alla tutela di determinate posizioni soggettive, che deve avvenire sulla base della funzione ad essi conferita dalla norma procedurale, anche in relazione al contesto delle disposizioni, di natura convenzionale, dedicate alla disciplina della litispendenza internazionale.

12. Ritiene il Collegio che le ragioni poste alla base dell’orientamento affermatosi prima del citato revirement del 2011 siano tuttora condivisibili ed inducano a riaffermare che il provvedimento di sospensione adottato dal giudice successivamente adito non attenga a una questione di giurisdizione.

13. Il meccanismo procedurale fondato sulla determinazione della competenza internazionale a opera del giudice preventivamente adito scaturisce dall’assenza, anche in ambito comunitario, di un organismo giurisdizionale dotato del potere di stabilire, eventualmente anche in vía preventiva, in quale Stato l’autorità giudiziaria debba pronunciare in merito a una determinata vicenda che assumeva rilevanza sul piano internazionale.

In relazione alla richiamata disciplina della litispendenza, il giudice preventivamente adito, con la pronuncia definitiva in merito alla competenza internazionale sicuramente decide, in maniera esclusiva, una questione di giurisdizione, che, per altro, potrebbe concludersi con la declaratoria del proprio difetto di giurisdizione.

Il complesso dei poteri attribuiti al giudice successivamente adito si risolve, al contrario, nella verifica dei presupposti, di natura processuale, inerenti alla sussistenza o meno della litispendenza ed alla concreta applicabilità (sulla base di norme e di decisioni della Corte di giustizia che nella specie non mette conto di richiamare) del criterio fondato sulla prevenzione temporale.

14. L’affermazione secondo cui la decisione in ordine alla sospensione attenga alla giurisdizione perchè, in un certo senso, verrebbe a verificarsi “una sorta di difetto temporaneo di giurisdizione” comporta l’utilizzo di una formula che nel corso degli ultimi decenni, dopo aspre critiche, ha finito con l’assumere una portata meramente nominalistica.

Ed invero, a proposito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 20 dicembre 1972, n. 3632, con la quale si affermò, fra l’altro, che la mancata sospensione del procedimento davanti a giudice speciale, a seguito di regolamento di giurisdizione, determina la carenza di giurisdizione del giudice stesso, indipendentemente dalla successiva pronuncia delle Sezioni unite che ne affermi la giurisdizione, autorevole dottrina ebbe modo di osservare che l’applicabilità dell’art. 298 c.p.c., per il quale, non possono, durante la sospensione, essere compiuti atti del procedimento, non soffre di essere inquadrata fra le questioni attinenti alla giurisdizione, perchè il giudice ordinario che, malgrado la sospensione, compie atti della procedura, non si trasforma in giudice speciale, così come analoga, seppure opposta, metamorfosi non si constata a proposito del giudice speciale, che incorre in tale errore, per poi concludere che la formula del difetto temporaneo di giurisdizione non è che la riscrittura acritica della violazione dell’art. 298 c.p.c. e, quindi, una vera e propria relevatio ab onere cogitandi, dacchè il problema si sostanzia proprio nella possibilità di inserire la condizione del giudice, che pronunciò sentenza in violazione dell’art. 298 c.p.c., nello schema del difetto di giurisdizione (possibilità che l’attributo di temporaneità non giova a convalidare).

15. In realtà, l’orientamento sopra richiamato, e con esso, l’affermazione del difetto temporaneo di giurisdizione, subì un lungo e travagliato processo di rielaborazione, finchè non si giunse all’affermazione del principio secondo cui, con riguardo a ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in relazione a controversia pendente davanti al giudice amministrativo, la circostanza che questo giudice abbia omesso di sospendere il procedimento, e poi abbia definito con sentenza la questione della giurisdizione, non è di ostacolo alla pronuncia sul regolamento stesso, in considerazione della ricorrenza dei prescritti presupposti (da riscontrarsi con riferimento alla data della proposizione dell’istanza), ed implica che tale pronuncia si sovrappone a quella sentenza, se di contenuto analogo, ovvero ne determina la caducazione, se di contenuto difforme (Cass., Sez. U, 13 luglio 1989, n. 3284). Successivamente, con la decisione 26 novembre 1990, n. 11366, queste Sezioni Unite hanno precisato che l’eventuale inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 367 c.p.c., vertendosi in tema di temporanea sospensione dell’esercizio del potere giurisdizionale, non di temporanea privazione di esso, integra un errore “in procedendo”, denunciabile con i normali mezzi d’impugnazione contro la pronuncia eventualmente resa in prosieguo di causa, con l’ulteriore conseguenza che, ove si tratti di pronuncia della Corte dei conti, non può, essere dedotta a motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ricorso limitato alle questioni di giurisdizione.

