Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30873 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 26/11/2019), n.30873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21378-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., C.A., entrambi rappresentanti dello

STUDIO CONIGLIO – STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA AZIENDALE E

TRIBUTARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALESSANDRO JENI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2291/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 2291/14/2017, depositata il 16.6.2017 non notificata, la CTR della Sicilia ha accolto parzialmente l’appello proposto dallo Studio C. – studio associato di Consulenza Aziendale e Tributaria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Palermo che aveva invece rigettato il ricorso della contribuente, dichiarando spettante il rimborso Irap per l’anno di imposta 2012 per l’attività svolta nei collegi sindacali. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto non soggetti ad Irap i compensi percepiti per lo svolgimento da parte degli associati dell’attività di componente di collegi sindacali e che in ogni caso l’esclusione dei compensi percepiti dal campo Irap era subordinata alla dimostrazione che tale attività era svolta in assenza del requisito della autonoma organizzazione.

Le censure sono fondata.

Componendo il contrasto di giurisprudenza manifestato in materia, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Cass. Sezioni Unite, 14 aprile 2016, n. 7371, in motivazione; nello stesso senso era Cass. n. 25313 del 2014; Cass. 13728/2017; Cass. 27843/2018).

Nel motivare le menzionate pronunce la Corte ha chiarito che il menzionato principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa”. Nella specie non è in contestazione l’esercizio in forma associata dell’attività non fosse altro perchè a ricorrere è proprio lo studio associato.

A fronte di siffatto apprezzamento dei presupposti giuridici che presiedono alla soluzione della questione qui in esame, occorre concludere – in applicazione degli argomenti sviluppati dalle Sezioni Unite del menzionato principio di diritto – nel senso che i motivi di impugnazione ora in esame sono da considerarsi fondati avendo la CTR ritenuto sussistere in maniera automatica il diritto al rimborso dei compensi percepiti per lo svolgimento da parte degli associati dell’attività di componente di collegi sindacali, senza considerare che l’istanza di rimborso proveniva da uno studio associato.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente. Condanna lo Studio C. – studio associato di Consulenza Aziendale e Tributaria al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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