Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30875 del 22/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 22/12/2017, (ud. 11/10/2017, dep.22/12/2017),  n. 30875

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Ancona ha respinto l’appello proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva riconosciuto il diritto di P.P. ad essere inquadrata con decorrenza dal 1 settembre 2003 nell’area professionale C del CCNL per il personale del comparto enti pubblici non economici.

2. La Corte territoriale ha premesso che l’appellata, docente di ruolo della scuola elementare, aveva presentato domanda di mobilità accolta dall’istituto che, al momento del passaggio, aveva inquadrato la P. nell’area B, sul rilievo che la dipendente proveniva dalla 6^ qualifica funzionale.

3. Il giudice di appello ha ritenuto non corretto detto inquadramento ed ha evidenziato che ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, comma 1, il dipendente che transita da un’amministrazione all’altra ha diritto a mantenere la qualifica originaria e pertanto l’inquadramento nell’organico dell’ente di destinazione deve rispettare la professionalità acquisita. Ciò perchè il passaggio diretto non configura una nuova assunzione, sicchè il contratto sottoscritto dal dipendente e dall’amministrazione di destinazione documenta solo il consenso al passaggio e non può essere occasione per stipulare un valido patto di demansionamento.

4. Ritenuto irrilevante, per le ragioni innanzi dette, il consenso manifestato dalla lavoratrice, la Corte ha evidenziato che aveva errato l’Istituto nell’attribuire rilievo alla qualifica funzionale originariamente attribuita alla P., perchè l’art. 38 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 del comparto scuola aveva collocato il personale docente in un’unica area, facendo venir meno l’originaria distinzione fra insegnanti della scuola elementare e della scuola media inferiore e superiore.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. P.P. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge di contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30,L. n. 312 del 1980, art. 46,L. n. 341 del 1990, art. 3, art. 38 C.C.N.L. 4/8/1995 per il personale del comparto della scuola, art. 13 C.C.N.L. 16/2/1999 per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici) nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso decisivo per il giudizio. Il ricorrente rileva che ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 46 il personale docente della scuola doveva essere inquadrato nella sesta o nella settima qualifica funzionale sulla base del titolo di studio posseduto e richiesto per l’insegnamento. La P. era stata assunta quale insegnante elementare in un’epoca in cui era sufficiente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado perchè solo con la L. n. 341 del 1990 era stato istituito uno specifico corso di laurea preordinato alla formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare, previsto quale titolo necessario ai fini della ammissione ai relativi concorsi. Al momento del passaggio, pertanto, non poteva non assumere rilievo l’originaria qualifica funzionale posseduta dalla dipendente, che correttamente era stata inquadrata nell’area B in quanto l’art. 13 del C.C.N.L. 19/2/1999 per il comparto degli enti pubblici non economici aveva accorpato in detta area la 5 e la 6 qualifica, riservando l’inquadramento nell’area C ai dipendenti in possesso della 7 qualifica. Aggiunge il ricorrente che l’affermazione della totale equiparazione degli insegnanti di scuola elementare a quelli della scuola media inferiore e superiore non risponde al vero perchè l’art. 38 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 aveva espressamente differenziato il trattamento retributivo spettante agli uni e agli altri.

1.2. La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e dell’art. 1406 c.c.. Sostiene il ricorrente che la mobilità volontaria, che determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, implica l’incontro di tre volontà e si perfeziona nel momento in cui dette volontà vengono manifestate sul presupposto della coincidenza tra posizione professionale di provenienza e quella di destinazione. L’Istituto aveva acconsentito alla cessione perchè, tenuto conto della qualifica posseduta dalla P., a quest’ultima sarebbe stato riconosciuto l’inquadramento nell’area B, inquadramento comunicato alla dipendente e da questa accettato al momento dell’immissione nei ruoli dell’Inps.

2. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha errato nel desumere dall’istituzione di un’unica area docente la totale equiparazione di tutte le professionalità incluse dalle parti collettive nell’area in parola, posto che dette conclusioni si fondano su una lettura parziale della contrattazione e non considerano la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, tuttora vigente ed efficace, nella parte in cui differenzia i ruoli del personale docente e detta le regole per il passaggio dall’uno all’altro ruolo.

