Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30871 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21245-2017 proposto da:

V.E.S., titolare della ditta individuale omonima,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 – PAL A, presso

lo studio dell’avvocato SIMONE DE MARTINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FLAVIO BUZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1356/21/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1356/21/17 depositata in data 27 marzo 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (in seguito, la CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 487/3/15 della Commissione tributaria provinciale di Pavia (in seguito, la CTP) che aveva accolto il ricorso di V.E.S. (in seguito, il contribuente) contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2009;

– La CTR osservava, in particolare, che era infondata l’eccezione del contribuente di invalidità dell’atto impositivo impugnato per difetto dei poteri/di delega del funzionario delegante/sottoscrittore; che, di contro, erano fondate le pretese creditorie erariali, essendo adeguate le prove indiziarie allegate dall’Ente impositore ed invece non adeguate le contro allegazioni/prove del contribuente;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo ed il secondo motivo, rispettivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 66, 67, 68, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 3, della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, ed il vizio motivazionale (omesso esame di fatto decisivo controverso), poichè la CTR ha rigettato la sua eccezione di invalidità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto dei poteri del delegante e quindi del funzionario delegato alla sottoscrizione;

– Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate; va ribadito che “In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, dell’art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3)” (Cass. 9 novembre 2015 n. 22810);

– La sentenza impugnata ha fatto piena e corretta applicazione del principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale e da ciò, comunque, deriva l’infondatezza del dedotto vizio motivazionale, basandosi, indissolubilmente, la censura di omesso esame dell’eccezione sotto il profilo dei poteri di firma del funzionario sottoscrittore delegato sulla – infondatamente – eccepita incompetenza funzionale alla delega del funzionario delegante; peraltro, diversamente da quanto opina il ricorrente, la dedotta invalidità dell’avviso di accertamento non implica affatto la sussistenza di una nullità assoluta, ma soltanto, in astratto, l’annullabilità dell’atto stesso (Cass. 18 settembre 2015 n. 18448); inoltre la Corte osserva che è pacifico il fatto che la contestazione circa i poteri in capo al delegato sia stata introdotta solo successivamente alla fase introduttiva del giudizio in primo grado;

– Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

– il ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 1, lett. d), art. 2727 c.c., poichè la CTR ha affermato la fondatezza delle pretese erariali portate dall’atto impositivo impugnato e di contro l’inadeguatezza delle sue allegazioni/prove contrarie;

– La censura è inammissibile e comunque infondata. Anzitutto, deve ribadirsi che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, Cass. n. 26110 del 2015); che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097); che “Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabi-le con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. 10 giugno 2016 n. 11892);

– Lo sviluppo della censura collide radicalmente con le indicazioni sui limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, sostanzialmente richiedendo a questa Corte una “revisione” del giudizio d’appello che non le è consentito. Peraltro, va anche ribadito che “In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973 dell’art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (Cass. 30 dicembre 2015 n. 26036).

– Il giudice tributario di appello risulta avere fatto puntuale e corretta applicazione del principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale. La CTR lombarda infatti ha specificamente argomentato sulle allegazioni contrapposte delle parti, particolarmente valorizzando il profilo dell'”antieconomicità gestionale” dell’azienda del contribuente, in quanto ha realizzato un utile netto sensibilmente inferiore a quello di un proprio dipendente, e negando effetto di prova contraria alle allegazioni difensive del contribuente.

– In conclusione, il ricorso va rigettato, e al rigetto segue secondo soccombenza il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, oltre che il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 oltre Spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità 2013), art. 1, comma 17, per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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