Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30876 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17345-2017 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO CITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZLA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE depositata il 12 aprile

2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.A. presentava opposizione avverso il decreto con cui il Giudice Unico del Tribunale di Lecce ha disposto la revoca dell’istante dall’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del T.U.S.G., art. 136, per aver agito con mala fede o colpa grave.

Al riguardo si osserva che il processo de quo si inseriva nell’ambito di una serie di n. 170 giudizi per risarcimento del danno da riduzione in schiavitù, introdotti da diversi lavoratori (con autonomo atto di citazione) che hanno lavorato nell’ambito del cantiere che ha dato origine al cd. “(OMISSIS)”. I giudizi si concludevano con accordo in sede sindacale ed era stata pronunciata, in ciascuno di essi, sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Il ricorrente ha contestato la motivazione resa dal Giudice e ha chiesto la revoca del provvedimento.

Il Tribunale di Lecce con ordinanza depositata il 12 aprile 2017 recante il numero del RG. N. 5516 del 2016, accoglieva l’opposizione e compensava le spese. Secondo il Tribunale, la documentazione allegata dimostrava l’inesistenza delle condizioni per la revoca dell’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato: la citazione della società convenuta, infatti, non era avvenuta con mala fede o colpa grave. Il Tribunale compensava le spese, tenuto conto della natura della questione e della mancata costituzione di parte resistente.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da F.A. con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

1. = F.A. lamenta:

a) Con il primo motivo del ricorso la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto inerenti le ipotesi in cui può essere disposta la compensazione delle spese processuali (art. 91 c.p.c.art. 92, comma 2 e art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe disposta la compensazione delle spese processuali al cospetto di un totale accoglimento della domanda proposta in prime cure e ad un tempo mancherebbe nel provvedimento impugnato: a) qualsiasi riferimento alla novità della questione trattata questione che, in ogni caso, non poteva essere considerata di assoluta novità; b) al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni esaminate e comunque non si registrerebbe comunque un mutamento della giurisprudenza.

b) = Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione figurativa o meramente apparente o inesistente, che si traduce in una violazione di legge (art. 111 cost.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, pur ammesso che il Tribunale abbia inteso, sia pure erroneamente, applicabile la normativa di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.nella formulazione antecedente alla L. 10 novembre 2014, n. 162, tuttavia, il Tribunale non avrebbe indicato le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero comportato la disposta compensazione e, comunque, non sarebbero desumibili dal contesto dell’ordinanza.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso erano fondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il Collegio che, contrariamente a quanto indicato dal relatore, il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni di cui si dirà.

1.a) Va qui osservato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all’ipotesi in cui un’amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Nel caso di specie posto che parte soccombente è il Ministero della giustizia e posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un’amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione dello Stato, il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione.

Non può condividersi il diverso orientamento sinteticamente espresso da Cass. 9 marzo 2018, n. 5819, dovendosi affermare, in continuità con la giurisprudenza espressa da questa sezione, che, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, ovvero, con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18583). Piuttosto, come chiarito da Cass. n. 18583 del 2012, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una Pubblica Amministrazione, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 141, dispone una regola diversa, stabilendo che “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell’art. 82; per gli iscritti agli elenchi, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell’ordine; gli importi sono ridotti della metà”. Nel processo tributario, in cui è istituzionalmente parte una Pubblica Amministrazione, la regola adottata dal legislatore è, quindi, quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo. Pertanto, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, il D.P.R., art. 133, osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire, seguendo il procedimento di cui all’art. 82, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

1.2) Ciò detto, nel caso specifico, dovendo ritenere che il Tribunale, disponendo la compensazione delle spese in ragione della natura della questione ed avendo escluso la condanna dell’Amministrazione dello Stato, cioè, del Ministero della Giustizia, la sentenza impugnata può e va confermata.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese e del presente giudizio di cassazione. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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