Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30868 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30868 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 10171-2012 proposto da:
AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER LE
INDUSTRIE DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI DAGLI AGRUMI
(già SSIEDA), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2017
3300

contro

MANGIOLA DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAllA DELLA CANCELLERIA 85, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCA IOCULANI, rappresentato e

Data pubblicazione: 22/12/2017

difeso dall’avvocato MICHELE ALBANESE, giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 492/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/04/2011 R.G.N.

452/2008.

R.G. 101712012

RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto le impugnazioni, principale
ed incidentale, proposte dalla Stazione Sperimentale per le Industrie delle
Essenze e dei Derivati dagli Agrumi e da Daniele Mangiola avverso le sentenze,
parziale e definitiva, del locale Tribunale

con le quali: era stata accertata la

natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti; era stata

stata pronunciata condanna della Stazione Sperimentale a reintegrare il Mangiola
nel posto di lavoro in precedenza occupato, al risarcimento del danno ed al
pagamento delle differenze retributive, quantificate assumendo a parametro il
trattamento economico previsto per l’operatore amministrativo dal CCNL Enti
Pubblici di Ricerca;
2. la Corte territoriale, premesso che il Mangiola era risultato vincitore di una
borsa di studio annuale, ha rilevato che di fatto il rapporto si era svolto con le
modalità tipiche della subordinazione, perché al borsista non era stato impartito
alcun insegnamento e l’ente aveva esercitato il potere direttivo, gerarchico e
disciplinare;
3. il giudice di appello ha ritenuto inapplicabile l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del
2001, invocato dall’appellante principale, perché il d.lgs. n. 540 del 1999 aveva
qualificato la Stazione Sperimentale ente pubblico economico, sicché a fronte
della espressa qualificazione normativa, irrilevante doveva ritenersi l’applicazione
del CCNL per il Comparto degli Enti Pubblici di Ricerca nel periodo 2000-2004;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Azienda Speciale
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi
sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso
Daniele Mangiola.

CONSIDERATO CHE

1.1 il primo motivo denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «omessa,
insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio; contraddittoria ed erronea valutazione della volontà manifestata dalle
parti» e, evidenziata la inapplicabilità dei principi affermati da questa Corte in

dichiarata l’illegittimità del licenziamento intervenuto con nota del 2.9.2004; era

relazione al rapporto di apprendistato, lamenta l’omesso esame del regolamento
interno con il quale la borsa di studio era stata istituita nonché del relativo
bando di gara, che escludeva espressamente la possibilità della costituzione di un
rapporto di lavoro pubblicistico o privatistico fra l’ente e il borsista;
1.2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente valutato le risultanze
istruttorie dalle quali emergeva che: il Mangiola non aveva mai ricevuto direttive
tecniche specifiche sull’attività da svolgere e non era mai stato sottoposto ad un

previsto dal regolamento della borsa di studio e godeva di ampi margini di libertà
nella gestione della propria presenza; la attività svolta non era mai stata
eterodiretta né vi era stato inserimento stabile nella organizzazione dell’ente;
1.3. il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del
d.lgs. n. 540/1999 e degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 165/2001; impossibilità di
costituzione di un rapporto di lavoro di natura pubblicistica con la SSIEDA, con la
CCIAA o con l’Azienda Speciale» perché la natura pubblica dell’ente, affermata
già dal decreto luogotenenziale n. 2131 del 20 giugno 1918, rende applicabile il
principio dell’accesso all’impiego solo a seguito di pubblico concorso;
2. il primo motivo è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto
degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n.
4 cod. proc. civ.;
2.1. l’Azienda Speciale, infatti, pone a fondamento della censura il regolamento
interno ed il bando di gara ma non ne trascrive nel ricorso il contenuto ( nel
motivo è riportata solo la clausola relativa al divieto di instaurazione di un
qualsiasi stabile rapporto, subordinato o parasubordinato) né indica dove,
quando e da chi i documenti sono stati prodotti nel giudizio di merito;
2.2. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che «il
ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione
di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, primo
comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena
di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in
quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in
questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi
esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la
fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di

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puntuale controllo; il borsista era tenuto solo al rispetto dell’orario annuale

parte» ( Cass. 12.12.2014 n. 26174 e negli stessi termini Cass. 28.9. 2016 n.
19048 e Cass. 7.6.2017 n. 14107);
3. parimenti inammissibile è il secondo motivo perché « la qualificazione giuridica
del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente
alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o
autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino
l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la
valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le

immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile
in Cassazione » (Cass. 7.7.2017 n. 16938 e negli stessi termini fra le più recenti
Cass. 10.7.2017 n. 17009);
3.1. nel caso di specie la Corte territoriale ha desunto la natura subordinata del
rapporto instauratosi fra le parti dalla sottoposizione del Magiola al potere
direttivo, gerarchico e disciplinare dell’ente ricorrente, dalla continuità della
prestazione ( la borsa di studio è stata rinnovata per quattro anni anche oltre il
limite massimo stabilito dal regolamento), dall’inserimento stabile nella
organizzazione aziendale;
3.2. in tal modo il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio,
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale «la
sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di
lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici,
comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della
prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nella organizzazione
aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in
fatto insindacabile in sede di legittimità » ( Cass. 10.7.2015 n. 14434);
3.3. tutte le censure si risolvono in una inammissibile critica della valutazione
delle risultanze processuale effettuata dalla Corte territoriale, alla quale ne
contrappongono una difforme, sollecitando un giudizio di merito non consentito
in sede di legittimità perché il controllo di logicità sulla motivazione non equivale
alla revisione del ragionamento decisorio ( Cass. 5.8.2016 n. 16526);
4. il terzo motivo è infondato perché l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, invocato
dalla ricorrente, non è applicabile agli enti pubblici economici (Cass. S.U.
9.3.2015 n. 4685; Cass. 10.10.2016 n. 20332; Cass. 19.12.2016 n. 26166;
Cass. 18.12.2011 n. 4062), quale è la Stazione Sperimentale, qualificata tale

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prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se

dall’art. 2 del d.lgs. n. 540 del 1999 che, al successivo art. 5, prevede
espressamente la applicabilità ai rapporti di lavoro delle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa;
5. il ricorso va pertanto rigettato con condanna dell’Azienda ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
5.1. non sussistono

ratione temporis le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater

dPR 115 del 2002

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per
competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di
legge
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 luglio 2017

P.Q.M.

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