Tale orientamento, fondato sul rilievo che l’inosservanza del dovere di sospendere il giudizio, in attesa della pronuncia sulla giurisdizione da parte di altro organo, non involge alcuna questione di giurisdizione, essendosi in presenza di un potere istruttorio volto a disciplinare i ritmi del processo, è ritenuto tuttora valido dal Collegio, in quanto maggiormente aderente, sotto il profilo sistematico, al quadro normativo di riferimento.

16. La conclusione non muta ove si ponga mente ai poteri del giudice successivamente adito nell’ipotesi di litispendenza internazionale.

Il quadro normativo, soprattutto con riferimento all’ipotesi che ricorre nel presente procedimento, confligge – ove si prescinda da un anodino richiamo al difetto temporaneo di giurisdizione – con il ricorso al rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto prevede, come, del resto, si desume dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. Corte giustizia, 27 giugno 1991, C -351/89), che il giudice successivamente adito, senza alcun potere di delibazione in merito alla competenza internazionale, debba limitarsi ad accertare quale sia il giudizio preveniente e la sussistenza o meno dei requisiti inerenti all’identità delle cause, oltre, ovviamente, l’attualità della pendenza del giudizio instaurato preventivamente.

Non vi è – ne può esservi – alcuna verifica in merito alla sussistenza o meno della giurisdizione, il cui accertamento, come sopra evidenziato, è riservato al giudice preventivamente adito.

Ove si consideri che la funzione assegnata al regolamento di giurisdizione dall’art. 41 c.p.c. è quella di “chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’art. 37”, appare evidente come le doglianze attinenti alla legittimità del provvedimento di sospensione in esame non possano ricondursi in tale ambito, trattandosi di un meccanismo del tutto avulso – salva una mera attinenza procedimentale – dalle tematiche inerenti al riparto fra giurisdizioni, comportando, al contrario, la mera verifica dei presupposti della sospensione, cioè della correttezza o meno dell’indagine circa la prevenzione temporale e sull’identità delle cause, che non si conclude con una pronuncia sulla giurisdizione, riservata, vale bene ribadirlo, esclusivamente al giudice preventivamente adito.

17. Deve quindi affermarsi – ove ne ricorrano i presupposti – l’esperibilità del regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., inteso quale rimedio offerto alla parte al fine di verificare la legittimità di un provvedimento che, incidendo sulla durata del processo, può pregiudicare la tutela del diritto fatto valere in giudizio.

Giova per altro evidenziare come la riconducibilità dell’impugnabilità della sospensione disposta in relazione alla litispendenza internazionale nel paradigma dell’art. 42 c.p.c. si inserisca in un filone interpretativo tendenzialmente estensivo, inteso ad ammettere il regolamento di competenza anche in ordine a ipotesi diverse da quelle disciplinate dall’art. 295 c.p.c., (Cass., 20 maggio 2005, n. 11010, in tema di sospensione del processo a seguito di ricusazione; Cass., 10 novembre 2006, n. 24103; in tema di sospensione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo; Cass., 4 agosto 2010, n. 18090, in ordine all’art. 313 c.p.c.; Cass., 25 maggio 2016, n. 10880, in relazione all’art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003).

18. L’inammissibilità del ricorso in esame, per le indicate ragioni, non esclude l’astratta convertibilità in regolamento di competenza, sempre che ne ricorrano le condizioni, come il rispetto del termine di trenta giorni, che decorre dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione da parte della cancelleria del provvedimento impugnato (cfr, per tutto, Cass., 7 maggio 2015, n. 9268).

Nel caso di specie, a fronte della comunicazione del provvedimento di sospensione, ad opera della Cancelleria della Cotte di appello di Treno, Sezione dist. di Bolzano, in data 10 marzo 2015, il ricorso è stato proposto in data 12 maggio 2015, oltre il citato termine di giorni trenta.

Avuto riguardo ai contrasti giurisprudenziali sopra evidenziati, ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso ed interamente compensate le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

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