Il CCNL 4.8.1995, pubblicato sulla G.U. 5.9.1995 n. 207 (S.O. n. 109) prevede all’art. 1 che “Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali: a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi; b) area della funzione docente; c) area della specifica dirigenza scolastica.” e all’art. 38, comma 2, stabilisce che rientrano nell’area docente “i docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica delle accademie di belle arti e dell’accademia nazionale di danza”. I successivi commi 6 e 7 affermano che ” il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica” e che “le parti convengono sulla necessità di procedere ad una articolazione delle competenze e delle responsabilità all’interno di tale professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente, ferma restando l’unicità della funzione, può essere articolata attraverso la definizione, al suo interno, di “figure di sistema” ovvero di particolari profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca.”.

La lettura della disposizione contrattuale nel suo complesso smentisce la tesi, sostenuta dalla P. e fatta propria dalla Corte territoriale, della identica professionalità richiesta ai soggetti inclusi nell’area docente, tesi che, oltre a non tener conto della evidente diversità delle funzioni esercitate dal personale docente rispetto a quello educativo, egualmente incluso nell’unica area, sovrappone e confonde la funzione docente, che è unica perchè realizza nei vari ordini e gradi di istruzione “il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo…degli alunni”, con il profilo professionale costituito dalle competenze indicate nel comma 6, strettamente correlato alla specializzazione richiesta dall’insegnamento nei diversi ordini e gradi della scuola.

E’ significativo che lo stesso art. 38, comma 8, rinvii ad una successiva fase negoziale l’individuazione delle diverse articolazioni della professionalità docente, da effettuare all’esito di un’istruttoria, affidata ad una commissione appositamente istituita, attinente “ai contenuti professionali, ai requisiti e modalità di accesso, alla quantificazione dei relativi contingenti, alle modalità di attuazione, anche sperimentale e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di scuola, alle modalità di retribuzione del differenziale di professionalità dei docenti collocati nelle diverse articolazioni”.

Nelle more il contratto, al pari di quelli poi succedutisi nel tempo, quanto al trattamento retributivo continua a differenziare la posizione dei docenti in relazione ai diversi ordini e gradi di insegnamento (si rimanda alle tabelle allegate al contratto che stabiliscono misure diverse degli aumenti retributivi e della retribuzione oraria per i docenti della scuola materna ed elementare rispetto a quelli della scuola media inferiore e superiore) e ciò smentisce la tesi della configurabilità di un profilo professionale unico, perchè la diversità di retribuzione, pur a fronte dell’inquadramento nell’indistinta area docente, si fonda sull’esistenza del richiamato differenziale di professionalità dei docenti collocati nelle diverse articolazioni.

Dal suo canto il D.Lgs. n. 297 del 1994 distingue gli insegnanti sulla base dei ruoli di appartenenza e fissa regole per il passaggio dall’uno all’altro ruolo, subordinato al possesso oltre che del titolo di studio anche dell’abilitazione richiesta per lo specifico insegnamento, il che conferma l’esistenza di una diversa professionalità che, pur nell’unicità della funzione docente, è connessa al ruolo di appartenenza.

2.1. Esclusa, quindi, la piena equiparabilità degli insegnanti della scuola elementare ai docenti assegnati agli istituti della scuola media primaria e secondaria, il Collegio ritiene corretto l’inquadramento della P. effettuato dall’INPS al momento del passaggio, giacchè, tenuto conto della peculiarità della funzione docente e della non agevole comparabilità della stessa con attività di natura amministrativa, la comparazione non poteva che essere effettuata valorizzando da un lato il titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica nel momento in cui il rapporto di impiego era stato instaurato (la P. era stata immessa in ruolo sulla base del possesso del solo diploma di scuola media superiore), dall’altro il sistema di classificazione previgente, maggiormente idoneo rispetto a quello attuale a consentire la comparazione.

