Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30871 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30871 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 12623-2012 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587,

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato

in ROMA,

VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA POLLI,
2017

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3615
contro

CASAROSA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20,

presso lo studio

Data pubblicazione: 22/12/2017

dell’avvocato UFFICIO LEGALE CENTRALE PATRONATO
A.C.L.I., rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO
FAGGIANI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1083/2011 della CORTE

1096/2010.

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/11/2011 R.G.N.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19.11.2011, la Corte d’appello di Firenze
ha confermato la statuizione di primo grado che aveva attribuito a
Maurizio Casarosa l’assegno ordinario di invalidità sul presupposto che le
mansioni impiegatizie cui era stato adibito dopo l’infarto del miocardio

della professionalità acquisita quale scaricatore portuale, essendogli
state attribuite solo con finalità di prevenzione di ulteriori danni alla
salute, e avevano per di più comportato una diminuzione della
retribuzione di fatto percepita, dovuta alla perdita dell’indennità di turno
e del compenso per lavoro straordinario;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS,
deducendo un motivo di censura;
che Maurizio Casarosa ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di gravame, l’INPS lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, I. n. 222/1984, nonché vizio di motivazione, per
avere la Corte di merito ritenuto che la riduzione della capacità
lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini andasse determinata
con riferimento all’attività di operaio, esercitata per anni dall’odierno
controricorrente, invece che con riguardo a quella di impiegato,
comunque svolta dopo l’evento morboso che lo aveva colpito;
che, al riguardo, va ribadito il principio secondo cui, ai fini del
riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del
requisito posto dall’art. 1, I. n. 222/1984, concernente la riduzione a
meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni
confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata con riferimento non
solo ad attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle
precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è
manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle
occupazioni che, pur diverse, costituiscano una naturale estrinsecazione
delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso,
formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella
concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità
professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato ad ulteriore
danno per la salute (cfr. in tal senso Cass. n. 5964 del 2011, nonché, da

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occorsogli non potevano considerarsi come una ragionevole evoluzione

ult., Cass. n. 6443 del 2017, che in applicazione dell’anzidetta
iuris

regula

ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la

domanda dell’assicurato sul presupposto che questi, pur presentando
una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa con
riferimento alla mansioni di operaio addetto alla manutenzione, era

adibito);
che, non essendosi la Corte di merito correttamente attenuta al
superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, in accoglimento del
motivo di censura, va senz’altro cassata;
che, avendo il CTU già accertato che, qualora dovesse essere riferita «ad
un’attività essenzialmente impiegatizia», quale quella che «attualmente
svolge» il controricorrente, la valutazione di riduzione della capacità
lavorativa a meno di un terzo «non potrebbe essere confermata perché
non comportante i rischi sopra descritti» (e cioè «esposizione potenziale
a sforzi fisici ed a variazioni climatiche»: cfr. relazione di CTU, per come
trascritta a pagg. 8-9 del ricorso per cassazione), la causa non appare
bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto, di talché può essere decisa
con il rigetto nel merito della domanda proposta da Maurizio Casarosa;
che, avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali circa
l’interpretazione dell’art. 1, I. n. 222/1984 (e segnatamente
all’equivocità del riferimento alla circostanza che le mansioni di nuova
adibizione non debbano presentare una rilevante divaricazione rispetto a
quelle precedentemente svolte: cfr. ad es. Cass. n. 3912 del 2004, cit.
nella sentenza impugnata, e Cass. n. 15265 del 2007), possono
ravvisarsi giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda proposta da Maurizio Casarosa.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.9.2017.

ancora in grado di svolgere quelle di addetto alla portineria cui era stato

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