Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3087 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.06/02/2017),  n. 3087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Reggio Calabria con ordinanza n. R.G. 1563/7015 depositata il

29/03/2016 nel procedimento pendente tra:

P.T.A.;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI (OMISSIS);

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIOVANNI

GIACALONE che chiede che codesta SUPREMA CORTE, in Camera di

consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Catania, in

funzione di giudice del lavoro, ed emetta le pronunzie conseguenti

per legge.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. P.T.A. ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, l’Università degli Studi (OMISSIS), per l’accertamento della natura dell’opera intellettuale resa, dal 1 gennaio 1999 a tutto il febbraio 2009, in regime formale di collaborazione continuativa e coordinata con la predetta Università e per l’adeguamento del compenso, alla stregua dell’art. 2233 c.c., comma 2 e artt. 2 e 35 Cost., per le opere di tutorato e docenza universitaria prestate; ha chiesto, inoltre, la condanna dell’Università al pagamento di Euro 84.351,20 ovvero della somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e al ricalcolo di quanto corrisposto per la scadenza del termine, con riserva di proporre separata azione per la qualificazione del lungo rapporto intercorso e l’accertamento della nullità del termine formalmente apposto ai singoli contratti; ha chiesto, infine, la condanna, ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 1, al risarcimento del danno, incluso il danno morale, in misura non inferiore a cinque anni dell’adeguato compenso, per la rinunzia ad un’opportunità di lavoro adeguatamente compensata ex lege.

2. L’Università degli Studi (OMISSIS), costituendosi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, assumendo la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, in base al criterio di collegamento proprio dei rapporti di lavoro in cui sia parte una pubblica amministrazione giacchè la prestazione lavorativa della ricorrente – svolta con il necessario coordinamento dell’amministrazione universitaria e nei termini da essa previsti – pur non configurando un rapporto di lavoro subordinato ne consentiva l’applicazione, anche in virtù dell’assimilazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al lavoro dipendente, senza alcuna incidenza sulla qualificazione giuridica del rapporto; e che, in ogni caso, anche ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 4 e in base al criterio di collegamento del giudice del luogo di domicilio del prestatore di lavoro, la competenza si radicava in Reggio Calabria, perchè l’attività si era svolta presso la sede di (OMISSIS) dell’Università (OMISSIS).

3. Il Tribunale di Catania accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo i criteri fissati dall’art. 413 c.p.c., comma 4, inapplicabili ai rapporti parasubordinati con la pubblica amministrazione ed escludendo che gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, dei quali si controverteva, fossero stati caratterizzati da autonomia di allocazione lavorativa (per non essere emersa la possibilità di svolgere l’attività al di fuori delle strutture dell’Università).

4. Di diverso avviso il Tribunale di Reggio Calabria, avanti al quale la causa veniva riassunta, che ha sollevato il regolamento di competenza d’ufficio, all’esame del Collegio, osservando che: la domanda proposta era volta al riconoscimento di rapporti di lavoro autonomi di collaborazione con l’Università, svolti dal 1999, in forma coordinata e continuativa, di tutorato; la ricorrente deduceva, inoltre, che per gli anni accademici intercorsi dal 2002/2003 al 2007/2008 (ma rivendicava il compenso solo per quattro contratti di docenza universitaria, dal 2004 al 2008) aveva stipulato con l’amministrazione universitaria contratti di diritto privato per insegnamento;

la stessa amministrazione resistente aveva escluso il vincolo della subordinazione;

le conclusioni rassegnate dalla ricorrente, nel ricorso giudiziale, non chiedevano la qualificazione della prestazione in termini di rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Università ma restavano sul piano della pretesa economica maturata nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo, di collaborazione continuativa e coordinata, invocando l’art. 2233 c.c. e non le norme sulla subordinazione;

la ricorrente, nelle note difensive dinanzi al giudice di Catania, aveva insistito nell’esclusione del rapporto di dipendenza, nè si rinvenivano, nelle allegazioni, elementi di assoggettamento assiduo e costante al potere gerarchico dell’Università, non bastando, a tal fine, un calendario delle attività didattiche o l’agenda delle lezioni (circostanze compatibili anche con rapporti di parasubordinazione ed inerenti ad un minimo di coordinazione con l’attività del committente; misure organizzative comunque compatibili con l’autonomia professionale).

la domanda azionata, di accertamento di un rapporto di lavoro non subordinato con la P.A., non presentava profili di pretestuosità della prospettazione e, riservata ogni valutazione, in concreto, alla decisione di merito, la prospettazione in termini di parasubordinazione escludeva che si controvertesse di un rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione (dal quale sarebbe derivata l’applicazione del criterio di collegamento della sede di servizio) dovendo trovare applicazione il criterio inderogabile fissato dall’art. 413 c.p.c., comma 4, applicabile anche ai rapporti con la pubblica amministrazione (in tema ad es. di rapporto autonomo del direttore generale ASL e la valenza del domicilio Cass. Sez. 6-L, ord. n. 403 del 2012).

5. Per quanto detto, non emergendo un domicilio della ricorrente diverso da quello in Catania e presumendosi coincidenti residenza e domicilio (sempre in Catania, come precisato dalla ricorrente), il Tribunale di Reggio Calabria chiedeva a questa Corte regolatrice di delibare la competenza nel senso dell’affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro.

6. L’Ufficio del Procuratore generale ha concluso per la fondatezza del ricorso e tali conclusioni sono condivise dal Collegio.

7. La ricostruzione operata dal tribunale di Reggio Calabria, e dettagliatamente sopra riportata, si rivela condivisibile.

8. La prospettazione della lavoratrice, non contraddetta dall’Università degli Studi, è incentrata sulla deduzione di un rapporto di lavoro parasubordinato con l’amministrazione universitaria (causa petendi) per il quale pretende in giudizio la declaratoria sulla natura del rapporto professionale intercorso e un adeguato compenso (petitum), delimitando la cornice della pretesa azionata con l’espressa riserva di azionare, eventualmente ed in separato giudizio, la domanda in ordine alla delibazione della nullità del termine apposto ai contratti e alla diversa qualificazione giuridica del rapporto.

9. In termini generali, la competenza territoriale deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (salvo che nei casi in cui questa appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge), principio che non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto in relazione agli elementi posti a fondamento di tale domanda, contestazioni, peraltro, nella specie neanche sviluppate, posto che, come già detto, l’Università non contesta che si verta in ipotesi di rapporto non subordinato ma controverte solo del criterio di collegamento nella specie applicabile.

10. Ebbene, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con una pubblica amministrazione, come prospettato con la domanda in esame attenendo al giudizio di merito l’accertamento in ordine all’effettiva natura del rapporto tra le parti in causa – non può imporre, quale criterio di collegamento, quello valido per il pubblico dipendente, vale a dire la sede dell’ufficio alla quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, non vertendosi, nella specie, in tema di costituzione di rapporto di lavoro pubblico dipendente.

11. Invero, dalla formulazione testuale del quinto comma dell’art. 413 c.p.c., si evince, oltre al riferimento alla nozione di “dipendenza” da una pubblica amministrazione, il criterio di collegamento della “sede dell’ufficio” al quale il dipendente è o era addetto, che è termine sicuramente indicativo di un rapporto di inserimento nella struttura organizzativa dell’amministrazione attraverso la quale vengono esercitate le specifiche finalità istituzionali, siano esse autoritative ovvero di erogazione di servizi, finalità che caratterizzano i rapporti di lavoro di pubblico impiego (v., per notazioni sulla delimitazione del criterio di collegamento fissato dall’art. 413 c.p.c., comma 5, ai soli rapporti fra amministrazioni e dipendenti, Cass. 18309/2009).

12. La natura del rapporto tra la lavoratrice e l’amministrazione universitaria, così come prospettato, porta, pertanto, ad escludere il criterio di collegamento della sede dell’ufficio e deve aversi riguardo, anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una pubblica amministrazione, alla regola generale fissata, dell’art. 413 c.p.c., comma 4, per tutti i rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa indicati dall’art. 409 c.p.c., n. 3.

13. Del resto, alla stregua del rinvio operato dell’art. 413, comma 4, ai rapporti indicati dall’art. 409 c.p.c., n. 3, il criterio di collegamento prescritto dal richiamato comma 4, rimarca esclusivamente la natura della prestazione – “il titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3 dell’art. 409” – e non può perciò darsi un’esegesi della regola processuale che introduca un discrimine soggettivo in ragione della qualità, pubblica o privata, della controparte della prestazione d’opera.

14. Va dunque richiamata, nell’individuazione del criterio di collegamento da applicare nella specie, a mente del più volte richiamato dell’art. 413 c.p.c., comma 4, la simmetria tra regole processuali (medesimo criterio di collegamento indipendentemente dalla controparte, pubblica o privata, della collaborazione coordinata e continuativa) già affermata da questa Corte regolatrice tra i diversi criteri di cui dell’art. 413 c.p.c., commi 2, 3 e 5 (in fattispecie in cui la simmetria, con il rapporto di lavoro privato, è stata evocata in tema di criteri di collegamento applicabili alla domanda fondata sulla prospettazione della costituzione del rapporto di lavoro pubblico: v., al riguardo, Cass., sez. sesta-L, n. 10697/2015).

15. In definitiva, presumendosi la coincidenza tra residenza e domicilio di P.T.A. in Catania (in tema di coincidenza tra residenza e domicilio si vedano Cass. n. 403/2012 e Cass. n. 11339/2010), va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Catania; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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