Al riguardo va, infatti, osservato che la inapplicabilità delle qualifiche funzionali a seguito della stipulazione dei CCNL di comparto, che questa Corte ha affermato per escludere che le anzidette qualifiche possano avere ancora rilievo nelle controversie nelle quali occorre accertare la corrispondenza o meno fra mansioni e livello di inquadramento (cfr. Cass. 19.12.2008 n. 29827), non comporta che dette qualifiche non possano essere valutate, ai fini del giudizio di corrispondenza D.Lgs. n. 65 del 2001, ex art. 30 nei casi in cui i due sistemi attuali di classificazione a confronto divergano profondamente fra loro e solo il richiamo al precedente sistema consenta di individuare la posizione maggiormente corrispondente a quella di provenienza nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’amministrazione di destinazione (cfr. per un’ipotesi in cui si è ritenuto corretto il giudizio espresso valorizzando le qualifiche funzionali Cass. S.U. 12.1.2011 n. 503).

3. E’ fondato anche il secondo motivo, con il quale l’Istituto censura il capo della sentenza impugnata che ha escluso ogni rilevanza delle pattuizioni intervenute al momento del passaggio fra amministrazioni e degli atti che avevano preceduto la formalizzazione della cessione.

E’ incontestato che l’INPS aveva accolto la domanda di mobilità presentata dalla P., come si è detto docente di ruolo della scuola elementare, comunicando alla stessa che all’atto del trasferimento sarebbe stato attribuito “il secondo livello retributivo dell’Area B, profilo amministrativo (equivalente e di pari grado rispetto alla qualifica rivestita presso l’ente di provenienza)…” (doc. 4 delle produzioni di parte resistente 1° grado).

Il passaggio, attuato con decorrenza dal 1 settembre 2003, si è verificato nella vigenza del testo originario del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 che autorizzava le amministrazioni, previo consenso dell’ente di appartenenza, a “ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento” e attribuiva alla contrattazione collettiva nazionale il potere di definire le procedure ed i criteri generali per l’attuazione della mobilità.

Il legislatore è poi intervenuto più volte a modificare il testo normativo e, oltre a ricondurre il passaggio all’istituto della cessione del contratto (L. n. 246 del 2005, art. 16, comma 1), già con il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 5, comma 1-quater convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di attivare le procedure di mobilità prima di ricorrere a nuove assunzioni.

Tutte le versioni della norma succedutesi nel tempo, a partire da quella originaria, hanno sempre rimarcato che il passaggio diretto presuppone l’assenso dei soggetti coinvolti nella vicenda modificativa ed in tanto è possibile in quanto sussista nell’amministrazione di destinazione la vacanza in organico del posto al quale il dipendente che domanda la mobilità chiede di essere assegnato.

3.1. Per il legislatore, quindi, il passaggio diretto rappresenta innanzitutto uno strumento di attuazione dei principi enunciati nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1perchè consente di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane da parte delle pubbliche amministrazioni, accrescendone l’efficienza e assicurando nel contempo il contenimento della spesa complessiva per il personale. Peraltro, a differenza dei diversi istituti disciplinati dagli artt. 31 e 33 stesso decreto, ai fini della mobilità individuale assume rilievo la volontà del singolo dipendente il quale, evidentemente, richiederà il passaggio per soddisfare esigenze connesse alla vita personale, come può accadere nei casi in cui la mobilità comporti uno spostamento del luogo di prestazione dell’attività lavorativa, o anche professionale, ove la modifica soggettiva possa consentire in prospettiva un diverso sviluppo di carriera.

Occorre ancora precisare che l’avere ricondotto l’istituto alla cessione del contratto porta ad escludere una soluzione di continuità nel rapporto, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 12.12.2006 n. 26420) e tuttavia non comporta che restino immutate le reciproche obbligazioni, perchè il passaggio alle dipendenze di altro datore di lavoro determina l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, ancorchè sia conservata l’anzianità pregressa e venga garantita al lavoratore la conservazione del trattamento economico goduto nell’amministrazione di provenienza, eventualmente attraverso l’attribuzione di un assegno ad personam.

