Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30873 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 29/10/2021), n.30873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12349-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

POLAM ARREDI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DELLA CANCELLERIA,

85, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA IOCULANI, rappresentata

e difesa dall’avvocato FRANCESCO CARDONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4067/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La soc. Polam Arredi srl in liquidazione impugnava l’avviso con il quale l’Ufficio accertava induttivamente, applicando gli “studi di settore” e la presunzione di antieconomicità, il maggior reddito Iva, Irpeg ed Irap conseguito dalla contribuente nell’anno 2007.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello rilevando che, in assenza di contestazioni sulla regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali, non rilevavano, né la differenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi, né il comportamento antieconomico nella gestione dell’azienda.

4. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. La società si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito in L. n. 427 del 1993, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che la CTR abbia errato nel non riconoscere la fondatezza all’accertamento basato non solo sulla differenza tra quanto accertato con gli studi di settore e quanto dichiarato dalla società ma anche sul comportamento antieconomico della società.

2. Il motivo è fondato.

2.1 L’accertamento attraverso gli studi di settore è una forma di rettifica fiscale presuntiva regolamentata dal combinato disposto di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 63-sexies, e alla L. n. 146 del 1998, art. 10, che riconosce all’Amministrazione Finanziaria il potere di fondare un accertamento su gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche dell’attività svolta.

2.2 A fronte degli elementi indiziari emergenti dall’applicazione del corretto studio di settore, spetta al contribuente indicare e comprovare, dapprima in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e, quindi, eventualmente in contenzioso, l’esistenza di valide ragioni di scostamento, ragioni che in ipotesi non sono state nemmeno dedotte (cfr. Cass. n. 3415 del 20/02/2015; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; si veda anche Cass. n. 769 del 15/01/2019).

2.3 Nella fattispecie in esame è pacifico che l’avviso di accertamento si fonda anche sulla condotta antieconomica, costituente elemento presuntivo, semplice ma grave, che sposta sul contribuente l’onere di fornire adeguate giustificazioni di tale anomalia gestionale e, quindi, in ultima analisi dimostrare la correttezza del dichiarato fiscale. (cfr. Cass. tra le tante Cass. n. 1267 del 2014 e Cass. n. 20431 del 2017).

2.4 La CTR nel ritenere l’illegittimità dell’accertamento fiscale fondato sullo scostamento dallo studio di settore e sull’antieconomicità della gestione aziendale senza neanche esaminare le giustificazioni addotte dal contribuente non si è conformata ai suesposti principi.

3. I ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche in ordine alla spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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