Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30874 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16029-2017 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI n.30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO PALLADINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 745/2017 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il

25 maggio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avv. D.C., con citazione ritualmente notificata, interponeva appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Parma n. 1553/14, deducendo: l’illegittimità del provvedimento di fermo, sì come desumibile dalla mancata emanazione dei regolamenti attuativi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, comma 4; l’improcedibilità del fermo per la sproporzione della misura inflitta.

Costituitasi in giudizio, la difesa di Parma Gestione Entrate eccepiva l’inammissibilità dell’appello e contestava la pretesa nel merito.

Il Tribunale di Parma con sentenza n. 745 del 2017 dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Parma l’appello proposto dall’avv. D. non superava il vaglio di ammissibilità previsto dall’art. 342 c.p.c. posto che l’appellante si è limitato a riproporre le contestazioni già sollevate in primo grado proponendo le argomentazioni già utilizzate a scopo persuasivo in primo grado come se medie tempre non fosse intervenuta la sentenza del giudice di prime.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da dall’avv. D.C. con ricorso affidato a due motivi. La società Parma Gestioni Entrate spa ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha, anche chiesto la riunione del presente giudizio con altro contraddistinto con il numero RG. 3818 del 2017.

L’avv. D. lamenta:

a) Con il primo motivo, la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per difetto di motivazione nonchè per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, in combinato con la disciplina prevista dagli artt. 194 e 206 C.d.S. e dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e art. 53, comma 1. Secondo il ricorrente, la pronuncia impugnata, come anche quella di primo grado, sarebbe caratterizzata da una motivazione carente, tanto da non consentire la verificazione della modalità attraverso le quali il giudice abbia formato il proprio convincimento. Il ricorrente eccepisce, altresì, che il Comune di Parma avrebbe illegittimamente affidato a Parma Gestione Entrate spa la riscossione anche delle entrate conseguenti alle sanzioni irrogate per violazione del C.d.S. rimaste insolute, non tenendo conto che per normativa vigente l’Ente si sarebbe dovuto avvalere delle norme in materia di imposte indirette.

b) Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui il Giudice non ha valutato la sproporzionalità della misura amministrativa rispetto alla somma richiesta. Secondo il ricorrente il Giudice adito non avrebbe esaminato la questione, proposta dall’odierno ricorrente, relativa alla proporzionalità del fermo amministrativo rispetto alla somma richiesta. Non solo, ma il Giudice adito non avrebbe tenuto conto che per i debiti inferiori a 2000 Euro per procedere al fermo amministrativo sarebbero stati necessari due solleciti di pagamenti che, invece, nel caso in esame sarebbero mancati.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il Collegio che il ricorso, con riferimento a tutte e due le avanzate censure, deve essere ritenuto inammissibile, in tal senso, trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..

In via preliminare, il Collegio rigetta l’istanza di riunione del presente giudizio con altro recante il numero RG 3818 del 2017, non solo perchè generica, ma, soprattutto, perchè non ricorrono i presupposti per la riunione.

1.a) Osserva il Collegio, come il ricorrente abbia prospettato i vizi in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta. Infatti, l’iter logico giuridico che sorregge la sentenza impugnata attiene alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., e, quest’unica ragione, non risulta censurata.

Sul punto, è sufficiente richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo, soltanto, qualora, i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (in tal senso vedi tra le altre Cass. n. 359 del 2005).

1.2. = Generica è, comunque, la denuncia di difetto di motivazione essenzialmente perchè la sentenza impugnata è adeguatamente e sufficientemente motivata, anche con il richiamo di consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Senza dire che, la nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, legittima solo la censura per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, non essendo più consentita la formulazione di censure per il vizio di “insufficiente” o “contraddittorietà” della motivazione.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA