Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30870 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30870 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 4826-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,
LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

3614

BASSI GIORGIO;

intimato

avverso la sentenza n. 954/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 22/12/2017

di TORINO, depositata il 27/09/2011 R.G.N. 379/2010.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 27.9.2011, la Corte d’appello di Torino
ha confermato la statuizione di primo grado che aveva condannato
l’INPS a restituire a Giorgio Bassi, n.q. di titolare dell’omonima impresa
individuale, il 90% dei contributi versati nel triennio 1995-1997, ex art.

che contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS,
deducendo un motivo di censura, illustrato con memoria;
che l’azienda non ha svolto in questa sede attività difensiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 9,
comma 17, I. n. 289/2002, 4, comma 90, I. n. 350/2003, e 3-quater,
comma 1, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), per avere la Corte
di merito riconosciuto la spettanza del beneficio nonostante fosse stato
istituito da disposizioni di legge adottate in contrasto con il divieto di
aiuti di Stato stabilito dall’ordinamento comunitario;
che, al riguardo, va ribadito il principio già reiteratamente affermato da
questa Corte, secondo cui le agevolazioni previste ex art. 4, comma 90,
I. n. 350/2003, pur realizzando, secondo la decisione della Commissione
Europea n. 195/2016 del 14.8.2015, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107,
paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto
individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile
oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo
2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso,
Cass. n. 21897 del 2016);
che, peraltro, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la
Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la decisione della
Commissione circa la compatibilità dell’aiuto non ne inibisce la
concessione ancorché l’aiuto medesimo sia stato (come nella specie)
istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d.
standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell’aiuto il pagamento
degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C199/06);
che, tenuto conto che la citata decisione della Commissione europea
costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l’azienda

3

4, comma 90, I. n. 350/2003;

possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass.
n. 21897 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata per il consequenziale esame alla Corte d’appello di Torino, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione;

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.9.2017.

P. Q. M.

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