Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30876 del 22/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/12/2017, (ud. 17/10/2017, dep.22/12/2017),  n. 30876

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la decisione di prime cure di rigetto della domanda di G.C. intesa ad ottenere la condanna dell’INPS a pagargli la pensione d’anzianità calcolata sulla base delle retribuzioni svizzere effettivamente corrisposte e secondo il sistema retributivo vigente in Italia.

La predetta Corte ha posto a base della motivazione la necessaria applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, secondo cui in ipotesi di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata in conformità dei criteri stabiliti dalla anzidetta disposizione.

G.C. chiede l’annullamento di tale sentenza sulla base di un unico articolato motivo. l’INPS resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce l’incostituzionalità della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777 per violazione del principio dell’affidamento e del principio di uguaglianza, di tutela del lavoro all’estero, del principio di autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale (artt. 3,36,35 e 38 Cost.).

2. Inoltre, ed, in via subordinata, il ricorrente chiede il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 234 del Trattato al fine violazione degli artt. 3, n. 1, e 10 del Regolamento CE n. 1408/1971, che prevedono, rispettivamente, che “le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato” e che “le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, nè modifica, nè sospensione, nè soppressione, nè confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice”.

3. Il motivo è infondato. E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che le ragioni sottese all’illustrazione del motivo sono state oggetto d’esame da parte della Corte costituzionale, adita da questa Corte di cassazione, che con la sentenza n. 172/2008 ha affermato che:

– in base al sistema “retributivo” di computo delle pensioni erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, (D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488) valevole per l’assicurato attore del giudizio principale, la pensione si calcola applicando un coefficiente (proporzionato al numero complessivo di settimane di contribuzione vantate dall’interessato) alla retribuzione annua pensionabile, vale a dire alla retribuzione annua media percepita dal lavoratore durante un certo periodo di riferimento;

che la legge nel tempo ha definito in maniera diversa i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile (del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, comma 2, l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 14,L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3,D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 3,D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 373, art. 1, 92, n. 421) ma la definizione della retribuzione pensionabile va considerata nell’ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza fra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall’art. 81 Cost., comma 4, in ragione della sostenibilità finanziaria del sistema;

– che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, disponendo che la retribuzione percepita all’estero, da porre a base del calcolo della pensione, sia riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo, ha reso esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni oggetto dell’interpretazione autentica e sotto tale profilo essa non è quindi irragionevole (sentenze n. 274 e n. 135 del 2006);

– che la stessa norma, assegnando alla disposizione interpretata un significato rientrante nelle possibili letture del testo originario, non determina alcuna lesione dell’affidamento del cittadino nella certezza dell’ordinamento giuridico, anche perchè nella fattispecie l’ente previdenziale ha continuato a contestare l’interpretazione sostenuta dalle controparti private – ed accolta dalla giurisprudenza – rendendo così reale il dubbio ermeneutico;

– che non sussiste violazione del principio di eguaglianza, anch’esso sancito dall’art. 3 Cost., comma 1, perchè la salvezza delle posizioni dei lavoratori, cui già sia stato liquidato il trattamento pensionistico secondo un criterio più favorevole, risponde, questo sì, all’esigenza di rispettare il principio dell’affidamento ed i diritti ormai acquisiti di detti lavoratori.

4. Non è leso neppure l’art. 35 Cost., comma 4, perchè la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, non attribuisce al lavoro prestato all’estero un trattamento deteriore rispetto a quello svolto in Italia, ma anzi assicura la razionalità complessiva del sistema previdenziale, evitando che, a fronte di una esigua contribuzione versata nel Paese estero, si possano ottenere le stesse utilità che chi ha prestato attività lavorativa esclusivamente in Italia può conseguire solo grazie ad una contribuzione molto più gravosa;

– che non è ravvisabile un contrasto con l’art. 38 Cost., comma 2, perchè la norma censurata non determina alcuna riduzione ex post del trattamento previdenziale spettante ai lavoratori.

5. Successivamente, la Corte costituzionale, nuovamente adita, dopo aver affermato che, nel bilanciamento tra la tutela dell’interesse sotteso all’art. 6, p. 1, CEDU, e la tutela degli altri interessi costituzionalmente protetti complessivamente coinvolti nella disciplina recata L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, sussistevano quei preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva, trattandosi in specie di assicurare che il sistema previdenziale risponda a criteri di corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate e di impedire alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà che occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali, ha dapprima rilevato come l’art. 1, comma 777, cit., sia ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, in quanto, tenendo conto della circostanza che i contributi versati in Svizzera sono notevolmente inferiori a quelli versati in Italia, si limita ad operare una riparametrazione diretta a rendere i contributi proporzionati alle prestazioni, in modo da livellare i trattamenti per evitare sperequazioni e rendere sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni (sent. n. 264 del 2012), e da ultimo ha dichiarato inammissibile l’ulteriore questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame, sollevata da questa Corte, con ordinanza n. 4881 del 2015, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, e all’art. 1, Protocollo n. 1 allegato alla CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 15.5.2014 (Stefanetti ed altri c/ Italia): ha osservato, infatti, il giudice delle leggi che la citata sentenza della Corte EDU non evidenzia “un profilo di incompatibilità, con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che sia riferito, o comunque riferibile, alla disposizione nazionale in esame, in termini che ne comportino, per interposizione, il contrasto – nella sua interezza – con l’art. 117 Cost., comma 1”, quanto piuttosto “l’esistenza di una più circoscritta area di situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite in Svizzera, in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, può entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 Cost.”, e – dato atto che tale area non è stata delineata in termini generali nella sentenza della Corte EDU, il cui giudizio tiene invece conto, “quali “elementi pertinenti”, dei lunghi periodi da quei soggetti trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita” – ha concluso nel senso che “l’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” (…) come pure l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, (…) presuppongono, evidentemente, la scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore” (così Corte cost. n. 166/2017).

6. Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, decisivo è rilevare che essa assume a parametro di legittimità disposizioni che non hanno alcuna capacità regolativa della fattispecie, avendo questa Corte già chiarito che la vicenda per cui è causa, concernendo il trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, e non già la totalizzazione dei contributi prevista dal Regolamento cit. quale unica misura rilevante ai fini pensionistici, inerisce ad una disciplina normativa peculiare ai rapporti fra Italia e Confederazione Svizzera, estranea all’ambito previsionale della legislazione comunitaria in tema di sicurezza sociale (Cass. nn. 11406 e 22877 del 2013).

7. Contrari argomenti non possono desumersi da quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 15.1.2002, C-55/00, Gottardo, secondo la quale, “nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali, indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri (…) devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario”: come già rilevato da questa Corte nelle pronunce dianzi cit., trattasi infatti di decisione adottata in una vicenda in cui oggetto del contendere era precisamente il diritto della pensionata ad ottenere la totalizzazione dei contributi rivenienti dal lavoro svolto in Italia, in Francia e nella Confederazione Svizzera, negatole dall’INPS sul (solo) presupposto che non avesse cittadinanza italiana, e dunque in fattispecie affatto differente da quella per cui è causa, nella quale, ripetesi, si controverte circa le modalità della ricongiunzione dei contributi e non della loro totalizzazione.

8. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. In considerazione della novità e straordinaria complessità della questione trattata, per il cui esito ultimo è stato necessario attendere il citato pronunciamento del giudice delle leggi, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

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