Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30875 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16892-2017 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO n. 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 479/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

12 gennaio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Così come riportato dalla sentenza n. 479 del 2017 del Tribunale di Roma: “Visto l’atto di citazione in appello ritualmente notificato, con cui L.F. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 65647/13; atteso come il procedimento in primo grado sia stato iscritto nell’anno 2011, ovvero, dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009(luglio 2009) la quale ha dimidiato il termine di impugnazione ex art 327 c.p.c. (oggi 6 mesi); verificato come l’odierno appellante abbia impugnato la sentenza in data 5 febbraio 2016 come da notifica a mezzo pec; verificato come da un recente arresto della Suprema Corte “deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e che, nel caso in cui tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due date diverse, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta nel termine lungo il giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del relativo numero identificativo” (Cass. Su n. 18569/16);

atteso che, nel caso in esame, il procedimento di primo grado è stato iscritto nell’anno 2011 (rg. n. 51299 del 2011) e la sentenza depositata in data 22 maggio 2013, con attribuzione di un cronologico del 2013 (65647/13), di guisa da doversi ritenere al più tardi inserita nell’elenco cronologico al 31 dicembre 2013; e che perciò il dies a quo di decorrenza dei 6 mesi per l’impugnazione deve essere collocato a tale data (31 dicembre 2013) e non in data 10 agosto 2015, come considerato dall’appellante; per tali motivi la presente domanda deve essere dichiarata d’ufficio inammissibile per tardività”.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.F. con ricorso affidato a due motivi illustrati con memoria. La Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. = L.F. denuncia:

a) Con il primo motivo di ricorso, difetto di motivazione. Erronea attribuzione di rilevanza esterna alla data di delibazione della causa e deposito della minuta. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) Secondo il ricorrente, come è possibile rilevare, la sentenza del Giudice di Pace, oggetto di appello, non riporta alcun deposito avvenuto il 22 maggio 2013. Piuttosto, risulterebbe dalla sentenza che il deposito sia avvenuto il 10 agosto 2015. Pertanto, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che la sentenza sia stata depositata il 22 maggio 2013.

b) Con il secondo motivo, erronea attribuzione alla sentenza impugnata di una data di deposito differente da quella attestata dal cancelliere (violazione dell’art. 133 c.p.c.)

Violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe richiamato a sproposito la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 18569 del 2016) perchè la sentenza impugnata non presentava alcuna attestazione della cancelleria ulteriore rispetto a quella di deposito e che il ricorrente avrebbe tenuto in conto per il calcolo del termine di impugnazione. Piuttosto, appare del tutto chiaro che, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., la data di deposito è quella apposta e controfirmata dal cancelliere coincidente con quella di 10 agosto 2015.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati infondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso è fondato, dovendo considerare, come meglio verrà detto, che all’udienza del 27 maggio 2013 è stato letto soltanto il dispositivo insufficiente per far decorrere da tale data il termine per l’impugnazione della sentenza.

1.a) = Va qui osservato che il codice di procedura civile prevede la possibilità per il giudice di portare a sentenza, alcune cause, al termine dell’udienza di discussione orale con la lettura in presenza delle parti della decisione e delle motivazioni di fatto e diritto. Infatti, ai sensi dell’art. 281 sexies, la sottoscrizione da parte del giudice del verbale contenente la sentenza equivale alla pubblicazione della stessa, che viene, immediatamente, depositata in cancelleria.

Non vi è dubbio che rispetto all’art. 133 c.p.c., l’art. 281 sexies c.p.c., comma 2, pone una deroga al regime ordinario della pubblicazione della sentenza. Infatti, ai sensi dell’art. 133 c.p.c. la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, e, invece, l’art. 281 sexies c.p.c., comma 2, anticipa detto momento, prevedendo che la sentenza, dopo che ne siano stati letti dispositivo e motivazione, “si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene”. A ben vedere, la deroga non è soltanto al primo comma dell’art. 133 c.p.c., ma, anche, alla seconda parte del secondo comma, poichè il cancelliere, quando la sentenza è inserita nel verbale di udienza, letta per intero e sottoscritta dal giudice, è esonerato dall’onere della comunicazione, la quale, oltre ad essere superflua (poichè il testo integrale della sentenza è stato reso noto alle parti mediante la lettura), contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore.

Ciò detto, va qui evidenziato, che, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per ritenere che la sentenza sia stata pubblicata con la firma del verbale di udienza perchè, come risulta dallo stesso verbale, alla predetta udienza è stato letto solo il dispositivo, ma non, anche, la motivazione della sentenza. Piuttosto, in questa ultima ipotesi, la data di pubblicazione della sentenza, sarà quella del deposito in cancelleria della stessa, ai sensi degli artt. 430 e 434 c.p.c..

Sicchè il Tribunale, ha errato nel dichiarare inammissibile l’appello per tardività, avendo considerato erroneamente la decorrenza del termine di impugnazione dalla data del verbale di udienza e non invece dalla data di deposito della sentenza stessa rispondente alla data del 10 agosto del 2015.

1.b) = Sotto altro profilo va qui detto che, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 18569 del 22 settembre 2016): il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero, ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma nella persona di altro Magistrato anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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