Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30867 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22541/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 672/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/05/201 r.g.n. 2706/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che ha accolto la domanda di accertamento negativo del differenziale contributivo preteso dall’INPS, per il biennio 2004-2005, in favore dei lavoratori agricoli dipendenti dell’attuale intimato;

2. per la Corte territoriale l’obbligazione contributiva era stata correttamente adempiuta, assumendo come base di calcolo le retribuzioni indicate nell’accordo di riallineamento, previsto e disciplinato nell’art. 19 del contratto provinciale di lavoro del 20 settembre 2004, contratto, al quale aveva aderito anche l’attuale intimato, con il quale le parti sociali avevano legittimamente fruito, per una sola volta, della possibilità di variazione del programma di riallineamento contributivo stipulato il 18.12.2000;

3. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, cui S.D. non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione di plurime disposizioni di legge (D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 5, convertito dalla L. n. 608 del 1996, art. 20, D.Lgs. n. 375 del 1993, nel testo applicabile sostituito dal D.L. n. 510 del 1996, art. 9-ter, comma 3, conv., con modif., in L. n. 608 del 1996), degli artt. 1362 ss. c.c. e 2697 c.c., con riferimento al contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, sottoscritto il 20 settembre 2004, e assume la illegittimità/nullità del programma di adeguamento salariale previsto dal contratto provinciale di lavoro sul presupposto che il D.L. n. 510, citato art. 5, comma 5, avrebbe ammesso una sola variazione dei programmi di riallineamento contributivo, alle condizioni dettate dalla predetta disposizione, laddove, a fronte dell’affermazione della Corte di merito per cui si trattava, nella specie, di una prima variazione di programma di riallineamento, non era risultato allegato, e provato, l’inverarsi degli elementi strutturalmente necessari (temporali, oggettivi e soggettivi) per fruire dell’istituto della variazione del programma di riallineamento contributivo alla stregua del citato art. 5, tenuto conto che il riallineamento contributivo, espunto dall’ordinamento dall’ottobre 2001, non poteva rivivere con l’accordo del 31 dicembre 2004 e tanto in violazione, peraltro, della ripartizione degli oneri probatori, a carico della società, aspirante al beneficio, limitatasi, invece, ad allegare di aver adempiuto l’obbligazione contributiva utilizzando il parametro retributivo evincibile dall’art. 19 del contratto provinciale sottoscritto il 20 settembre 2004;

5. il ricorso è da accogliere;

6. la deroga alla regola generale in tema di obbligo contributivo in riferimento al biennio 2004-2005, costituita dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 e, se più favorevole, dalla contrattazione collettiva stipulata dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, costituita dagli accordi di riallineamento contributivo, trova fondamento normativo nelle disposizioni di seguito richiamate;

7. il D.L. n. 510 del 1996, art. 5, dispone: “è ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell’accordo territoriale, ed a condizione che l’intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo”;

8. la L. n. 196 del 1997, art. 23, comma 2, recita: “I limiti temporali previsti dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore, della presente legge” (pubblicata in GU n. 154 S.O. del 4 luglio 1997 ed entrata in vigore il 19 successivo);

9. la L. n. 488 del 1999, art. 63, comma 3, ha ulteriormente prorogato, al 31 dicembre 2000, il termine per la stipula dei predetti accordi territoriali e aziendali;

10. la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 6, ha abrogato la disposizione appena richiamata, disponendo, al comma 1, che: “Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità Europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui del citato D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 3-sexies, introdotto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 75, mai denunciati agli enti previdenziali”;

11. la L. 29 ottobre 2016, n. 199 ha, da ultimo, ridisciplinato il riallineamento retributivo nel settore agricolo con l’art. 10 che recita: “1. Ai sensi del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 5, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purchè sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge”;

12. la sottoscrizione di programmi di riallineamento contributivo e l’esercizio del potere di variazione, per una sola volta, dei predetti accordi trova nella trascritta disciplina normativa la cornice e le condizioni normativamente prescritte per la deroga all’obbligo legale o convenzionale: temporali, oggettive e soggettive;

13. alla stregua del dettato normativo – che ammette, dunque, una sola variazione ai tempi e alle percentuali fissate dagli accordi provinciali – la tesi difensiva datoriale poggia sulla natura della clausola di cui all’art. 19 CPL del 2004, nel senso di non costituire nuovo accordo ma di essere una mera estensione dell’accordo di gradualità salariale già previsto dal contratto provinciale di lavoro scaduto il 31 dicembre 2003, oggetto di sospensione applicativa nel marzo del 2002;

14. come già affermato in numerose decisioni di questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass. n. 25367 del 2019 e numerose altre conformi, sempre in riferimento al biennio 2004-2005), ogni variazione, di qualunque contenuto, può intervenire non più di una volta;

15. indipendentemente dalla tempestività dell’accordo o dall’identità delle parti sociali, la successione di più accordi di riallineamento e l’intervenuta sospensione e rimodulazione dell’accordo 18.12.2000, avvenuta già con l’accordo del 12.3.2002, determinava la contrarietà alla norma imperativa di cui al D.L. n. 510 del 1996, invocata dall’ente previdenziale;

16.per la Corte di merito si è trattato, nella specie, dell’esercizio, per la prima volta, del potere di variazione del programma di riallineamento senza, tuttavia, verificare la sussistenza delle condizioni per ritenere inverata la parametrazione dell’obbligazione contributiva alla variazione negoziale del programma di riallineamento, vale a dire la variazione di un programma di riallineamento sottoscritto nel termine prescritto dall’art. 5, incentrata su tempi e percentuali fissati dagli accordi provinciali e oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e incidenti sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell’accordo territoriale; la coincidenza nei sottoscrittori dell’originario contratto di riallineamento e della variazione;

17.i predetti requisiti, realizzando, nel loro complesso, una diversa modulazione dell’obbligazione contributiva, sono soggetti agli oneri di allegazione e prova a carico della parte che intenda avvalersi del beneficio (sull’onere gravante sul datore di lavoro di provare le circostanze derogatorie dell’obbligazione contributiva ordinariamente prevista, v., fra le tante, Cass. n. 2387 del 2004; Cass. n. 29324 del 2008; Cass. n. 21898 del 2010; Cass., Sez.U., n. 6489 del 2012);

18. la tesi difensiva datoriale poggia sulla natura della clausola di cui all’art. 19 CPL del 2004, nel senso di non costituire nuovo accordo ma di essere una mera estensione dell’accordo di gradualità salariale già previsto dal contratto provinciale di lavoro scaduto il 31 dicembre 2003, oggetto di sospensione applicativa nel marzo del 2002;

19. questa Corte di legittimità, con i richiamati precedenti ed altri successivi conformi, ha ritenuto che ogni variazione, di qualunque contenuto, potesse intervenire non più di una volta;

20. tali osservazioni sono sufficienti a supportare la conclusione di accoglimento del ricorso poichè, indipendentemente dalla tempestività dell’accordo o dall’identità delle parti sociali, la successione di più accordi di riallineamento e l’intervenuta sospensione e rimodulazione dell’accordo 18.12.2000, avvenuta già con l’accordo del 12.3.2002, determinava la contrarietà alla norma imperativa di cui al D.L. n. 510 del 1996, invocata dall’ente previdenziale;

21. la sentenza va pertanto cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto sin qui detto e alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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