3.2. Valorizzando la ratio dell’istituto e le finalità perseguite dal legislatore questa Corte ha già affermato che “dall’intervenuto accoglimento della domanda di passaggio ad altra amministrazione in relazione alla qualifica esposta nella domanda stessa, con inquadramento nella qualifica corrispondente, non discende il diritto per il dipendente ad ottenere, in ordine al rapporto di lavoro costituito su tale base, il superiore inquadramento in ragione della qualifica superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell’Amministrazione di provenienza, atteso che il passaggio è chiesto ed avviene proprio in ragione di una disponibilità creatasi nell’organico dell’Amministrazione di destinazione, nella qualifica prevista. La domanda di passaggio non può essere scissa dalla qualifica per cui è chiesta in ragione delle disponibilità palesate dall’Amministrazione di destinazione, nè dall’atto di quest’ultima, che dà corso al passaggio, può essere scorporato quanto relativo al trasferimento da quanto relativo alla qualifica per cui lo stesso è effettuato, non sussistendo un diritto del dipendente al passaggio indipendentemente dal posto in organico per cui è stato chiesto e disposto.” (Cass. 5.10.2016 n. 19925 e negli stessi termini Cass. 2.1.2017 n.2).

3.3. Per le medesime ragioni evidenziate nelle richiamate pronunce, condivise dal Collegio, si deve escludere che il dipendente la cui domanda di mobilità sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza verificatasi nell’ente di destinazione ed abbia accettato la valutazione espressa da quest’ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, possa poi contestare a passaggio già avvenuto l’inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere all’interno dell’ente di destinazione con un diverso e superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive.

Ove ciò fosse consentito si finirebbe per alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e verrebbero mortificate proprio quelle esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche mirano ad assicurare in attuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97.

L’amministrazione di destinazione, infatti, si vedrebbe imposto un rapporto di lavoro relativo ad una posizione diversa da quella vacante, per la quale aveva ritenuto di doversi avvalere della mobilità, e ciò si risolverebbe in una violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 che, come già evidenziato, in tutte le versioni succedutesi nel tempo ha sempre individuato nella vacanza del posto in organico una condizione imprescindibile e necessaria per l’attivazione della procedura.

3.4. Non è condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che l’accettazione di un inquadramento non corrispondente alla professionalità posseduta nell’ente di provenienza costituirebbe un patto di demansionamento illecito, come tale non ostativo alla domanda di ripristino della legalità violata.

Dette conclusioni non considerano le peculiarità proprie del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e dell’istituto del passaggio diretto che, come si è già detto, risponde anche ad un interesse del lavoratore il quale è messo in condizione di conoscere il posto che andrà a ricoprire nell’ente di destinazione ed il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto ed è libero di non accettare il passaggio. Ove manifesti il suo assenso, evidentemente perchè ritenga prevalenti interessi personali (proprio perchè tali non tipizzabili a priori) che rendono per lui più conveniente il passaggio, non potrà poi revocare l’assenso dato e pretendere di rimanere all’interno dell’ente di destinazione in una posizione diversa rispetto a quella oggetto della procedura.

3.5. Nè si può sostenere che un inquadramento non esattamente corrispondente a quello originario sarebbe consentito solo per i passaggi attuati dopo l’entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, comma 19, che ha modificato l’art. 2 bis dell’art. 30 prevedendo espressamente la possibilità del trasferimento anche nell’ipotesi in cui la vacanza sia presente in area diversa, purchè venga assicurata la necessaria neutralità finanziaria.

Il legislatore, infatti, ha solo reso esplicito un principio già desumibile, per le ragioni dette, dalla disciplina previgente ed ha rimarcato lo stretto ed indispensabile collegamento fra cessione e vacanza nonchè fra passaggio diretto e necessaria invarianza della spesa.

4. La sentenza gravata non è conforme ai principi di diritto sopra indicati e va, pertanto, cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda proposta dalla P..

La complessità della questione giuridica e la novità del principio di diritto affermato giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA