Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30872 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30872 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 3463-2012 proposto da:
CARLETTI ANNA MARIA CRLNMR49C66I727G, CARUANA MARIA
GIOVANNA

CRNMGV46C48E714I,

FRANCIA

ANNA

MARIA

FRNNMR54S42L219S, PIRAS PIERINA PRSPRN53H65F979S,
LIVERANI LUIGIA LVRLGU54A67H501K,
MNTBRC47R66H501R, IASENZA

MONTEFORTE BEATRICE

ANGELINA N7MLN52R41H501V,

FEDELE GIUSEPPINA FDLGPP40P7OH501G, DI GIOVANNANTONIO
PIETRO, VOLPI ADRIANO VLPDRN49L30H5010, DI DEMETRIO
2017
3772

GIUSEPPINA DDMGPP47B67H501H, ORLANDO CORRADO
RLNCRD49E01C352U, FAITANINI RITA FTNRTI52R50H501K,
IULLO

DI

GABRIELLA DLLGRL51C63H501V, GIORGI GIORGIO

GRGGRG51A09H501T, MASSA PAOLA MSSPLA46E63H501U, DE
LUCA FRANCESCO DLCFNC50S14A509P, ANDREOZZI EDDA

Data pubblicazione: 22/12/2017

NDRDDE48T50G727U,

COPPOLA SERGIO

MERCURI ANTONIA

MRCNTN52S44E479F,

LIVERANI LAURA

LVRLRA55E62H501G,

ROSSI ARMENIA,

LAURETI DANIELA

LRTDNL45T66H5011,

DE

PADOVA

CPPSRG51C13F839A,

MARIA CARMELA

DPDMCR53A69H501X, SCAPIGLIATI MARIO SCPMRA51M11E210D,

MSUPLA51R21H501L, CANNARELLA CLAUDIA CNNCLD55D70Z326Z,
CINQUE ANNA MARIA CNQNMR49H43H5011, ANTONA MIRELLA
NTNMLL38L59A1820, DE LIETO VOLLARO MARGHERITA
DLTMGH54E43H501T, FRANCHI CARLA FRNCRL53P56G608U, PACE
CRISTINA PCACST55D59H501G, PARTESANO CONCETTINA
PRTCCT5050Z315H,

RENZI

SILVANA

RNZSVN53R5OH501F,

PASSACANTILLI MARIA ANTONIETTA PSSMNT53D59H501X,
PERCIBALLI FELICE VINICIO PRCFCV46R07A720M, MALSERVIGI
DANIELA MLSDNL51R49H501M, DI CIACCIO ANNA TERESA
DCCNTR41L62H501Z, NARCISO ANNA PAOLA NRCNPL49A67I348T,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA
26, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA
PIERETTI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NICOLO’ AMATO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 80184430587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

BRUNETTO ENZA PATRIZIA BRNNPT56E65Z326M, MUSIO PAOLO

- controricorrente

avverso la sentenza n. 132/2011 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 25/01/2011 R.G.N. 4289/2008.

Camera di consiglio del 28.9.2017 n.31 del ruolo
RG n. 3463/12
Presidente: Napoletano – estensore :Miglio

RG. 3463/2012

che con sentenza in data 25.1.2011, la Corte di Appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale della medesima città, con la quale era stata respinta la
domanda proposta da Carletti Anna Maria ed altri trentanové ricorrenti contro il
Ministero della Giustizia, diretta ad ottenere l’immediato riavvio della procedura di
riqualificazione per l’accesso alla posizione economica C2 – profilo professionale
cancelliere, nonché la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni
subiti e subendi a causa del blocco della suddetta procedura (imputabile a negligenza
e imperizia dell’Amministrazione);

che avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi, cui
ha resistito il Ministero della Giustizia con controricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 164, 414 e 420
c.p.c. – Omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della
controversia. In particolare i ricorrenti censurano la motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto il ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado privo di allegazioni idonee a consentire, ove dimostrate, di ritenere che ciascuno
di essi, qualora la procedura fosse stata espletata, avrebbe avuto la concreta
possibilità di superare il percorso di riqualificazione, senza tenere conto della
circostanza che in atti era stata depositata la graduatoria definitiva dei candidati
ammessi al percorso formativo C2 nel distretto della Corte di appello di Brescia,
pubblicata nel B.U. n.19 del 15.9.2004. Aggiungono che, ove ritenuto non assolto il
richiamato onere di allegazione, il giudice di merito avrebbe dovuto concedere ai
ricorrenti un termine per integrare le proprie difese;
1 ,3

RILEVATO

2.

con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt.

1218,1223,1226 e 2697 c.c. nonché l’omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione su punti decisivi della controversia, evidenziando che in considerazione
della natura del risarcimento del danno da perdita di “chance”, l’onere probatorio
avrebbe dovuto essere ritenuto completamente assolto, atteso che la graduatoria
depositata in atti avrebbe dimostrato l’alto grado di probabilità, per i ricorrenti, di
conseguire un apprezzabile risultato positivo in caso di esperimento della procedura di

1.1. il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché privo della trascrizione del
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorrente che censuri
la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve
specificare – ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso- anche gli
elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (ex
plurimis Cass. n. 9888 del 2016).
Nel caso di specie, la mancata trascrizione del ricorso di primo grado non consente
alla Corte di verificare se l’atto introduttivo contenga allegazioni sufficienti a
fondamento della domanda;
2.1. anche il secondo motivo è inammissibile, perché privo della trascrizione della
graduatoria.
Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione
sull’ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di
risultanze probatorie o processuali ha, infatti, l’onere di indicare specificamente le
circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o interpretato
erroneamente dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di
consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e
quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso, la Corte
di Cassazione deve essere in grado di compiere, sulla base delle deduzioni contenute
nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex
plurimis, Cass. n. 17915 del 2010);
3. per le esposte motivazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile;
4. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

2/3

riqualificazione;

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso nella Adunanza camerale del 28.9.2017

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