Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30873 del 22/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/12/2017, (ud. 11/10/2017, dep.22/12/2017),  n. 30873

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 922/2011, ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dal Comune di Saponara avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2981/2010 che, in accoglimento della domanda proposta R.N., nella qualità di erede di Ru.Gi.Ba., aveva riconosciuto la riconducibilità a causa di servizio del decesso del congiunto, già dipendente del Comune convenuto.

2. La Corte di appello ha rilevato che la sentenza impugnata risultava notificata al Comune di Saponara presso il suo procuratore, avv. La Rosa, in data 3 novembre 2010 ad istanza della R., mentre l’appello risultava proposto solo in data 15 febbraio 2011, ben oltre il termine di trenta giorni computato a decorrere dalla notificazione, in relazione al disposto di cui all’art. 325 c.p.c.. Ha poi osservato che priva di rilievo era la circostanza della mancanza di data nella relata della copia consegnata al Comune destinatario della notificazione, poichè nell’originale dell’atto notificato era indicata chiaramente tale data e non poteva sorgere dubbio alcuno circa la data della consegna, poichè la notificazione era avvenuta a mani proprie del procuratore costituito del Comune in primo grado e la data indicata dall’ufficiale notificante nell’originale dell’atto non era stata contestata e costituiva parte integrante dell’atto pubblico.

3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Comune di Saponara sulla base di quattro motivi, dei quali il primo vertente sulla questione processuale e i restanti sulle questioni di merito, in ordine alle quali la Corte di appello non si è pronunciata, stante il carattere assorbente del rilievo di inammissibilità. Resiste R.N. con controricorso.

4. Il Comune ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune di Saponara, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c. in relazione all’art. 325 c.p.c. e all’art. 327 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostiene che la mancata indicazione della data dell’eseguita notifica nella copia dell’atto consegnata al destinatario concreta un’ipotesi di nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l’esercizio del diritto di impugnazione. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia nel merito del gravame. Con il terzo motivo prospetta violazione del D.P.R. n. 461 del 2001, artt. 11 e 12 per non avere il Giudice di primo grado considerato il parere espresso dal Comitato di verifica. Con il quarto motivo lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere il Tribunale di Messina recepito acriticamente le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU, desumendo la sussistenza della concausa lavorativa nelle modalità di svolgimento del lavoro da parte del Ru., in contrasto con le risultanze istruttorie.

3. La questione devoluta a questa Corte con il primo motivo è se, con riguardo al destinatario dell’atto, ai fini della validità e regolarità della notificazione, vada fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata e se, allorchè in detta copia manchino gli elementi della relazione essenziali a norma dell’art. 148 c.p.c., quali l’indicazione della data, nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, si verifichi la nullità della notificazione.

4. La censura è fondata. Merita, infatti, di essere confermato il prevalente orientamento di questa S.C., secondo cui, l’omessa indicazione della data nella copia dell’atto consegnato al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra (come nell’ipotesi in esame) un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l’esercizio dei diritti stessi, con conseguente applicabilità del termine “lungo” per l’impugnazione (Cass. n. 17688 del 2011, n. 5559 del 1998, n. 16578 del 2002, n. 3793 del 1988, n. 3068 del 1987, n. 5636 del 1986, n. 1245 del 1983).

5. Tale soluzione interpretativa si spiega con esigenza di garantire che l’esercizio del diritto di impugnare non possa essere ostacolato da fatti che introducono elementi di incertezza circa l’esatto momento a partire dal quale decorre il termine di decadenza entro il quale il diritto può essere esercitato. Difatti, il destinatario dell’atto notificato ben può fare affidamento sulle sole risultanze della relata apposta sulla copia a lui consegnata, che costituisce atto pubblico dotato di piena efficacia probatoria al pari della relata apposta sull’originale della copia notificata (cfr. Cass. n. 19156 del 2014 e n. 14781 del 2017 emesse in fattispecie relative all’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione in presenza di una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario).

5.1. Nel contesto della fattispecie complessa delineata dagli artt. 325 e 326 c.p.c., in cui la notificazione della sentenza costituisce attività acceleratoria e sollecitatoria dal cui esatto compimento prende a decorrere il termine breve per impugnare, la mancanza di data nella relata della copia consegnata al destinatario della notificazione costituisce difetto di un elemento essenziale dell’atto, non superabile con il mero rilievo della mancanza di contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale.

6. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, dovendo essere esaminata l’impugnazione proposta dal Comune di Saponara, stante la tempestività e quindi l’ammissibilità dell’appello proposto entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

7. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

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